Cassazione Penale, Sentenza n. 6044/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'appello nei confronti della condanna del Giudice di Pace (pena pecuniaria di €1.500,00 per il reato ascritto ex art. 633 c.p.), sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto qualificare l'atto di impugnazione presentato dall'imputato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 c.p.p. e non dichiararne l'inammissibilità; inoltre il ricorrente deduceva profili sulla esclusione della responsabilità fondate su buona fede/errori di fatto richiamando l'art. 47 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l'appello inammissibile, ritenendo che l'atto di impugnazione dovesse essere considerato ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 c.p.p. (principio di conservazione dell'impugnazione). Sull'esame di merito del ricorso, la Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile nel resto e/o manifestamente infondato, ritenendo le censure del ricorrente generiche e attinenti a valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; di conseguenza la condanna del Giudice di Pace per occupazione abusiva del terreno è rimasta confermata nella sostanza. P.Q.M.: annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Norme richiamate
art. 633 c.p.
Norma che disciplina il reato per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile (occupazione abusiva del terreno); la sentenza di merito ha fondato la condanna su dichiarazioni della vittima, rilievi dei carabinieri e testimonianze, senza che il ricorrente abbia dimostrato il contrario
art. 47 c.p.
Richiamata dal ricorrente come possibile causa di esclusione della responsabilità (errore di fatto/ buona fede); la Corte rileva che tale questione è di merito e, nella forma proposta (censure generiche), non è idonea a fondare il controllo di legittimità
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 art. 37, comma 1
Premessa dalla giurisprudenza di merito: le sentenze del giudice di pace che infliggono solo una pena pecuniaria sono inappellabili secondo questa norma, motivo per cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello
art. 568 comma 5 c.p.p.
Applicato dalla Corte quale principio di conservazione dell'impugnazione: quando l'atto di impugnazione è erroneamente qualificato ma mira ad una forma di impugnazione diversa, l'atto va ricondotto alla forma corretta (qui, trasformazione dell'"appello" in ricorso per cassazione)
D.L. n. 137/2020 art. 23 co.8
Richiamato in sede procedurale per le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale; non incide sul merito, rilevazione di carattere formale/procedurale
Massime di principio
- Quando una sentenza del giudice di pace è non appellabile (es. pena pecuniaria ai sensi del D.Lgs. 274/2000 art. 37), l'atto di impugnazione presentato deve essere, ove possibile, ricondotto alla forma corretta (art. 568 co.5 c.p.p.) e non semplicemente dichiarato inammissibile per vizio formale
- La Corte di Cassazione è tenuta a valutare ex officio la corretta qualificazione dell'impugnazione e può annullare le decisioni che hanno erroneamente dichiarato inammissibile un gravame trasformabile nella corretta impugnazione
- Il sindacato in sede di legittimità è limitato a profili di diritto e di coerenza logico-giuridica della motivazione: censure che chiedono una rivalutazione dei fatti o delle prove (valutazioni di merito, buona fede od errori di fatto) sono inammissibili o manifestamente infondate in Cassazione se non adeguatamente specificate
- Le doglianze generiche o prive di specificità sulla motivazione del giudice di merito sono destinate a essere respinte in sede di legittimità; è necessario indicare punti precisi di illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale per poter ottenere sindacato di legittimità
- Anche se la Cassazione annulla un provvedimento per errata qualificazione dell'impugnazione, ciò non comporta automaticamente la riforma del giudizio di merito: il ricorso può essere comunque dichiarato inammissibile o infondato sul merito se le censure non superano i limiti del sindacato di legittimità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6040/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6041/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6042/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6047/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6048/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6050/2022 del 22/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →