Cassazione Penale, Sentenza n. 6048/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per la qualificazione del fatto: si assume che i fatti avrebbero dovuto essere derubricati ad ipotesi di violenza privata e non estorsione, perché dalle testimonianze non emergerebbe la finalità di ottenere un ingiusto profitto; 2) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per mancata correlazione tra accusa e sentenza: si denuncia che il capo b) del capo di imputazione riferiva una specifica minaccia (riferimento alla parentela con Messina Denaro) mentre la condanna avrebbe riguardato atti minacciosi diversi e ulteriori non specificati, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa; 3) vizio di motivazione in relazione al rifiuto dell'attenuante ex art. 62 n.4 c.p.: si contesta che il giudice di merito avrebbe motivato in modo apparente il diniego dell'attenuante non considerando l'esiguità del danno patrimoniale e le caratteristiche dell'episodio di cui al capo b).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il sindacato di legittimità non è idoneo a rivedere la valutazione di fatto dei giudici di merito; esiste una doppia conforme tra primo e secondo grado, per cui la ricostruzione è consistente e logica; la modifica nel dettaglio della descrizione del fatto non ha mutato gli elementi essenziali dell'accusa e non ha pregiudicato il diritto di difesa (quindi non violati gli artt. 521/522 c.p.p.); l'attenuante per danno di speciale tenuità non è applicabile all'estorsione quando, pur essendo il danno patrimoniale di valore limitato, il fatto ha rilevanti conseguenze sulla libertà o integrità morale/fisica della vittima. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Stabilisce i limiti del sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio, potendo censurare solo vizi di motivazione gravi (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà).
art. 521 c.p.p.
Regola la correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte richiama che la violazione sussiste solo se il fatto deciso muta nei suoi elementi essenziali in modo da pregiudicare il diritto di difesa.
art. 522 c.p.p.
Collega le norme sulla nuova contestazione e modifica dell'imputazione alla garanzia del contraddittorio; interpretata insieme all'art. 521 c.p.p. per valutare la possibile lesione del diritto di difesa.
art. 62 n.4 c.p.
Prevede l'attenuante per danno di speciale tenuità; la Corte conferma che tale attenuante non è applicabile all'estorsione quando, nonostante l'entità patrimoniale limitata, il fatto abbia rilevanti effetti sulla libertà o sull'integrità morale/fisica della vittima.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna a carico del ricorrente per le spese conseguenti alla declaratoria di inammissibilità; applicata per imporre il pagamento a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riformula la valutazione della prova: i motivi di merito che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili salvo vizi logico-giuridici gravi nella motivazione.
- La presenza di una doppia conforme (sentenza di primo grado confermata in appello) rafforza la difficoltà del ricorrente in cassazione e rende più difficile contestare la motivazione, purché quest'ultima sia congrua e logica.
- La modifica della descrizione processuale di taluni dettagli fattuali non determina automaticamente violazione dell'art. 521 c.p.p.; è necessario che siano mutati gli elementi essenziali del fatto tale da pregiudicare il diritto di difesa.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità è di regola incompatibile con reati plurioffensivi come l'estorsione quando, oltre al danno patrimoniale anche se modesto, ricorrono significative conseguenze sulla libertà o sull'integrità psicofisica della vittima.
- Le censure sulla motivazione devono evidenziare mancanze, contraddizioni manifeste o la non considerazione di prove essenziali; semplici contestazioni di credibilità o richieste di diversa valutazione probatoria non bastano in sede di legittimità.
Testo integrale
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