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Adunanza generale

Adunanza generale n. 1202/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C

Schema di regolamento recante «Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, concernente il regolamento recante la disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale»;

Giustizia amministrativa202600624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativiParere su schema di atto normativo

Schema di regolamento recante modifiche al d.m. 9 settembre 2022, n. 168, in materia di concorsi e corsi di formazione della Polizia di Stato, con introduzione della procedura riservata ai volontari in ferma prefissata

Esito

FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI

La questione giuridica

Il Ministero dell'interno ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di regolamento composto da tre articoli. L'articolo 1 introduce, nel d.m. n. 168 del 2022, l'articolo 40-bis sulla procedura riservata ai volontari in ferma prefissata per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; l'articolo 2 abroga il decreto interministeriale 22 febbraio 2006; l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'intervento si rende necessario a seguito della legge n. 119 del 2022, che ha modificato gli articoli 696-bis, 703 e 2198-bis del d.lgs. n. 66 del 2010, eliminando il precedente rinvio a un decreto interministeriale e disciplinando diversamente la valorizzazione del servizio e delle specializzazioni dei volontari in ferma prefissata. La Sezione è stata chiamata a valutare la base legale, la coerenza sistematica della novella, la documentazione allegata e il contenuto delle singole disposizioni, con particolare riguardo ai requisiti di accesso, ai titoli valutabili, ai poteri delle commissioni esaminatrici e all'abrogazione della disciplina previgente.

Il parere

La Sezione esprime parere favorevole nei sensi della motivazione, ritenendo correttamente individuata la base legale nell'art. 6, comma 7, del d.P.R. n. 335 del 1982 e condivisibile la scelta di inserire la disciplina dei VFP nel regolamento generale sui concorsi della Polizia di Stato. La documentazione è ritenuta complessivamente adeguata e la dichiarazione ministeriale di esenzione dall'AIR è considerata ritualmente adottata e congruamente motivata. Sono tuttavia formulati rilievi e suggerimenti: sottoscrizione della relazione illustrativa e dell'A.T.N.; acquisizione della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato sulla relazione tecnica; integrazione del richiamo all'art. 2198-bis, comma 9, del Codice dell'ordinamento militare; formulazione più esplicita del rinvio all'art. 703 C.O.M., esteso anche ai requisiti; sostituzione dell'espressione "all'aliquota di cui al presente articolo" con una formula riferita ai candidati; correzione di un termine atecnico relativo ai titoli militari e di due refusi; valutazione dell'inserimento di un allegato, anche non tassativo, per orientare le commissioni nella valutazione dei titoli; esplicitazione della decorrenza dell'abrogazione del decreto del 2006. La clausola di invarianza finanziaria è ritenuta coerente con la natura ordinamentale dell'intervento.

Osservazioni

Documentazione allegata

La relazione illustrativa e il documento di analisi tecnico-normativa risultano privi di sottoscrizione. La carenza non costituisce vizio del procedimento, ma l'Amministrazione è invitata a provvedere prima della definitiva adozione del regolamento.

Relazione tecnica

La relazione tecnica è priva della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. La Sezione richiama la necessità di acquisire tale adempimento prima della definitiva adozione.

Art. 40-bis, comma 1 - Rinvio all'art. 703 C.O.M.

Il rinvio mobile all'art. 703 C.O.M. è ammissibile, ma la formulazione può risultare ellittica, poiché l'articolo disciplina non solo profili procedurali e aliquote di riserva, ma anche requisiti soggettivi per l'accesso. Si suggerisce di inserire, dopo le parole "ai sensi", le parole "e in presenza dei requisiti".

Art. 40-bis, comma 1 - Art. 2198-bis C.O.M.

La disposizione deve contenere un espresso richiamo all'art. 2198-bis, comma 9, C.O.M., che nella fase transitoria equipara i volontari in ferma prefissata di un anno ai volontari in ferma prefissata iniziale anche ai fini dell'applicazione dell'art. 703. Il richiamo nella sola relazione illustrativa non è sufficiente.

Art. 40-bis, comma 2 - Riferimento ai candidati

La locuzione "all'aliquota di cui al presente articolo" presuppone un riferimento non esplicitato nel comma 1. Si suggerisce di sostituirla, ad esempio, con "per i candidati di cui al comma 1".

Art. 40-bis, comma 2, lettera a), sottocategoria n. 4 - Titoli militari

Il termine "riconoscimenti" non ha un corrispettivo tecnico nel Codice dell'ordinamento militare e potrebbe creare incertezza, anche rispetto alle attestazioni di lodevole servizio escluse dall'art. 7, comma 8, lettera c), del d.m. n. 168 del 2022. Si suggerisce di espungere il termine e mantenere la sola espressione "ricompense e benemerenze".

Art. 40-bis, comma 2, lettera a), sottocategoria n. 5 - Abilitazioni alla guida

Il punteggio indicato come "0.50" deve essere corretto in "0,50", uniformandolo alla virgola decimale utilizzata nelle altre sottocategorie.

Art. 40-bis, comma 2, lettera b), sottocategoria n. 2 - Diploma di laurea

Il riferimento al titolo di cui alla "successiva lettera c)" deve essere corretto con il riferimento al "successivo numero 3)".

Art. 40-bis, comma 4 - Valutazione dei titoli

La possibilità per commissioni diverse di individuare e valutare diversamente titoli appartenenti a categorie ampie può determinare disparità di trattamento tra candidati di concorsi differenti. Si suggerisce di valutare l'inserimento di un allegato contenente un elenco non tassativo di categorie di titoli, destinato a orientare le commissioni senza eliminare la necessaria flessibilità.

Articolo 2 - Decorrenza dell'abrogazione

L'abrogazione del decreto interministeriale 22 febbraio 2006 è condivisibile. Per maggiore certezza del diritto, si suggerisce di precisare nel testo che l'abrogazione decorre dall'entrata in vigore del regolamento.

Norme richiamate

  • legge 5 agosto 2022, n. 119

    articolo 3; articolo 5, comma 1, lettera a)

    Ha modificato la disciplina dei volontari in ferma prefissata, introducendo la distinzione tra ferma iniziale e triennale, modificando l'art. 703 C.O.M. e introducendo l'art. 2198-bis C.O.M. per la disciplina transitoria.

  • art. 696-bis d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Distingue la ferma volontaria prefissata in ferma iniziale e ferma triennale.

  • art. 703 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Mantiene la riserva del 45 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso al ruolo base della Polizia di Stato e impone di valorizzare, nella formazione delle graduatorie, il periodo di servizio, le relative caratterizzazioni e le specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata. Costituisce la base primaria della procedura riservata e il criterio per la valutazione dei titoli.

  • art. 2198-bis d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Nella fase transitoria equipara i volontari in ferma prefissata di un anno ai volontari in ferma prefissata iniziale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 703 C.O.M.

  • art. 6, comma 7, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

    Delega a un regolamento ministeriale, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la disciplina delle modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, della commissione esaminatrice e della formazione della graduatoria finale per l'accesso al ruolo degli agenti della Polizia di Stato.

  • art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400

    Costituisce il fondamento procedurale per l'adozione del regolamento ministeriale.

  • decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168

    Costituisce il regolamento generale cui viene aggiunta la disciplina della procedura riservata ai VFP; l'art. 39 disciplina la prova d'esame per il concorso ordinario e l'art. 40 costituisce modello per la disciplina dei titoli.

  • art. 7 d.m. 9 settembre 2022, n. 168

    Esclude in via generale dalla valutazione le attestazioni di lodevole servizio; il limite complessivo dei titoli è richiamato come pari a un terzo della votazione conseguibile nelle prove d'esame.

  • artt. 1447 e ss. d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Disciplinano le ricompense militari, rilevanti ai fini della terminologia dei titoli valutabili.

  • art. 7, comma 2, d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169

    Consente di esentare dall'AIR i regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in ragione del ridotto impatto, mediante dichiarazione firmata dal Ministro da allegare alla richiesta di parere e alla comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

  • art. 27, comma 1, lettera b), d.P.R. 164/2002

    Prevede la consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale, procedura espletata nel caso esaminato.

Massime di principio

  • Quando una norma primaria demanda a un regolamento ministeriale la disciplina delle modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, tale formula può comprendere anche procedure riservate a categorie determinate direttamente dalla legge.
  • È sistematicamente legittimo inserire una procedura speciale di reclutamento mediante novella del regolamento generale già vigente, anziché mediante un regolamento separato, quando ciò consenta di estendere alla procedura speciale la disciplina generale e di assicurare uniformità concorsuale.
  • Un rinvio mobile a una norma primaria è ammissibile per mantenere flessibile la disciplina regolamentare, ma deve essere formulato in modo sufficientemente intellegibile, soprattutto quando la norma richiamata disciplina sia la procedura sia i requisiti soggettivi di accesso.
  • Il richiamo a una disciplina transitoria rilevante per l'ambito soggettivo di applicazione deve essere inserito nel testo normativo e non può essere sostituito dal solo riferimento contenuto nella relazione illustrativa.
  • La predeterminazione regolamentare dei punteggi massimi e dei criteri generali di valutazione dei titoli rafforza trasparenza, prevedibilità e parità di trattamento, riducendo la discrezionalità delle commissioni esaminatrici.
  • Quando la varietà dei titoli impedisce una tipizzazione esaustiva, è possibile mantenere categorie regolamentari aperte, ma può essere opportuno affiancarle con un elenco non tassativo destinato a orientare le commissioni e a ridurre il rischio di valutazioni divergenti.

Modifiche al regolamento sui concorsi della Polizia di Stato per i volontari in ferma prefissata

Il parere riguarda lo schema di regolamento del Ministero dell'interno volto a modificare il d.m. 9 settembre 2022, n. 168, introducendo la disciplina della procedura riservata ai volontari in ferma prefissata per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato. La Sezione consultiva per gli atti normativi esprime parere nei sensi della motivazione, formulando osservazioni e suggerimenti di drafting e di coordinamento normativo.

Premesse e contenuto dello schema

L'intervento regolamentare segue le modifiche apportate dalla legge 5 agosto 2022, n. 119, al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare. La riforma ha distinto la ferma volontaria prefissata in ferma iniziale e ferma triennale e ha modificato l'art. 703 C.O.M., eliminando il precedente rinvio a un decreto interministeriale per la disciplina delle modalità di immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia.

Il nuovo art. 703 C.O.M. conserva la riserva del 45 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso al ruolo base della Polizia di Stato e impone di valorizzare, nella formazione delle graduatorie, il periodo di servizio svolto, le relative caratterizzazioni e le specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, quando considerate utili rispetto alla carriera richiesta.

Lo schema si compone di tre articoli:

  • l'articolo 1 inserisce nel d.m. n. 168 del 2022 l'articolo 40-bis, rubricato "Procedura riservata ai volontari in ferma prefissata";
  • l'articolo 2 abroga il decreto interministeriale 22 febbraio 2006;
  • l'articolo 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria.

Documentazione e AIR

La documentazione trasmessa è ritenuta complessivamente adeguata. Sono stati allegati la relazione ministeriale, la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa, la dichiarazione di esenzione dall'AIR e la documentazione relativa alla consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, che non hanno formulato osservazioni.

La Sezione rileva però che la relazione illustrativa e l'A.T.N. sono privi di sottoscrizione. La carenza non determina un vizio del procedimento, ma l'Amministrazione è invitata a sanarla prima dell'adozione definitiva.

La relazione tecnica non reca la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Anche tale adempimento deve essere acquisito prima della definitiva adozione del regolamento.

La dichiarazione ministeriale di esenzione dall'AIR, resa ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.P.C.M. n. 169 del 2017, è invece ritenuta ritualmente adottata. La Sezione precisa che la procedura fondata sulla dichiarazione ministeriale è autonoma e alternativa rispetto a quella che prevede la pronuncia del DAGL ai sensi del comma 1 dello stesso articolo. La motivazione, basata sul ridotto impatto dell'intervento e sull'assenza di costi di adeguamento per i destinatari, è considerata congrua.

Base legale e scelta della novella

La base legale è correttamente individuata nell'art. 6, comma 7, del d.P.R. n. 335 del 1982, che demanda a un regolamento ministeriale, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la disciplina delle modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, della composizione della commissione esaminatrice e della formazione della graduatoria finale per l'accesso al ruolo degli agenti della Polizia di Stato.

La Sezione interpreta la formula "altre procedure di reclutamento" in senso sufficientemente ampio da comprendere anche la procedura riservata ai VFP prevista dall'art. 703 C.O.M.

È condivisa anche la scelta di intervenire mediante novella del d.m. n. 168 del 2022, anziché adottare un regolamento separato. Tale soluzione consente di applicare alla procedura riservata la disciplina generale già prevista per i concorsi della Polizia di Stato e assicura uniformità sistematica.

L'abrogazione del precedente comma 3 dell'art. 703 C.O.M. ha eliminato lo speciale strumento attuativo rappresentato dal decreto interministeriale. La disciplina procedurale dei VFP confluisce quindi nel regolamento generale fondato sull'art. 6, comma 7, del d.P.R. n. 335 del 1982. La soluzione è ritenuta coerente anche con i principi di buon andamento e semplificazione normativa.

Articolo 1: procedura riservata ai VFP

Il nuovo art. 40-bis, comma 1, stabilisce che la procedura per il reclutamento nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti si svolge ai sensi dell'art. 703 C.O.M. e fa salvo quanto previsto dall'art. 39 del d.m. n. 168 del 2022, relativo alla prova d'esame del concorso ordinario per agenti.

Il rinvio all'art. 39 è ritenuto tecnicamente corretto perché la procedura riservata non costituisce un concorso autonomo, ma una quota di posti nell'ambito del concorso per agenti. La condivisione della prova risponde a esigenze di economicità, uniformità di valutazione e parità di trattamento.

La Sezione segnala tuttavia che il rinvio mobile all'art. 703 C.O.M. potrebbe non rendere immediatamente chiaro che tale disposizione disciplina anche i requisiti soggettivi di accesso, come il limite di età e la durata minima del servizio, oltre alle aliquote di riserva. Suggerisce quindi di integrare la formulazione con il riferimento alla presenza dei requisiti previsti dall'art. 703 C.O.M.

È inoltre necessario inserire nel dispositivo un espresso richiamo all'art. 2198-bis, comma 9, C.O.M., che nella fase transitoria equipara i volontari in ferma prefissata di un anno ai volontari in ferma prefissata iniziale. Il richiamo contenuto nella sola relazione ministeriale non è sufficiente.

Articolo 1: titoli e punteggi

Il comma 2 dell'art. 40-bis disciplina la valutazione dei titoli, distinguendo tra titoli militari, valutabili fino a 5 punti, e titoli di cultura, valutabili fino a 5 punti, per un totale massimo di 10 punti. Il limite è coerente con il criterio generale dell'art. 7 del d.m. n. 168 del 2022, che rapporta il punteggio massimo dei titoli a un terzo della votazione complessiva conseguibile nelle prove d'esame.

La Sezione valuta positivamente la predeterminazione analitica dei punteggi nel regolamento. Rispetto al precedente decreto interministeriale del 22 febbraio 2006, che lasciava alla commissione la determinazione dei punteggi, dei titoli valutabili e dei criteri applicativi, la nuova disciplina aumenta trasparenza, prevedibilità e uniformità di trattamento.

La tassatività delle sottocategorie dei titoli militari è considerata coerente con il nuovo art. 703, comma 3, C.O.M. La norma primaria limita infatti la rilevanza ai periodi di servizio, alle caratterizzazioni funzionali affini alla carriera e alle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata. Non è quindi necessario introdurre una clausola residuale analoga a quella contenuta nel previgente decreto del 2006.

Sono segnalati i seguenti interventi puntuali:

  • il termine "riconoscimenti", utilizzato per una sottocategoria dei titoli militari, dovrebbe essere eliminato perché non costituisce una categoria tecnica del C.O.M. e potrebbe generare sovrapposizioni con le attestazioni di lodevole servizio, escluse dalla valutazione dall'art. 7, comma 8, lettera c), del d.m. n. 168 del 2022;
  • il valore "0.50" relativo alle abilitazioni alla guida deve essere corretto in "0,50";
  • il riferimento al titolo di cui alla "successiva lettera c)" deve essere corretto con il riferimento al "successivo numero 3)".

Articolo 1, comma 4: ruolo delle commissioni

Il comma 4 attribuisce alla commissione esaminatrice il compito di determinare, per ciascuna categoria, i titoli valutabili, i criteri di massima e i relativi punteggi, nel rispetto dell'art. 703, comma 3, C.O.M.

La Sezione considera comprensibile il ricorso a categorie ampie, poiché i titoli militari possono variare per denominazione, contenuto e disciplina tra le diverse Forze armate. Tuttavia, tale tecnica può produrre valutazioni differenti da parte di commissioni diverse, con conseguenti rischi di disparità di trattamento tra candidati appartenenti a concorsi differenti.

Il richiamo al criterio legislativo dei titoli "considerati utili" fornisce un orientamento, ma non assicura da solo sufficiente uniformità applicativa. Per questo la Sezione invita l'Amministrazione a valutare l'inserimento di un allegato contenente un elenco non tassativo delle categorie di titoli, destinato a guidare le commissioni senza irrigidire eccessivamente la disciplina.

Articolo 2: abrogazione del decreto del 2006

L'abrogazione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, 22 febbraio 2006, è ritenuta condivisibile. L'effetto abrogativo deriva già dalle modifiche legislative del 2022, ma la sua esplicitazione nel nuovo regolamento favorisce la certezza del diritto e la chiarezza sistematica.

La Sezione suggerisce di precisare nel testo che l'abrogazione decorre dall'entrata in vigore del regolamento, secondo quanto già indicato nella relazione illustrativa.

Articolo 3 e conclusioni

La clausola di invarianza finanziaria è ritenuta coerente con la natura ordinamentale dello schema e con le attestazioni contenute nella relazione tecnica.

Nel complesso, la Sezione esprime parere favorevole nei sensi della motivazione. Il regolamento è considerato fondato su una corretta base legale e sistematicamente idoneo a coordinare la disciplina generale dei concorsi della Polizia di Stato con la nuova disciplina legislativa dei volontari in ferma prefissata. Prima dell'adozione definitiva devono essere considerati gli adempimenti documentali e i rilievi di coordinamento, chiarezza normativa, correzione dei refusi e uniformità nella valutazione dei titoli indicati nel parere.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiTecnica normativa e draftingReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiFonti e atti normativiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicità

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