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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6048/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per la qualificazione del fatto: si assume che i fatti avrebbero dovuto essere derubricati ad ipotesi di violenza privata e non estorsione, perché dalle testimonianze non emergerebbe la finalità di ottenere un ingiusto profitto; 2) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per mancata correlazione tra accusa e sentenza: si denuncia che il capo b) del capo di imputazione riferiva una specifica minaccia (riferimento alla parentela con Messina Denaro) mentre la condanna avrebbe riguardato atti minacciosi diversi e ulteriori non specificati, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa; 3) vizio di motivazione in relazione al rifiuto dell'attenuante ex art. 62 n.4 c.p.: si contesta che il giudice di merito avrebbe motivato in modo apparente il diniego dell'attenuante non considerando l'esiguità del danno patrimoniale e le caratteristiche dell'episodio di cui al capo b).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il sindacato di legittimità non è idoneo a rivedere la valutazione di fatto dei giudici di merito; esiste una doppia conforme tra primo e secondo grado, per cui la ricostruzione è consistente e logica; la modifica nel dettaglio della descrizione del fatto non ha mutato gli elementi essenziali dell'accusa e non ha pregiudicato il diritto di difesa (quindi non violati gli artt. 521/522 c.p.p.); l'attenuante per danno di speciale tenuità non è applicabile all'estorsione quando, pur essendo il danno patrimoniale di valore limitato, il fatto ha rilevanti conseguenze sulla libertà o integrità morale/fisica della vittima. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Stabilisce i limiti del sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio, potendo censurare solo vizi di motivazione gravi (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà).

  • art. 521 c.p.p.

    Regola la correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte richiama che la violazione sussiste solo se il fatto deciso muta nei suoi elementi essenziali in modo da pregiudicare il diritto di difesa.

  • art. 522 c.p.p.

    Collega le norme sulla nuova contestazione e modifica dell'imputazione alla garanzia del contraddittorio; interpretata insieme all'art. 521 c.p.p. per valutare la possibile lesione del diritto di difesa.

  • art. 62 n.4 c.p.

    Prevede l'attenuante per danno di speciale tenuità; la Corte conferma che tale attenuante non è applicabile all'estorsione quando, nonostante l'entità patrimoniale limitata, il fatto abbia rilevanti effetti sulla libertà o sull'integrità morale/fisica della vittima.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna a carico del ricorrente per le spese conseguenti alla declaratoria di inammissibilità; applicata per imporre il pagamento a favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riformula la valutazione della prova: i motivi di merito che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili salvo vizi logico-giuridici gravi nella motivazione.
  • La presenza di una doppia conforme (sentenza di primo grado confermata in appello) rafforza la difficoltà del ricorrente in cassazione e rende più difficile contestare la motivazione, purché quest'ultima sia congrua e logica.
  • La modifica della descrizione processuale di taluni dettagli fattuali non determina automaticamente violazione dell'art. 521 c.p.p.; è necessario che siano mutati gli elementi essenziali del fatto tale da pregiudicare il diritto di difesa.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità è di regola incompatibile con reati plurioffensivi come l'estorsione quando, oltre al danno patrimoniale anche se modesto, ricorrono significative conseguenze sulla libertà o sull'integrità psicofisica della vittima.
  • Le censure sulla motivazione devono evidenziare mancanze, contraddizioni manifeste o la non considerazione di prove essenziali; semplici contestazioni di credibilità o richieste di diversa valutazione probatoria non bastano in sede di legittimità.

Testo integrale

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