Adunanza generale n. 1203/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’attuazione della previsione di cui all’articolo 6, comma 3, del d.P.C.m. 11 luglio 2023, recante requisiti e parametri per l’iscrizione nell’elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di d.P.C.m. recante l’attuazione dell’articolo 6, comma 3, del d.P.C.m. 11 luglio 2023, mediante l’aggiornamento dei requisiti e dei parametri per l’iscrizione nell’elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale
Esito
La questione giuridica
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di decreto destinato ad aggiornare, al termine della fase transitoria triennale, la disciplina dei requisiti, dei parametri, delle modalità di finanziamento e dell’aggiornamento dell’elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale. Lo schema modifica gli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del d.P.C.m. 11 luglio 2023, abroga l’articolo 6 e introduce, tra l’altro, una figura professionale specializzata nell’applicazione dell’intelligenza artificiale, elimina il rating di legalità, disciplina la durata annuale dei contratti con rinnovo biennale, stabilisce una ripartizione delle risorse per il 90 per cento tra tutte le Agenzie e per il 10 per cento tra quelle dotate di parametri premianti, nonché prevede le condizioni di aggiornamento e cancellazione dall’elenco. Il Consiglio è chiamato a verificare la correttezza del procedimento normativo, l’adeguatezza dell’istruttoria, la legittimità dell’esenzione dall’AIR, la completezza della relazione tecnica e della verifica finanziaria, la riconducibilità della trasmissione dello schema all’organo politico competente e la chiarezza del raffronto con la disciplina vigente.
Il parere
Il parere è interlocutorio. La Sezione sospende l’esame dello schema e chiede un’integrazione istruttoria. In primo luogo, rileva che non risulta seguito il procedimento previsto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 198 del 2022, consistente nell’acquisizione degli elementi conoscitivi necessari e di una proposta dell’apposito Comitato. In applicazione del principio del contrarius actus, la modifica della disciplina regolamentare avrebbe dovuto rispettare il procedimento seguito per l’adozione del d.P.C.m. 11 luglio 2023; l’Amministrazione deve quindi spiegare le ragioni della mancata attivazione del Comitato. La Sezione chiede inoltre di documentare le evidenze istruttorie e l’analisi delle condizioni economiche e di mercato del settore che giustificano l’aggiornamento e, in particolare, le percentuali del 90 e del 10 per cento e i criteri di ripartizione delle risorse. Considera non adeguatamente motivata la scelta di non predisporre l’AIR: il documento trasmesso non costituisce una formale richiesta di esenzione, è privo di intestazione, sottoscrizione e data, e le motivazioni addotte non appaiono coerenti con il possibile impatto dell’intervento, anche alla luce del numero delle Agenzie interessate e dell’entità delle risorse pubbliche coinvolte. L’Amministrazione deve trasmettere la relazione AIR o una relazione istruttoria integrativa; ove intenda confermare l’esenzione, deve presentare una richiesta formale corredata dal parere del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi. La Sezione rileva anche l’assenza della verifica di compatibilità economica e finanziaria della Ragioneria generale dello Stato, ritenuta un passaggio procedimentale imprescindibile per la completezza dell’istruttoria, pur non costituendo di per sé condizione di efficacia dell’atto. Segnala l’assenza di una delega o disposizione dell’organo politico che consenta di ricondurre la trasmissione dello schema alla responsabilità del Sottosegretario competente. Infine, richiede la trasmissione di un testo a fronte rispetto al d.P.C.m. 11 luglio 2023. Il parere non esprime quindi un giudizio definitivo sul merito delle singole modifiche.
Osservazioni
Procedimento di elaborazione dello schema
L’Amministrazione deve chiarire perché non abbia seguito il procedimento previsto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 198 del 2022, acquisendo gli elementi conoscitivi necessari e la proposta dell’apposito Comitato. In applicazione del principio del contrarius actus, la modifica del d.P.C.m. 11 luglio 2023 dovrebbe essere adottata secondo il procedimento previsto per la sua emanazione.
Istruttoria sulle condizioni economiche e di mercato
La relazione deve dare conto delle evidenze istruttorie che hanno giustificato l’aggiornamento al termine della fase transitoria e dell’analisi sull’andamento economico e di mercato del settore dell’informazione primaria, inclusi i criteri utilizzati per individuare le percentuali di fabbisogno e di ripartizione delle risorse.
AIR ed esenzione dall’AIR
Il documento denominato AIR non integra una formale richiesta di esenzione, essendo privo di intestazione istituzionale, sottoscrizione e data. Le motivazioni sul ridotto impatto non risultano sufficientemente supportate e devono essere rivalutate alla luce del numero delle Agenzie potenzialmente interessate e dell’entità delle risorse pubbliche coinvolte.
Documentazione necessaria per l’esenzione dall’AIR
L’Amministrazione deve trasmettere la relazione AIR o almeno una relazione istruttoria integrativa. Se intende confermare la mancata predisposizione dell’AIR, deve presentare una formale richiesta di esenzione corredata dal parere del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Verifica di compatibilità finanziaria
Lo schema non è corredato dalla verifica di neutralità economica e finanziaria della Ragioneria generale dello Stato. Tale verifica costituisce un passaggio procedimentale imprescindibile per consentire al Consiglio di Stato di rendere un parere sulla base di un’istruttoria completa e contribuisce a salvaguardare l’immodificabilità del testo durante l’iter normativo.
Responsabilità dell’organo politico nella trasmissione
La nota di trasmissione non contiene una delega o altra clausola idonea a ricondurre l’invio dello schema alla responsabilità dell’organo politico di vertice. Occorre attestare che la trasmissione sia avvenuta su disposizione o delega del Sottosegretario competente.
Testo a fronte
Deve essere trasmesso uno schema di testo a fronte che consenta il confronto comparativo tra le disposizioni proposte e il vigente d.P.C.m. 11 luglio 2023.
Norme richiamate
art. 17 d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
Il provvedimento recante i requisiti e parametri per l’iscrizione nell’elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale è adottato sulla base degli “elementi conoscitivi necessari”, nonché di “un’apposita proposta” comprendente i criteri e i parametri per la definizione del fabbisogno e del corrispettivo dei servizi.
Il procedimento previsto dal comma 4, inclusa l’acquisizione degli elementi conoscitivi e della proposta dell’apposito Comitato, deve essere rispettato anche per la modifica della disciplina regolamentare attuativa.
art. 6, comma 3, d.P.C.m. 11 luglio 2023
Al termine della fase transitoria di cui al comma 1, si provvede ad un aggiornamento dei requisiti e parametri stabiliti dal decreto per giungere alla formazione di un nuovo elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale che tenga conto dell’andamento delle condizioni economiche e di mercato del settore della informazione primaria.
La disposizione costituisce la base specifica dell’aggiornamento, che deve essere fondato sull’andamento delle condizioni economiche e di mercato del settore.
art. 14 l. 28 novembre 2005, n. 246
L’AIR consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo e fornisce un supporto alle decisioni dell’organo politico di vertice dell’amministrazione.
L’AIR è funzionale alla valutazione preventiva dell’impatto e dell’opportunità dell’intervento normativo.
art. 7 d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169
In caso di esenzione, la relazione illustrativa dovrebbe contenere i dati esplicativi dei presupposti e delle stime di impatto afferenti alla soluzione prescelta; i regolamenti ex art. 17, comma 3, l. n. 400/1988 possono essere esentati dall’AIR, in ragione del ridotto impatto, con dichiarazione a firma del Ministro.
L’esenzione dall’AIR richiede il rispetto di una procedura formale e una motivazione documentata sui presupposti e sull’impatto ridotto dell’intervento.
art. 2, comma 2, d.P.C.m. 19 ottobre 2022
Il NUVIR formula pareri relativi alle richieste di esenzione dall’AIR.
La richiesta di esenzione deve essere sottoposta alla procedura prevista, comprensiva del coinvolgimento del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi.
art. 76 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
Lo schema precisa che la procedura negoziata senza bando è disciplinata dall’articolo 76 del codice dei contratti pubblici.
art. 21 Cost.
È richiamato nella relazione illustrativa quale fondamento delle finalità di tutela del pluralismo delle fonti, della libertà di stampa e della qualità dell’informazione.
Massime di principio
- La modifica di una fonte regolamentare deve rispettare, in applicazione del principio del contrarius actus, le norme procedimentali che hanno disciplinato l’adozione della fonte originaria, quando la modifica ne costituisce integrazione o innovazione attuativa.
- L’esenzione dall’AIR non può essere desunta da un documento informale e non sottoscritto: deve risultare da una procedura formalmente corretta e da una motivazione documentata sui presupposti dell’esenzione e sulle stime del ridotto impatto dell’intervento.
- Anche quando l’Amministrazione dichiari l’invarianza finanziaria, la verifica della neutralità economica e finanziaria da parte della Ragioneria generale dello Stato costituisce un passaggio istruttorio imprescindibile per il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di atti normativi.
- La relazione illustrativa di uno schema normativo deve documentare le evidenze istruttorie e i dati posti a fondamento delle scelte regolatorie, soprattutto quando esse incidono sulla distribuzione di risorse pubbliche e sui criteri di accesso o permanenza in un elenco amministrativo.
Aggiornamento della disciplina delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale
Il parere riguarda uno schema di d.P.C.m. predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, volto ad aggiornare i requisiti e i parametri per l’iscrizione nell’elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale dopo la conclusione della fase transitoria prevista dal d.P.C.m. 11 luglio 2023. La Sezione consultiva per gli atti normativi sospende l’esame e richiede un’integrazione istruttoria.
Contenuto dello schema
Lo schema si compone di sette articoli e modifica la disciplina vigente mediante novella e abrogazioni. Tra gli interventi previsti rientrano:
- l’introduzione, nell’organizzazione delle Agenzie, di una figura professionale specializzata nell’applicazione dell’intelligenza artificiale, in affiancamento alla direzione editoriale;
- l’abrogazione del requisito relativo al rating di legalità;
- la precisazione dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione e degli effetti del possesso dei requisiti minimi;
- l’eliminazione del meccanismo che riconosceva un corrispettivo superiore in relazione alla disponibilità di giornalisti assunti a tempo pieno e indeterminato oltre il parametro base;
- la determinazione annuale delle risorse entro il limite della media delle risorse assegnate nei tre anni precedenti;
- la destinazione del 10 per cento delle risorse agli incentivi;
- la durata annuale dei contratti, con rinnovo per ulteriori due anni in costanza dei requisiti;
- la ripartizione del 90 per cento delle risorse tra tutte le Agenzie iscritte e del restante 10 per cento tra quelle in possesso di almeno tre parametri premianti su cinque;
- l’abrogazione della disciplina relativa alla fase transitoria;
- l’aggiornamento dell’elenco, la cancellazione per perdita dei requisiti e la risoluzione del contratto in caso di mancato regolare pagamento degli stipendi ai giornalisti;
- la clausola di invarianza finanziaria.
Base legale e procedimento di adozione
La base legale è individuata nell’articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e nell’articolo 6, comma 3, del d.P.C.m. 11 luglio 2023. La Sezione rileva tuttavia che, secondo la documentazione trasmessa, nella predisposizione dello schema non è stata seguita la procedura prevista dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 198 del 2022, che richiede l’acquisizione di elementi conoscitivi e di una proposta dell’apposito Comitato.
Poiché il d.P.C.m. in esame modifica una fonte regolamentare adottata secondo quel procedimento, la Sezione richiama il principio del contrarius actus e invita l’Amministrazione a spiegare le ragioni della mancata attivazione del Comitato e della mancata acquisizione della relativa proposta.
Istruttoria sulle scelte regolatorie
La Sezione chiede che la relazione sia integrata con le evidenze istruttorie poste a fondamento dell’aggiornamento. In particolare, devono essere documentati:
- gli effetti e le eventuali criticità emersi durante il triennio di applicazione transitoria;
- l’andamento delle condizioni economiche e di mercato del settore dell’informazione primaria;
- i criteri che hanno condotto alla fissazione delle percentuali del 90 e del 10 per cento;
- gli elementi utilizzati per definire la ripartizione delle risorse tra le Agenzie.
La richiesta assume particolare rilievo perché lo schema incide sull’accesso all’elenco e sulla distribuzione di risorse pubbliche destinate all’acquisizione di servizi giornalistici.
AIR ed esenzione dall’AIR
L’Amministrazione ha trasmesso un foglio denominato “AIR”, sostenendo che l’intervento avrebbe un impatto ridotto e non comporterebbe costi di adeguamento. La Sezione osserva però che il documento non reca intestazione istituzionale, sottoscrizione o data e non costituisce una formale richiesta di esenzione.
Le motivazioni addotte non sono ritenute sufficientemente supportate. L’intervento potrebbe riguardare nove Agenzie di stampa e incidere su corrispettivi pubblici di importo significativo; per il 2025 viene richiamato, sulla base di informazioni da fonti aperte, uno stanziamento complessivo di circa 48 milioni di euro. La documentazione amministrativa non contiene dati o informazioni idonei a verificare tali profili.
La Sezione ricorda che l’AIR, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005, serve a valutare preventivamente gli effetti dell’intervento normativo e a supportare le decisioni dell’organo politico. In caso di esenzione, la relazione illustrativa deve comunque indicare i presupposti e le stime d’impatto della soluzione prescelta. L’Amministrazione deve quindi trasmettere la relazione AIR oppure una relazione istruttoria integrativa. Se conferma la scelta di non predisporre l’AIR, deve presentare una richiesta formale di esenzione corredata dal parere del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi.
Profili finanziari
La relazione tecnica non è corredata dalla verifica della Ragioneria generale dello Stato. La Sezione ribadisce che la verifica di neutralità finanziaria, pur non costituendo di per sé una condizione di efficacia giuridica dell’atto, è un passaggio procedimentale imprescindibile per consentire un parere fondato su un’istruttoria completa. Essa contribuisce inoltre a garantire l’immodificabilità del testo nel corso dell’iter normativo.
Trasmissione sotto la responsabilità dell’organo politico
La nota di trasmissione non contiene una delega di firma o altra clausola idonea a dimostrare che lo schema sia stato trasmesso sotto la responsabilità dell’organo politico competente. La Sezione chiede pertanto un atto che attesti la disposizione o delega del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria.
Testo a fronte e conclusioni
È richiesta anche la trasmissione di un testo a fronte rispetto al d.P.C.m. 11 luglio 2023, per consentire il confronto puntuale tra la disciplina vigente e quella proposta. In assenza degli elementi e dei chiarimenti richiesti, la Sezione sospende il parere in attesa dell’integrazione istruttoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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