Adunanza generale n. 1285/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di regolamento recante “Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico iscritto all’ordine delle professioni infermieristiche, all’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e all’ordine dei fisioterapisti, e gli infermieri generici operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile”, sottoscritto in data 12 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di regolamento ministeriale ex art. 17, comma 3, l. 400/1988, recante l’esecuzione dell’Accordo collettivo nazionale del 12 febbraio 2025 sui rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e il personale sanitario non medico operante negli ambulatori per l’assistenza al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile.
Esito
La questione giuridica
Il Ministero della salute ha sottoposto al Consiglio di Stato lo schema di decreto volto a rendere esecutivo l’Accordo collettivo nazionale sottoscritto il 12 febbraio 2025, relativo al triennio 1° gennaio 2019-31 dicembre 2021. Lo schema consta di un unico articolo e dispone l’esecuzione dell’accordo, la copertura degli oneri sul capitolo 2422 del bilancio ministeriale e l’assenza di compensi per i componenti della Commissione paritetica. L’accordo disciplina il trattamento giuridico ed economico, il conferimento e la sospensione degli incarichi, le incompatibilità, le assenze, le sostituzioni, la formazione, la sicurezza sul lavoro, la tutela sindacale, il trattamento economico, tributario e previdenziale e l’assicurazione del personale sanitario non medico convenzionato. Il Collegio ha esaminato, in particolare, la significativa retroattività dell’accordo e il ritardo nella sua sottoscrizione e trasmissione, la compatibilità finanziaria, l’esenzione dall’AIR e gli aspetti di drafting del preambolo e dell’allegato.
Il parere
Il Consiglio di Stato esprime parere favorevole nei sensi della motivazione. Rileva criticamente che l’accordo, riferito al triennio 2019-2021, è stato sottoscritto soltanto il 12 febbraio 2025 e trasmesso per il parere il 26 giugno 2026, senza motivazione del ritardo. Richiama quindi il Ministero alla tempestiva conclusione, per il futuro, della contrattazione e all’adozione altrettanto tempestiva del decreto esecutivo, così da riallineare gli accordi ai trienni di riferimento. Osserva che, trattandosi di un regolamento meramente esecutivo di un accordo già sottoscritto e considerato il tempo trascorso, non è possibile formulare osservazioni sul contenuto negoziale, salvo profili di illegittimità, che non sono stati ravvisati. Esclude dubbi sulla compatibilità finanziaria, in ragione della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, della relazione tecnica e del nulla osta del Ragioniere generale. Ritiene adeguatamente motivata l’esenzione dall’AIR, considerato il limitato impatto finanziario e soggettivo dell’intervento. Formula infine rilievi formali sul preambolo e sull’intestazione dell’allegato: rispetto della gerarchia delle fonti e dell’ordine cronologico, uso delle iniziali maiuscole nelle formule introduttive, formula preferibile per il richiamo al parere del Consiglio di Stato e inserimento della dicitura “Allegato A (Articolo 1, comma 1, del regolamento)”.
Osservazioni
Tempestività della contrattazione e dell’adozione del decreto
L’Amministrazione è richiamata a concludere tempestivamente, per il futuro, gli accordi collettivi e ad adottare senza ritardo il decreto che li rende esecutivi, riallineando i tempi della contrattazione e dell’adozione regolamentare ai trienni di riferimento.
Preambolo - Gerarchia delle fonti e ordine cronologico
La normativa di riferimento deve essere richiamata nel rispetto del principio della gerarchia delle fonti e in ordine cronologico.
Preambolo - Formule introduttive
Le parole “VISTO”, “VISTA”, “RILEVATA”, “RITENUTO”, “CONSIDERATO” e “UDITO” devono essere scritte soltanto con le iniziali maiuscole.
Preambolo - Richiamo al parere del Consiglio di Stato
Il riferimento al parere del Consiglio di Stato va preferibilmente formulato come segue: “Udito il parere del Consiglio di Stato n. …, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del …”.
Allegato - Intestazione
Nel titolo dell’allegato deve essere premessa la dizione: “Allegato A (Articolo 1, comma 1, del regolamento)”.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa per l’adozione dello schema di regolamento ministeriale.
art. 18, comma 7, d.lgs. 502/1992
i rapporti con il personale sanitario per l’assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all’art. 8 dello stesso decreto legislativo
Fondamento specifico del regolamento ministeriale che rende esecutivo l’accordo collettivo nazionale sui rapporti convenzionali del personale sanitario operante nell’assistenza al personale navigante.
Impone la conclusione del procedimento amministrativo entro termini stabiliti e fonda il richiamo del Collegio alla tempestività dell’azione amministrativa.
art. 7, comma 1, d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169
Consente l’esenzione dall’AIR in presenza delle condizioni relative al limitato impatto dell’intervento, ritenute sussistenti nel caso esaminato.
Richiamato quale fonte della disciplina dell’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile.
D.M. 22 febbraio 1984
Richiamato quale ulteriore fonte della disciplina dell’assistenza al personale navigante.
Richiamato per la disciplina delle misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro applicabili al personale.
Individua il precedente accordo collettivo nazionale, sostituito dal nuovo accordo sottoposto all’esame.
Massime di principio
- Quando un regolamento ministeriale rende esecutivo un accordo collettivo già definitivamente sottoscritto, il parere consultivo non può normalmente incidere sul contenuto negoziale, salvo che emergano specifici profili di illegittimità tali da imporre la riapertura della contrattazione.
- Gli accordi collettivi nazionali riferiti a un determinato triennio devono essere definiti e resi esecutivi tempestivamente, in modo da evitare che la disciplina produca effetti giuridici ed economici soltanto dopo la scadenza del periodo di riferimento.
- La compatibilità finanziaria di uno schema regolamentare può ritenersi adeguatamente comprovata dalla relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato e dal relativo nulla osta, quando tali elementi escludano dubbi sulla copertura degli oneri.
- L’esenzione dall’AIR è adeguatamente giustificata quando l’intervento presenta un numero esiguo di destinatari e un impatto finanziario limitato, purché tali elementi siano espressamente indicati e documentati dall’amministrazione.
- I richiami normativi contenuti nel preambolo degli atti regolamentari devono rispettare la gerarchia delle fonti e l’ordine cronologico, mentre le formule introduttive devono conformarsi alle regole uniformi di tecnica normativa.
Schema di regolamento sui rapporti convenzionali del personale sanitario non medico
Il parere riguarda lo schema di regolamento ministeriale con cui il Ministero della salute intende rendere esecutivo l’Accordo collettivo nazionale sottoscritto il 12 febbraio 2025 per la disciplina dei rapporti convenzionali con il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile.
Fondamento normativo e documentazione
Lo schema è adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 e trova fondamento nell’art. 18, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992, che demanda a un regolamento ministeriale la disciplina dei rapporti con il personale sanitario addetto all’assistenza del personale navigante, in conformità, per quanto compatibile, all’art. 8 dello stesso decreto legislativo.
Il fascicolo comprende la relazione controfirmata dal Ministro, lo schema di decreto con l’accordo allegato, le tabelle degli oneri e degli aumenti contrattuali, la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’ATN, la dichiarazione di esenzione dall’AIR e il parere della Ragioneria generale dello Stato.
Struttura dello schema e contenuto dell’accordo
Il decreto si compone di un solo articolo. Il comma 1 rende esecutivo l’ACN; il comma 2 pone gli oneri a carico degli stanziamenti del capitolo 2422 del Ministero della salute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente; il comma 3 esclude compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese per i componenti della Commissione paritetica.
L’accordo si articola in 19 articoli, una norma finale, una dichiarazione congiunta e due allegati. Esso amplia l’ambito soggettivo rispetto al precedente accordo, includendo il personale iscritto agli ordini delle professioni infermieristiche, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché all’ordine dei fisioterapisti. La disciplina si applica al triennio 1° gennaio 2019-31 dicembre 2021.
Tra i principali contenuti figurano le regole sul conferimento degli incarichi, le incompatibilità, la sospensione, il massimale e l’aumento dell’orario, la mobilità, le assenze, le sostituzioni, la formazione permanente, la sicurezza sul lavoro, la cessazione dall’incarico, la tutela sindacale, la Commissione paritetica, il trattamento economico, tributario e previdenziale e l’assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi. La norma finale limita l’applicazione dell’accordo agli infermieri generici alle sole disposizioni economiche indicate, esclusivamente per la corresponsione degli arretrati.
Retroattività e ritardo procedimentale
Il Collegio rileva che l’accordo produce effetti giuridici ed economici retroattivi, poiché riguarda un triennio ormai ampiamente trascorso. L’accordo è stato sottoscritto oltre tre anni dopo la scadenza del precedente periodo di validità e lo schema è stato trasmesso al Consiglio di Stato oltre sedici mesi dopo la sottoscrizione, senza che fosse fornita una motivazione del ritardo.
Richiamando l’art. 2 della legge n. 241/1990 e i principi sulla conclusione del procedimento entro termini certi, il Consiglio di Stato invita il Ministero ad assicurare per il futuro una maggiore tempestività, sia nella definizione degli accordi sia nell’adozione dei decreti che li rendono esecutivi. Il rilievo era già stato formulato con riferimento al precedente decreto relativo al triennio 2016-2018, nel parere n. 346 del 10 marzo 2021.
Limiti dell’esame del contenuto negoziale
Poiché il regolamento si limita a rendere esecutivo un accordo già definitivamente sottoscritto e il periodo di riferimento è già scaduto da tempo, il Collegio osserva che eventuali modifiche al contenuto dell’accordo non possono essere introdotte in questa sede. Sarebbe possibile intervenire soltanto in presenza di profili di illegittimità, che tuttavia non sono stati riscontrati e che, ove esistenti, comporterebbero la riapertura della contrattazione.
Copertura finanziaria ed esenzione dall’AIR
Lo schema e la relazione tecnica risultano bollinati dalla Ragioneria generale dello Stato. È inoltre richiamata la nota del 5 novembre 2025 con cui il Ragioniere generale dello Stato ha espresso il nulla osta di competenza sull’ulteriore corso dell’accordo. Tali elementi escludono dubbi sulla compatibilità finanziaria dello schema.
Il Collegio ritiene altresì adeguatamente supportata la dichiarazione ministeriale di esenzione dall’AIR ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.P.C.M. n. 169/2017. L’intervento riguarda 114 unità di personale e comporta oneri complessivi riferiti al triennio pari a circa 219.279,91 euro, elementi considerati indicativi di un impatto limitato.
Rilievi di drafting
Il Consiglio di Stato formula i seguenti rilievi formali:
- nel preambolo, i riferimenti normativi devono essere ordinati secondo la gerarchia delle fonti e la sequenza cronologica;
- le formule “VISTO”, “VISTA”, “RILEVATA”, “RITENUTO”, “CONSIDERATO” e “UDITO” devono essere scritte con la sola iniziale maiuscola;
- il richiamo al parere del Consiglio di Stato dovrebbe adottare la formula: “Udito il parere del Consiglio di Stato n. …, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del …”;
- il titolo dell’allegato deve essere integrato con la dicitura “Allegato A (Articolo 1, comma 1, del regolamento)”.
Conclusioni
La Sezione esprime parere favorevole, nei sensi della motivazione, formulando osservazioni sulla tempestività dell’azione amministrativa e indicazioni puntuali di tecnica normativa.
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