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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6050/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza di appello per fatti di ricettazione (apparato cellulare). Due motivi: 1) Violazione di legge e illogicità della motivazione per non aver riconosciuto la concorrenza tra la particolare tenuità del fatto (ai sensi dell'art.648, capoverso/oggi quarto comma) e l'attenuante comune di cui all'art.62, comma 1, n.4 c.p., in relazione al modesto danno patrimoniale; 2) Maturazione della prescrizione del reato commesso il 2/10/2007.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, conformemente alla richiesta del Pubblico Ministero. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte territoriale che ha escluso la duplicazione della stessa valorizzazione economica (non è possibile usare due volte il medesimo parametro economico per riconoscere sia la particolare tenuità sia l'attenuante comune). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la pretesa prescrizione: la Corte d'appello aveva infatti ritenuto la sussistenza della recidiva qualificata (art.99), che, anche se risultata subvalente nel bilanciamento tra circostanze, incide sul regime prescrizionale (ai sensi dell'art.157, comma 3 e considerando le interruzioni dell'art.161, comma 2) portando la data di prescrizione al 22/12/2029, quindi non ancora decorso alla data della sentenza di appello. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.

    Prevede l'attenuante comune per alcune situazioni; nel caso la difesa chiedeva la sua concorrenza con la particolare tenuità, ma la Corte ha ritenuto che non possa essere duplicata la medesima valorizzazione economica già utilizzata per qualificare la particolare tenuità.

  • art. 648 cod. pen. (capoverso/oggi quarto comma)

    Norma che disciplina la particolare tenuità del fatto per il reato di ricettazione; la Corte territoriale ha applicato tale attenuante ritenendo congrua la valutazione economica dell'oggetto (cellulare).

  • art. 99 cod. pen. (quarto comma)

    Disciplina la recidiva qualificata; la Corte ha ritenuto sussistente la recidiva, la quale incide sul trattamento sanzionatorio e, soprattutto, sul calcolo della prescrizione anche se nel bilanciamento delle circostanze è risultata subvalente.

  • art. 69 cod. pen.

    Stabilisce il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha ricordato che il giudizio di bilanciamento non elimina gli effetti 'edittali' (massima pena teorica) delle circostanze rilevanti ai fini prescrizionali.

  • art. 157, comma 3, cod. pen.

    Esclude che il giudizio di comparazione ai sensi dell'art.69 incida sulla determinazione della pena massima del reato; perciò, ai fini della prescrizione, va tenuta conto di aggravanti come la recidiva anche se nel bilanciamento non hanno influito sulla pena concreta.

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Regola l'interruzione della prescrizione; la Corte ha considerato le interruzioni utili al calcolo del termine prescrizionale che ha portato alla data del 22/12/2029.

Massime di principio

  • Non è possibile 'doppiare' la stessa valutazione economica per ottenere contemporaneamente il riconoscimento della particolare tenuità ex art.648 e l'attenuante comune: il giudice deve evitare la duplicazione di valutazioni identiche.
  • La sussistenza di circostanze aggravanti (es. recidiva qualificata) produce effetti sul piano edittale e prescrizionale anche se, nel giudizio di comparazione tra circostanze, risultano subvalenti o non hanno inciso sulla pena concreta.
  • Ai fini della prescrizione occorre considerare la pena massima teorica determinata anche dalle aggravanti ritenute sussistenti; il giudizio di bilanciamento ex art.69 non riduce automaticamente la rilevanza delle aggravanti ai fini prescrizionali (art.157, comma 3).
  • Quando si invoca la prescrizione verificare sempre l'esistenza di aggravanti e le eventuali interruzioni (art.161): la prescrizione può risultare prolungata anche di molto rispetto al calcolo basato sul reato 'semplice'.
  • Motivi formulati in modo generico o manifestamente infondati sono suscettibili di dichiarazione di inammissibilità e possono comportare condanna per spese e ammenda; è quindi cruciale articolare chiaramente i motivi di ricorso con riferimenti normativi e calcoli prescrizionali dettagliati.

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