Cassazione Penale, Sentenza n. 6047/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP di Milano dell'8/10/2020 con cui, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., era stata applicata a Mendico la pena concordata di 7 mesi di reclusione e 340 euro di multa per il reato di truffa. Unico motivo dedotto: violazione di legge processuale e del diritto di difesa per presunta nullita' ex art. 415‑bis c.p.p. dovuta all'assenza della rituale traduzione degli atti provenienti dall'autorita' giudiziaria francese contenuti nel fascicolo.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile perche' proposto per motivi non consentiti avverso una sentenza di applicazione della pena concordata (patteggiamento). La Corte ha richiamato l'art. 448, comma 2‑bis c.p.p., che limita i motivi di cassazione avverso sentenze ex art. 444 c.p.p. alle sole ipotesi indicate (volonta' dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalita' della pena o della misura di sicurezza). In conseguenza della declaratoria di inammissibilita' il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti - patteggiamento)
Disciplina l'applicazione concordata della pena; la Corte sottolinea che l'adesione al patteggiamento comporta, di regola, rinuncia a far valere eccezioni di nullita' non attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato.
art. 415‑bis c.p.p. (nullita')
Norma richiamata dal ricorrente per contestare violazioni del diritto di difesa (qui la mancata traduzione di atti stranieri). La Corte ha ritenuto che tale vizio, non rientrando tra i motivi consentiti dall'art. 448 co. 2‑bis, non puo' essere fatto valere in cassazione contro sentenza di patteggiamento.
"il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Limita espressamente i motivi di ricorso in cassazione avverso sentenze di applicazione della pena concordata; vizi estranei a quelle categorie sono dichiarati inammissibili.
Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilita' del ricorso, tra cui la condanna alle spese e la possibilita' di irrogare una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale conseguenza quantificando equitativamente la somma in euro 3.000,00.
D.L. n. 137/2020, art. 23, co. 8
Norma citata in relazione alle conclusioni scritte del Procuratore Generale; non incide sul merito, ma sulla modalita' di presentazione delle conclusioni in Cassazione.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, Sent. n. 39193 del 18/06/2014 Rv. 260392)
Precedente della Corte di Cassazione che conferma il principio secondo cui l'applicazione concordata della pena comporta la rinuncia a far valere nullita' estranee alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato; richiamato per sostenere l'inammissibilita' del ricorso.
Massime di principio
- La proposizione di ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento e' strettamente limitata ai motivi indicati dall'art. 448 co. 2‑bis c.p.p.; questioni processuali estranee a quelle categorie risultano inammissibili.
- Adottare un accordo ex art. 444 c.p.p. comporta, di regola, la rinuncia a far valere in cassazione nullita' e vizi procedurali non attinenti all'espressione della volonta' dell'imputato o alla legittimita' della pena.
- Se si ritiene di avere gravi profili di violazione del diritto di difesa (es. mancata traduzione di atti stranieri), tali profili vanno sollevati prima della conclusione sul patteggiamento o, se possibile, impugnati con i mezzi processuali idonei prima di aderire all'applicazione concordata della pena.
- La declaratoria di inammissibilita' puo' comportare non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; va valutato il rischio economico di proporre ricorsi manifestamente non consentiti.
- In fase di valutazione di un patteggiamento e' opportuno che il difensore verifichi e tuteli espressamente la presenza di vizi rilevanti, valutando se preservare possibilita' di impugnazione future o rinunciare ad esse in funzione dei benefici immediati del patteggiamento.
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