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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34206/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione all'applicazione della causa di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 cod. pen. (comma 3-bis) introdotto dalla legge n.67/2014. Sosteneva che tale disciplina, relativa alla sospensione per le ricerche dell'imputato ex art. 420‑quater cod. proc. pen., non poteva essere applicata ai fatti commessi nel 2012 perché si tratterebbe di norma più sfavorevole rispetto al tempo del fatto e quindi retroattiva in malam partem.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato e ha esaminato la questione di diritto. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 278/2020 e n. 140/2021) che ha ammesso l'applicazione di sospensioni introdotte da norme successive alla consumazione del fatto quando tali sospensioni rientrano nella previsione generale dell'art. 159 cod. pen. (la regola secondo cui la sospensione del procedimento prevista da una particolare disposizione di legge comporta la sospensione anche del corso della prescrizione). Ne consegue che la causa di sospensione introdotta dalla legge n.67/2014 (comma 3‑bis) e la sospensione disposta per le ricerche ex art. 420‑quater cod. proc. pen. possono operare anche per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge. Applicando tale principio al caso concreto (fatto consumato il 6/11/2012; termine ordinario di prescrizione anni 7 e mesi 6 con scadenza 6/5/2020; periodo di sospensione dalle ricerche dall'11/12/2017 al 7/8/2018 pari a circa 7 mesi e 28 giorni), la Corte ha accertato che il termine di prescrizione era decorso alla data dell'odierna decisione. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. pen.

    Stabilisce che la sospensione del procedimento o del processo prevista da una "particolare disposizione di legge" comporta la sospensione anche del corso della prescrizione; la Corte ha interpretato che tale regola consente l'applicazione di cause di sospensione introdotte successivamente alla consumazione del fatto

  • art. 159 comma 3‑bis cod. pen. (introdotto dalla legge n.67/2014)

    Introduce la specifica causa di sospensione della prescrizione correlata alle ricerche dell'imputato; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione anche per fatti anteriori all'entrata in vigore della norma

  • art. 420‑quater cod. proc. pen.

    Prevede le ricerche dell'imputato ai fini della verifica della corretta citazione e della conoscenza del procedimento; la sospensione del procedimento disposta per tali ricerche rientra nella fattispecie di cui all'art. 159

  • legge n.67 del 2014

    Ha introdotto nel sistema la causa di sospensione codificata al comma 3‑bis dell'art. 159 cod. pen.; la Corte ha confermato la possibilità di applicarla anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore

  • d.l. n.18 del 2020, art. 83 (discipline di sospensione per emergenza COVID‑19)

    Richiamato come precedente giurisprudenziale e costituzionale: la Corte Costituzionale ha ritenuto compatibile con i principi costituzionali la sospensione dei termini (anche per fatti anteriori) quando rientra nel quadro di una "particolare disposizione di legge" riconducibile all'art. 159

  • Corte Costituzionale, sent. n.278/2020 e n.140/2021

    Hanno affermato che le sospensioni introdotte da disposizioni normative che comportano una sospensione del procedimento possono trovare applicazione anche per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della norma, senza violare il divieto di retroattività della legge penale più sfavorevole (art. 25 Cost.) se ricondotte al canone dell'art. 159 cod. pen.

  • art. 25 Cost.

    Principio del divieto di retroattività della norma penale più sfavorevole; la Corte costituzionale e la Cassazione hanno ritenuto che tale principio non è violato quando la sospensione trova fondamento nella previsione di "particolare disposizione di legge" richiamata dall'art. 159

  • legge 5 dicembre 2005, n.251

    Modificò e ribadì l'art. 159 cod. pen.; richiamata per sottolineare che la regola generale dell'art. 159 è antecedente ai fatti e al sistema normativo più recente

Massime di principio

  • La causa di sospensione della prescrizione introdotta da una "particolare disposizione di legge" richiamata dall'art. 159 cod. pen. può trovare applicazione anche per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuova disposizione, purché la sospensione sia prevista da una norma di legge che determini oggettivamente una "stasi" del procedimento.
  • Quando vi è stata una sospensione del procedimento disposta per le ricerche dell'imputato ex art. 420‑quater cod. proc. pen., il relativo periodo deve essere aggiunto al calcolo del termine di prescrizione; occorre quindi computare con attenzione le date di inizio e fine della sospensione.
  • Nel valutare la possibilità di applicare norme sopravvenute che incidono sulla prescrizione, è necessario richiamare la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che distingue fra norme che introducono cause di sospensione riconducibili all'art. 159 e altre disposizioni emergenziali; la prima categoria è generalmente ritenuta compatibile con il divieto di retroattività.
  • In casi simili è strategicamente importante che la difesa controlli e documenti tempestivamente i periodi effettivi di sospensione (provvedimenti di sospensione, atti relativi alle ricerche dell'imputato) e sollevi il vizio di prescrizione quando il calcolo porta all'estinzione del reato.
  • Anche se la norma che introduce la sospensione è successiva alla consumazione del fatto, occorre sempre verificare se sussistono profili sostanziali o procedurali che ne impediscano l'applicazione; la giurisprudenza attuale tende tuttavia a consentire l'applicazione se la sospensione è ancorata all'art. 159 cod. pen.

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