Cassazione Penale, Sentenza n. 6040/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per appropriazione indebita di beni presenti in un capannone di proprietà di Francomano Vincenzo a seguito della risoluzione del contratto di locazione per morosità, e per il danneggiamento dell'impianto elettrico e dell'allarme (art. 635 c.p.). Nel ricorso per cassazione deduceva: (1) la violazione di legge rispetto all'art. 635 c.p., sostenendo che la novella (D.Lgs. 7/2016) richiede minaccia o violenza verso la persona offesa e nel capo di imputazione non era contestata alcuna violenza o minaccia; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova, in quanto la Corte d'Appello non aveva adeguatamente valutato le censure difensive in appello circa la mancata riconducibilità dei fatti all'imputato, il suo ruolo di responsabile tecnico (non proprietario o amministratore operativo) della società conduttrice, l'assenza di prove del trasferimento dei beni nella sua disponibilità e l'uso indebito di precedenti condanne per fondare la responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo ritenendolo infondato: i giudici di merito avevano infatti riscontrato elementi di minaccia (es. un cartello con scritte minacciose rinvenuto nel locale) tali da inquadrare il danneggiamento nella nuova formulazione dell'art. 635 c.p., e non si è avuto un mutamento del fatto idoneo a pregiudicare il diritto di difesa. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo la motivazione della Corte d'Appello gravemente carente: i giudici territoriali non hanno adeguatamente confrontato le specifiche censure d'appello circa la riconducibilità dei fatti all'imputato, si sono limitati a rilievi generici (ruolo di responsabile tecnico, pregresse funzioni amministrative, precedente condanna per estorsione, riferimento vago a un concorso con altri soggetti e alla presunta disponibilità di un diverso locale) senza fornire idonee argomentazioni probatorie. Per tali carenze la sentenza è stata annullata e il processo rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio volto a colmare le lacune motivazionali e spiegare con congrue argomentazioni perché i fatti devono essere addebitati all'imputato.
Norme richiamate
La Corte ha valutato la nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. 7/2016 richiedendo la presenza di minaccia o violenza per la configurabilità del reato di danneggiamento quando il fatto incida sulla persona; nel caso concreto ha ritenuto sussistente la minaccia in ragione di elementi di fatto (cartello minaccioso) rilevati nei giudizi di merito
Riforma che ha inciso sulla fattispecie di danneggiamento (art. 635 c.p.); la Corte ne ha applicato i criteri sostanziali per verificare se il fatto ricada nella nuova fattispecie
Citato in relazione alle conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore Generale; si tratta di riferimento procedurale alle conclusioni formulate in sede di Cassazione
Giurisprudenza (Sez. U, Sent. n. 36551/2010)
Richiamata in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza: perché si configuri un mutamento del fatto rilevante ai fini della nullità, deve esservi una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie tale da pregiudicare la difesa; la verifica non è meramente letterale ma sostanziale
Massime di principio
- La trasformazione del fatto contestato tra capo d'imputazione e sentenza integra vizio solo se è radicale e crea reale pregiudizio alla difesa; particolari aggiuntivi non decisivi non configurano automaticamente mutamento del fatto quando l'imputato ha potuto difendersi sul punto
- Dopo la riforma (D.Lgs. 7/2016) l'art. 635 c.p. richiede, per la configurabilità di talune ipotesi, la presenza di elementi riconducibili a minaccia o violenza verso la persona offesa: elementi concreti (es. scritte minacciose) possono essere valutati come tali dai giudici
- La Corte d'Appello è obbligata a confrontarsi esplicitamente e motivatamente con le censure formulate dall'appellante; omissioni o motivazioni generiche sul punto costituiscono motivo di annullamento per carenza logico-giuridica della decisione
- Ruoli societari (responsabile tecnico, ex-amministratore) e precedenti penali non possono di per sé supplire alla necessità di prova specifica che colleghi il singolo imputato alle singole condotte contestate; occorre dimostrare il contributo concreto dell'imputato ai fatti
- Dichiarazioni generiche su 'concorso' di terzi o su spostamenti di beni richiedono precisazioni probatorie: la mera affermazione senza indicazione di modalità, tempi e ruoli risulta insufficiente a fondare la responsabilità
- In presenza di vizio motivazionale la Corte di Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo esame, ove necessario per consentire al giudice di merito di fornire adeguata e specifica motivazione sulle questioni omesse
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