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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33813/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la qualificazione giuridica della condotta: la Corte territoriale aveva ritenuto configurarsi il reato di furto di acqua mediante allaccio abusivo all'impianto condominiale, mentre i ricorrenti sostenevano che si trattasse di appropriazione indebita perché l'acqua veniva sottratta nel tratto compreso tra il contatore condominiale e i contatori divisionali; inoltre contestavano la mancanza della delibera assembleare a corredo della querela dell'amministratore, invocando il difetto della condizione di procedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto legittima la querela presentata dall'amministratore di condominio anche in assenza di delibera assembleare, sulla base delle attribuzioni previste dall'art. 1130 e dell'art. 1131 cod. civ., nonché del concetto di "detenzione qualificata" riconosciuto dalla giurisprudenza. Quanto alla qualificazione del fatto, la Corte ha confermato l'orientamento recente secondo cui integra il reato di furto (e non l'appropriazione indebita) la condotta del condomino che, con allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, devia il flusso dell'acqua destinata alle parti comuni verso il proprio uso esclusivo; la sottrazione avviene fuori dall'esercizio del potere dispositivo del condomino e determina una reale sottrazione del bene. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato, con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti strettissimi con cui vanno enunciati i motivi di ricorso per cassazione; i ricorrenti hanno rispettato tali limiti nella formulazione dei motivi

  • art. 1130 cod. civ.

    2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune... 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni... 4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio... 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni

    Le attribuzioni dell'amministratore includono la gestione e la tutela dei servizi comuni (come l'acqua) e giustificano la sua legittimazione ad agire in giudizio e a sporgere querela nell'ambito di tali attribuzioni

  • art. 1131 cod. civ.

    Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi

    La qualifica di amministratore costituisce fonte del potere di rappresentanza e legittima la presentazione della querela senza necessità di ulteriore delibera assembleare quando si agisca nell'ambito delle attribuzioni previste

  • art. 337, comma 3, cod. proc. pen.

    Per la querela presentata dall'amministratore è sufficiente la qualificazione come tale: la norma richiede l'indicazione della fonte del potere, che sussiste per effetto dell'art. 1131 cod. civ.

  • art. 624 cod. pen. (modificato d.lgs. 150/2022, art.1 comma 2 lett. i)

    A seguito delle modifiche legislative è stata rilevata la necessità della querela anche per il reato di furto così contestato; la Corte ha verificato e ritenuto valida la querela proposta dall'amministratore

Massime di principio

  • L'amministratore di condominio, nell'ambito delle attribuzioni ex art. 1130 cod. civ., è legittimato a sporgere querela per il danno subito dal condominio anche senza delibera assembleare: basta qualificarsi come amministratore (art. 1131 cod. civ. e art. 337 c.p.p.).
  • Quando un condomino devia il flusso di una fornitura (acqua, energia) dopo il contatore condominiale mediante allaccio abusivo o rimozione di sigilli, la giurisprudenza più recente tende a qualificare la condotta come furto e non come appropriazione indebita: si tratta di una sottrazione che sottrae alla disponibilità delle parti comuni il bene in sé (energia o acqua).
  • Le modifiche legislative che richiedono la querela per determinate ipotesi di furto impongono di verificare preliminarmente la sussistenza e la validità della querela; se l'amministratore rientra nelle attribuzioni relative ai servizi comuni, la querela è di regola valida.
  • In situazioni similari la difesa può invocare il contrasto giurisprudenziale e chiedere rimessione alle Sezioni Unite, ma l'esito dipenderà dall'orientamento prevalente: al momento la consolidata orientazione recente configura come furto la deviazione post-contatore.
  • Per qualificare la condotta è rilevante l'elemento materiale della sottrazione (es. allaccio abusivo, rimozione di sigilli, deviazione tramite tubo o collegamento), non la mera considerazione che il costo ricada astrattamente sulla collettività; tale ultimo elemento riguarda piuttosto l'individuazione della persona offesa.

Testo integrale

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