Cassazione Penale, Ordinanza n. 11946/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. La vicenda riguarda una condanna per reati in materia di stupefacenti, incentrata su un quantitativo di hashish sequestrato pari a circa tre chilogrammi di principio attivo, suddiviso in involucri separati e confezionati professionalmente, con messaggi sul telefono dell'imputato indicativi di un'attività di spaccio con più clienti; l'imputato aveva inoltre ammesso l'addebito. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo si denunciava violazione di legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. in regime di prevalenza. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché meramente fattuali e sostanzialmente reiterativi di censure già disattese in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, fondata sul dato ponderale, sulla modalità di confezionamento dello stupefacente, sui messaggi estratti dal telefono e sull'ammissione dell'imputato, richiamando il principio secondo cui, anche dopo la riforma del 2014, per le droghe leggere resta valido il criterio del rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile. Ha inoltre giudicato non sindacabile in sede di legittimità il bilanciamento tra circostanze operato dal giudice di merito, sorretto da motivazione non manifestamente illogica e fondato su gravità del fatto e precedenti dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
L'aggravante dell'ingente quantità va valutata secondo criteri quantitativi riferiti al principio attivo e al rapporto con il valore soglia tabellare; per le droghe leggere essa non è di norma ravvisabile quando il principio attivo è inferiore a due chilogrammi, pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi.
Le circostanze attenuanti generiche e il loro eventuale giudizio di prevalenza rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorrette da motivazione non manifestamente illogica.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Non citato espressamente, ma la decisione valorizza la motivazione di merito fondata su elementi fattuali convergenti; tuttavia, dal testo non emerge una specifica interpretazione di questa norma.
art. 36 d.l. 20 marzo 2014 n. 36 convertito con modificazioni dalla l. 16 maggio 2014 n. 79
La riforma non ha inciso sul criterio giurisprudenziale di individuazione della soglia dell'ingente quantità, che continua a basarsi sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile.
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per evitare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi e senza evidenziare un reale vizio di legittimità.
- L'aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti va accertata tenendo conto del peso del principio attivo, della modalità di confezionamento, della destinazione allo spaccio e degli altri indici fattuali significativi; per le droghe leggere resta applicabile il criterio del rapporto tra quantità di principio attivo e soglia tabellare elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è non arbitraria e non manifestamente illogica.
- Le attenuanti generiche non possono essere pretese in sede di legittimità come riesame del merito: la censura è ammissibile solo se mostra illogicità, travisamento o carenza motivazionale effettiva della decisione di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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