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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19431/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la domanda di ammissione al regime di semilibertà per vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.): il Tribunale avrebbe fondato la reiezione unicamente sulla perdurante proclamazione di innocenza del detenuto rispetto all'omicidio commesso nel 2010, senza considerare le positive indicazioni del gruppo di osservazione e trattamento (relazione di sintesi del 10/10/2025) e senza spiegare in che modo la professione di innocenza configurasse una scelta "opportunistica" o ostativa al beneficio

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Roma per una nuova valutazione. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale perché: 1) ha posto un rilievo eccessivo e contraddittorio sulla mancata ammissione di responsabilità da parte del detenuto, pur affermando che non si può esigere una confessione; 2) non ha valutato adeguatamente e motivato il peso delle osservazioni positive del gruppo di osservazione e trattamento; 3) ha invocato elementi (la sollecitazione della "revisione critica" da parte degli operatori) non richiesti dall'art. 50 Ord. pen. La Corte ha affermato che la valutazione prognostica per la semilibertà deve basarsi sull'osservazione della personalità successiva al reato e sull'evoluzione verso il reinserimento sociale, non sulla sola ammissione di colpa. Conseguentemente il provvedimento è annullato con rinvio per nuova decisione.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 4, Ordinamento penitenziario

    l'ammissione alla semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del condannato nella società

    La Corte interpreta la norma nel senso che la valutazione prognostica deve fondarsi sull'osservazione della personalità del detenuto successivamente al reato e sui progressi trattamentali; non è necessario né obbligatoria una confessione, ma va verificata l'accettazione della sentenza e l'effettiva evoluzione verso il reinserimento

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    limiti nella riproduzione dei motivi di impugnazione in cassazione

    Norma procedurale richiamata per la compressione del motivo nei limiti necessari; utilizzata nel testo per motivare la riproduzione sintetica del motivo di ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    vizio di motivazione manifestamente illogica

    Fondamento formale del motivo di ricorso: si contesta che la motivazione del Tribunale sia manifestamente illogica e contraddittoria nel ritenere ostativa la proclamazione di innocenza senza adeguata argomentazione

  • Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013 (Pantaleo, Rv. 257001)

    giurisprudenza richiamata

    Principio richiamato secondo cui, ai fini delle misure alternative, la mancata ammissione degli addebiti non costituisce automaticamente un ostacolo; rileva piuttosto l'accettazione della sentenza e della sanzione e l'evoluzione della personalità in prospettiva di reinserimento

Massime di principio

  • La mera proclamazione di innocenza non può essere considerata di per sé un ostacolo insuperabile all'ammissione a misure come la semilibertà; ciò che va valutato è l'accettazione della pena e l'evoluzione trattamentale della personalità del detenuto
  • La valutazione prognostica ai fini della semilibertà deve basarsi sull'osservazione della personalità successiva al reato e sui progressi nel percorso trattamentale, anche tenendo conto delle relazioni del gruppo di osservazione e trattamento
  • Il Tribunale deve motivare in modo non contraddittorio: se ritiene insufficiente l'atteggiamento trattamentale deve indicare specifici elementi oggettivi che giustifichino tale giudizio, e non limitarsi a conclusioni generiche o a richiedere elementi non previsti dalla normativa
  • Non è richiesto né può essere esigita una confessione postuma; invece è rilevante la consapevolezza dell'offesa e l'effettivo impegno al reinserimento, valutati mediante dati osservativi e documentati
  • Le valutazioni del gruppo di osservazione e trattamento (relazioni di sintesi) costituiscono elementi importanti che il giudice deve ponderare e motivare se intende discostarsene

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