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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6042/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per appropriazione indebita di un'autovettura acquistata in Germania mediante contratto di finanziamento. L'imputato deduceva: (i) omissione di motivazione sulla presunta irritualità della costituzione di parte civile per difetto di legittimazione; (ii) omessa motivazione sul merito circa la mancanza di prova della consapevolezza della revoca del finanziamento e della intimazione a restituire il veicolo, lamentando che l'interruzione dei pagamenti fosse dovuta alla chiusura ingiustificata del conto corrente in Germania; (iii) omissione di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello per assumere testimonianze tedesche ritenute decisive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è inammissibile per eccessiva genericità e mancanza di allegazioni documentali a sostegno della censura sul difetto di legittimazione della parte civile, nonostante il primo grado avesse registrato il deposito della procura. Il secondo motivo è manifestamente infondato: sia il giudice di primo grado sia la Corte d'appello avevano accertato che il locatore aveva comunicato la risoluzione del contratto e intimato la restituzione al domicilio tedesco indicato dal ricorrente, rendendo evidente l'interversione del possesso; l'irreperibilità del conduttore non è imputabile al locatore. Il terzo motivo è inammissibile perché la richiesta di rinnovazione era generica e non dimostrava la concreta rilevanza delle dichiarazioni testimoniali rispetto alla documentazione già acquisita. Conseguentemente il ricorso è rigettato, la condanna impugnata confermata nei confronti di Fabio Bartoli (per appropriazione indebita) e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Invocato come criterio di inammissibilità per motivi che siano manifestamente generici o privi di allegazioni sufficienti; la Corte ha ritenuto il primo motivo generico e quindi inammissibile ai sensi di tale disposizione.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato unitamente all'art. 581 per la valutazione di inammissibilità dei motivi di impugnazione ritenuti generici o privi di allegati dimostrativi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Sentenza Corte costituzionale

    Richiamata in riferimento alla determinazione di una somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha fissato in euro tremila la somma equa da versare, in considerazione del dictum costituzionale.

Massime di principio

  • Una censura in Cassazione che si limiti a ripetere argomentazioni già svolte nei gradi di merito senza allegare nuovi elementi probatori o documentali è spesso dichiarata inammissibile per eccessiva genericità.
  • La Corte valuta la completezza della motivazione del giudice di merito anche confrontando le allegazioni del ricorrente con gli atti già depositati nel primo grado; l'assenza di allegazioni comprovanti il difetto di legittimazione della parte civile rende inammissibile la doglianza.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello deve indicare con precisione la rilevanza concreta delle prove nuove rispetto alla documentazione già acquisita; richieste generiche vengono respinte come non necessarie.
  • Per contestare l'accertamento dei fatti (es. comunicazioni di risoluzione contrattuale e intimazioni di restituzione) è necessario allegare e documentare elementi contrari: la semplice deduzione non contrastata con documenti è inefficace.
  • Il rigetto del ricorso comporta tipicamente la condanna alle spese e può comportare anche sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) quando il ricorso sia ritenuto privo di serio fondamento.

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