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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31491/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado che aveva confermato la condanna pronunciata con rito abbreviato per la detenzione illecita di 47 kg di hashish (art. 73, comma 4, d.P.R. 9/10/1990, n. 309) e di 8 grammi di cocaina (art. 73, comma 5). Tanagami deduceva di non aver avuto consapevolezza della presenza della droga nell'auto e contestava il travisamento dei fatti (presunto scambio continuo di vetture, mancanza di prove come impronte sui sacchi). Entrambi contestavano la quantificazione della pena, l'aumento per il vincolo della continuazione e il diniego delle attenuanti generiche ritenendo l'incremento eccessivo e la motivazione carente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché riconosciuti aspecifici e mera riproposizione di questioni già decise in grado di appello, con motivazione adeguata dei giudici di merito. È stato inoltre escluso che la prescrizione potesse essere valorizzata alla luce dell'inammissibilità del ricorso. La Corte ha richiamato che la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non costituisce autonoma causa di ammissibilità in cassazione se non prevista a pena di nullità e che i motivi non hanno compiutamente svolto la funzione critico-argomentativa richiesta. Conseguentemente i ricorsi sono respinti, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4

    Norma qualificata come riferimento per la detenzione di hashish; applicata per la condanna inerente i 47 kg di sostanza.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma qualificata per la detenzione di cocaina; applicata per la condanna relativa agli 8 grammi di cocaina.

  • codice di procedura penale, art. 192

    La Corte ricorda che la presunta violazione di detta norma non è di per sé deducibile in cassazione come motivo di legge salvo che sia contestata come vizio della motivazione quando prevista a pena di nullità; quindi non costituisce automatica causa di ammissibilità del ricorso.

  • codice penale, art. 110

    Riferimento al concorso di persone nel reato: la Corte territoriale ha spiegato perché ritiene Tanagami concorrente materiale/morale.

  • codice penale, art. 133

    Norma sul trattamento della pena: discussa in relazione alla determinazione della pena base e all'aumento per continuazione; la Corte ha ritenuto la motivazione non viziata.

  • codice penale, art. 81

    Richiamato in relazione alla continuazione e al cumulo/tenuità della pena; la Corte ha ritenuto legittimo l'operato dei giudici di merito.

  • codice penale, art. 62-bis

    Richiamato nella censura sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego.

  • codice di procedura penale, art. 129

    Richiamato in tema di cause di non punibilità (prescrizione); la Corte osserva che la prescrizione non può essere valorizzata dopo che il ricorso è stato dichiarato inammissibile e quindi non si è instaurato un valido rapporto processuale.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    Richiamate le regole di ammissibilità dei motivi in cassazione: alcune violazioni processuali non sono ammissibili se non previste a pena di nullità; la Corte ha applicato tali criteri per dichiarare l'inammissibilità.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Richiamata in relazione alla responsabilità per la causa di inammissibilità: la Corte ha ritenuto assenza di colpa e ha comunque irrogato sanzione pecuniaria ai ricorrenti.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammissibili ricorsi che si limitino a riproporre, in termini generici, questioni già dedotte in appello senza una critica argomentata e puntuale della motivazione di merito.
  • La presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. non costituisce motivo di diritto automaticamente utilizzabile in cassazione a meno che non sia connessa a vizi della motivazione espressamente ritenuti rilevanti dalla normativa sulle cause di nullità.
  • La prescrizione non può essere valorizzata quando, per inammissibilità del ricorso, non si è instaurato un valido rapporto processuale idoneo a far decorrere o interrompere i termini rilevanti ai fini prescrizionali.
  • Le doglianze sul quantum della pena e sugli incrementi per continuazione richiedono una critica motivata, con numeri e argomentazioni puntuali: la mera enunciazione di eccessività è insufficiente.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per aspecificità, il ricorrente può essere condannato a spese e a sanzione pecuniaria; dunque è importante formulare motivi concreti e specifici prima di ricorrere in Cassazione.

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