Adunanza generale n. 1247/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, recante disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione, la verifica di impatto della regolamentazione e la consultazione”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di d.P.C.m. recante modifiche al d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169, in materia di AIR, VIR e consultazioni
Esito
La questione giuridica
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di decreto volto a modificare la disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), della verifica di impatto della regolamentazione (VIR) e delle consultazioni. Lo schema attua, principalmente, la legge 10 novembre 2025, n. 167, introducendo la valutazione di impatto generazionale (VIG) e la valutazione di impatto di genere (VIGE), e interviene inoltre sulla programmazione normativa, sulle AIR pluristrutturate, sulle esclusioni e sulle esenzioni dall’AIR, sull’istruttoria dei decreti-legge, sull’AIR relativa ai progetti di atti dell’Unione europea, sul piano biennale VIR e sulle consultazioni.
Il parere
La Sezione esprime parere favorevole nei sensi della motivazione, formulando numerosi rilievi e suggerimenti di coordinamento, chiarimento e drafting. In particolare, segnala che la relazione tecnica deve essere verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e bollinata prima dell’adozione definitiva. Quanto alla VIG, chiarisce che essa si applica, in linea di principio, a tutti gli atti normativi del Governo, con esclusione tendenziale dei decreti-legge, ma che tale esclusione non è assoluta quando emergano impatti generazionali significativi. Suggerisce quindi di sottoporre anche i decreti-legge a un esame preliminare, seguito eventualmente da un approfondimento. Propone di coordinare meglio VIG e VIGE nell’oggetto del regolamento, di riformulare diverse disposizioni sull’integrazione degli esiti delle valutazioni nell’AIR e di precisare la disciplina delle consultazioni con il Consiglio nazionale dei giovani. Per la VIGE, raccomanda una disciplina più dettagliata delle fasi metodologiche e il coordinamento con il bilancio di genere. Esprime apprezzamento per la nuova programmazione normativa semestrale, la digitalizzazione dei flussi, la disciplina dell’AIR europea e la semplificazione delle consultazioni nella VIR. Formula invece perplessità sull’esclusione automatica delle proroghe normative dall’AIR, suggerendone la trasformazione in ipotesi di esenzione valutabile caso per caso; ritiene condizionatamente accettabile il criterio complessivo per l’esenzione, purché implichi un effettivo bilanciamento concreto dei fattori; segnala il rischio che la sostituzione del potere sostitutivo relativo al piano biennale VIR renda di fatto facoltativa la programmazione della VIR; e suggerisce di preservare, nell’AIR dei decreti-legge, almeno una possibilità di stima quantitativa degli impatti e una prefigurazione del monitoraggio in itinere.
Osservazioni
Adempimenti finanziari
La relazione tecnica non risulta verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e il testo non è bollinato. La verifica finanziaria costituisce un adempimento procedimentale ineludibile e deve essere acquisita almeno in via postuma prima dell’adozione definitiva.
Concerto ministeriale
Il concerto del Ministro per lo sport e i giovani, espresso dal capo di gabinetto su delega, è ammissibile solo se la delega di firma è volta a volta documentata, per garantire la rituale imputabilità dell’atto e impedire una generalizzata abdicazione del Ministro al potere di concorrere alla formazione del contenuto normativo.
Articolo 1 - Decreti-legge e VIG
L’esclusione dei decreti-legge dalla VIG non può essere assoluta. Anche per essi, ove emergano prima facie impatti ambientali o sociali significativi sui giovani o sulle generazioni future, deve essere attivata la valutazione. Si suggerisce un esame preliminare obbligatorio, seguito eventualmente da una fase di approfondimento.
Articolo 1 - Rubrica sulla VIG
La rubrica dovrebbe espungere il riferimento all’“introduzione” della VIG, poiché essa è stata introdotta direttamente dalla legge n. 167 del 2025; lo schema disciplina soltanto criteri e modalità operative.
Articolo 1 - Coordinamento con l’Osservatorio nazionale
La disciplina della VIG dovrebbe individuare profili di coordinamento e strumenti di raccordo con l’Osservatorio nazionale per l’impatto generazionale delle leggi, cui la legge n. 167 del 2025 attribuisce funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta.
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
L’integrazione dell’oggetto del d.P.C.m. n. 169 è incompleta perché menziona la VIG ma non la VIGE. Occorre includere entrambe le valutazioni.
Articolo 1 - Articolo 8, comma 2, lettera g-bis)
La nuova lettera g-bis) è collocata impropriamente nel comma relativo alle fasi dell’AIR, è in parte superflua e presenta una formulazione circolare. Se ne suggerisce l’eliminazione, coordinando invece le lettere f) e g) e il comma 2-ter.
Articolo 1 - Esiti della VIG nell’AIR
Gli esiti della VIG non devono essere soltanto formalmente inclusi nell’AIR, ma devono orientare la comparazione delle opzioni regolatorie e la scelta dell’opzione preferita, con indicazione di eventuali azioni di mitigazione o monitoraggio per impatti negativi o incerti.
Articolo 1 - Consultazione del Consiglio nazionale dei giovani
La disposizione dovrebbe specificare che il Consiglio nazionale dei giovani è quello di cui all’articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La consultazione è obbligatoria nella fase di approfondimento quando emergano impatti significativi.
Articolo 1 - Relazione annuale
La previsione relativa alle AIR e VIR che abbiano compreso la VIG è imprecisa, poiché la VIG riguarda l’AIR e non la VIR.
Articolo 2 - Rubrica sulla VIGE
La rubrica dovrebbe espungere il riferimento all’“introduzione” della VIGE, già prevista dalla legge n. 167 del 2025; lo schema ne disciplina criteri e modalità.
Articolo 2 - Oggetto del regolamento
Occorre modificare anche l’articolo 1 del d.P.C.m. n. 169, includendovi la VIGE, analogamente a quanto previsto per la VIG.
Articolo 2 - Metodo della VIGE
La disciplina dovrebbe definire più dettagliatamente le fasi della VIGE: definizione dello scopo e rilevanza dei profili di genere; verifica degli impatti diretti e indiretti; analisi quantitativa su dati disaggregati per sesso; elaborazione dei risultati e proposta di misure correttive o promozionali.
Articolo 2 - Articolo 8, lettera g-ter)
La lettera g-ter) contiene una sgrammaticatura: deve essere espunta la preposizione “in” non pertinente.
Articolo 2 - Coordinamento con il bilancio di genere
Le modalità operative della VIGE dovrebbero essere coordinate con la disciplina del bilancio di genere previsto dall’articolo 38-bis della legge n. 106 del 2009, introdotto dall’articolo 9 del d.lgs. 12 maggio 2016, n. 90 e modificato dalla legge 4 agosto 2016, n. 163.
Articolo 2 - VIR e impatto di genere
Nel riferimento agli effetti prodotti in termini di parità di genere, contenuto nell’articolo 13, comma 1, lettera c), numero 4-bis, del regolamento, si suggerisce di espungere il termine “analisi”, per uniformare la formulazione agli altri criteri di valutazione.
Articolo 3 - AIR pluristrutturata
La trasmissione frazionata delle singole parti dell’AIR al DAGL è testualmente riferita alla sola AIR soggettivamente complessa. Se si intende estenderla anche all’AIR pluristrutturata semplice, occorre riformulare espressamente la disposizione.
Articolo 3 - Esclusioni per materia elettorale
L’esclusione dall’AIR delle leggi elettorali dovrebbe comprendere anche la legislazione elettorale degli enti locali e le modifiche ai principi fondamentali del sistema di elezione regionale previsti dall’articolo 122, comma 1, Cost.
Articolo 3 - Proroghe normative
L’esonero automatico per gli interventi di mera proroga di termini è problematico. La proroga degli effetti di una norma temporalmente limitata può produrre nuovi impatti e dovrebbe essere sottratta alle esclusioni automatiche, rientrando eventualmente tra le ipotesi di esenzione valutabili caso per caso.
Articolo 3 - Attribuzione di competenze e organizzazione
L’esclusione per gli interventi attributivi di competenze o concernenti l’organizzazione degli uffici è plausibile, ma non sempre è possibile presumere l’assenza di impatti, soprattutto quando venga attribuita potestà regolatoria a un’autorità indipendente con possibili effetti sul mercato.
Articolo 3 - Regolamenti di periodico riordino
La soppressione dell’espresso riferimento all’esclusione dei regolamenti di periodico riordino deve essere valutata in relazione alla loro natura sostanzialmente ricognitiva.
Articolo 3 - Esenzione dall’AIR
Il criterio della valutazione complessiva dei presupposti di esenzione è accettabile solo se implica un effettivo bilanciamento concreto dei fattori, evitando sia il formalismo atomistico sia esoneri fondati su un singolo elemento, come la neutralità finanziaria.
Articolo 3 - Termini per la richiesta di esenzione
È condivisibile il dimezzamento da trenta a quindici giorni del termine per la richiesta di esenzione e il collegamento con la programmazione normativa semestrale, che consente una pianificazione certa e impedisce richieste tardive.
Articolo 3 - AIR dei decreti-legge
Pur essendo condivisibile la semplificazione dell’istruttoria d’urgenza, sarebbe preferibile conservare, almeno come possibilità, una stima dei potenziali destinatari, una valutazione sommaria del rapporto tra costi e benefici e una prefigurazione delle modalità di monitoraggio in itinere.
Articolo 3 - Piano biennale VIR
La sostituzione del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri con la facoltà del DAGL di richiedere VIR su singoli provvedimenti rischia di depotenziare la programmazione e di rendere di fatto facoltativa la redazione dei piani, benché essa costituisca un obbligo per ogni Amministrazione.
Articolo 3 - Consultazioni nella VIR
Le modifiche al regime delle consultazioni nella VIR non presentano rilievi sostanziali. Sul piano del drafting, occorre espungere dal nuovo comma 1 dell’articolo 18 le parole “di cui all’articolo 12”, ridondanti.
Articolo 4 - Entrata in vigore
Occorre rendere esplicita l’entrata in vigore dell’articolo 3 secondo l’ordinaria vacatio legis, poiché il meccanismo differito previsto per gli articoli 1 e 2 riguarda soltanto VIG e VIGE.
Norme richiamate
articolo 4 legge 10 novembre 2025, n. 167
La valutazione di impatto generazionale (VIG) è inclusa nell’ambito dell’analisi di impatto della regolamentazione; criteri e modalità operative sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di giovani.
La VIG è una valutazione ex ante inserita nell’AIR per gli atti normativi del Governo; l’esclusione dei decreti-legge è tendenziale e non opera quando emergano impatti generazionali significativi.
articolo 5 legge 10 novembre 2025, n. 167
Sono attribuite all’Osservatorio nazionale per l’impatto generazionale delle leggi funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta.
La disciplina regolamentare della VIG dovrebbe coordinarsi con le funzioni dell’Osservatorio.
articolo 6 legge 10 novembre 2025, n. 167
L’impatto di genere rientra tra i profili di indagine e valutazione dell’AIR e della VIR.
La VIGE si applica a tutti gli atti normativi del Governo, sia ex ante nell’AIR sia ex post nella VIR, secondo criteri e modalità da definire con d.P.C.m.
articolo 9 Costituzione
La Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni.
Costituisce il fondamento costituzionale della considerazione degli interessi delle generazioni future nella produzione normativa.
articolo 14, commi 5 e 6-bis, legge 28 novembre 2005, n. 246
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri definiscono criteri e modalità dell’AIR e della VIR, inclusi i profili relativi all’impatto di genere.
Fornisce la base legale permanente per l’adozione e la manutenzione del regolamento sull’AIR e sulla VIR.
articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400
Rileva quale parametro per la natura regolamentare e il procedimento di adozione del d.P.C.m. attuativo.
articolo 76 Costituzione
Il Consiglio di Stato richiama la disposizione per affermare che un termine cogente per l’esercizio di potestà normativa è espressamente previsto, in via generale, per i decreti legislativi delegati.
articolo 77 Costituzione
È richiamato per descrivere la straordinarietà e l’urgenza proprie dei decreti-legge, che giustificano una disciplina istruttoria semplificata ma non necessariamente l’esclusione assoluta dalla VIG.
articolo 122, comma 1, Costituzione
È richiamato per sostenere l’opportunità di estendere l’esclusione dall’AIR anche alle modifiche dei principi fondamentali del sistema di elezione regionale.
articolo 117, comma 2, lettera p), Costituzione
È richiamato in relazione alla competenza statale sulla legislazione elettorale degli enti locali.
articolo 38-bis legge n. 106 del 2009
Prevede il bilancio di genere, da coordinare con la disciplina della VIGE.
articolo 9 decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90
Ha introdotto l’articolo 38-bis della legge n. 106 del 2009 in materia di bilancio di genere.
articolo 1, comma 470, legge 30 dicembre 2018, n. 145
Individua il Consiglio nazionale dei giovani, cui collegare la consultazione prevista nell’ambito della VIG.
articolo 7-bis decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79
Ha istituito il NUVIR, rendendo necessario il coordinamento terminologico nel regolamento.
legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 6, comma 4, lettera c)
È richiamata come base della relazione governativa e del raccordo relativo alla valutazione degli effetti dei progetti di atti dell’Unione europea.
articolo 17, comma 4-bis, legge 23 agosto 1988, n. 400
È richiamato per la precedente esclusione dei regolamenti di organizzazione dall’AIR.
articolo 17, comma 4-ter, legge 23 agosto 1988, n. 400
È richiamato in relazione ai regolamenti di periodico riordino e alla loro natura ricognitiva.
Massime di principio
- Un termine previsto dalla legge per l’adozione di un regolamento attuativo non è perentorio in assenza di una chiara previsione normativa che ne sancisca la cogente scadenza; nell’ordinamento, il termine generale espressamente cogente per l’esercizio di potestà normativa riguarda i decreti legislativi delegati.
- L’esclusione tipologica di una fonte normativa dall’AIR non può impedire la valutazione quando la legge primaria imponga comunque tale adempimento in presenza di impatti significativi; ne consegue che l’esclusione dei decreti-legge dalla VIG deve intendersi tendenziale e non assoluta.
- La concertazione normativa costituisce attribuzione ministeriale di rilievo politico e può essere esercitata per delega di firma, ma la delega deve essere specificamente documentata per assicurare l’imputabilità dell’atto e il controllo sull’effettiva partecipazione del Ministro.
- Le verifiche finanziarie sulla relazione tecnica costituiscono un adempimento procedimentale indispensabile anche quando lo schema appaia finanziariamente neutrale o organizzativo; la relativa verifica può essere acquisita postumamente, ma prima dell’adozione definitiva.
- L’esenzione dall’AIR richiede un bilanciamento concreto e complessivo dei fattori rilevanti e non può fondarsi isolatamente sulla neutralità finanziaria, sulla limitata platea dei destinatari, sui ridotti costi di adeguamento o sull’assenza di effetti concorrenziali.
- Gli esiti delle valutazioni di impatto devono incidere sostanzialmente sulla comparazione delle opzioni normative e sulla motivazione della scelta regolatoria, non limitandosi a costituire una sezione formalmente separata della relazione AIR.
Modifiche al regolamento su AIR, VIR e consultazioni
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, esamina lo schema di d.P.C.m. trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per modificare il d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169. L’intervento attua soprattutto la legge 10 novembre 2025, n. 167 e introduce la valutazione di impatto generazionale (VIG) e la valutazione di impatto di genere (VIGE), oltre a riformare la programmazione normativa, le procedure AIR e VIR e il sistema delle consultazioni.
Documentazione e adempimenti procedimentali
La documentazione comprende relazione illustrativa, relazione tecnica, AIR, analisi tecnico-normativa e atti di assenso e concerto. La Sezione precisa che gli assensi dei capi degli uffici legislativi attestano una condivisione tecnica e non costituiscono concerti in senso tecnico.
Il concerto del Ministro per lo sport e i giovani è stato espresso dal capo di gabinetto su delega. Tale modalità è ammissibile soltanto se la delega di firma è specificamente documentata, poiché la concertazione normativa è una competenza ministeriale di rilievo anche politico.
La relazione tecnica non è stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e il testo non è bollinato. La Sezione considera la verifica finanziaria un adempimento procedimentale indispensabile, da acquisire almeno postumamente prima dell’adozione definitiva, anche in presenza di una clausola di invarianza finanziaria.
Base normativa e natura dell’intervento
La VIG è prevista dall’articolo 4 della legge n. 167 del 2025, in collegamento con l’articolo 9 Cost., come strumento di analisi degli effetti ambientali e sociali sugli attuali giovani e sulle generazioni future. La VIGE deriva dall’articolo 6 della stessa legge, che ha introdotto il comma 6-bis nell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005 per includere nell’AIR e nella VIR gli effetti in termini di parità tra donne e uomini.
Le ulteriori modifiche trovano base permanente nell’articolo 14, comma 5, della legge n. 246 del 2005. La Sezione ritiene quindi ammissibile il riesercizio del potere regolamentare per interventi manutentivi e di aggiornamento del regolamento, anche a distanza di tempo.
Valutazione di impatto generazionale
La VIG riguarda, in linea di principio, tutti gli atti normativi del Governo, con esclusione tendenziale dei decreti-legge. Tuttavia, l’esclusione non è assoluta: se anche un decreto-legge presenta prima facie impatti ambientali o sociali significativi sui giovani o sulle generazioni future, la valutazione deve essere svolta.
La Sezione suggerisce pertanto di prevedere per i decreti-legge almeno un esame preliminare, con eventuale passaggio a una fase di approfondimento quando emergano impatti particolarmente significativi. In questo modo si combinano esigenze di urgenza, proporzionalità e tutela effettiva degli interessi generazionali.
La disciplina individua le coorti generazionali attuali nei minori di quattordici anni e nei soggetti tra quattordici e trenta anni, con possibile estensione fino a trentacinque anni in particolari contesti o per specifiche esigenze. Tale estensione deve essere interpretata restrittivamente e motivata in relazione al quadro socioeconomico nazionale o a specifici ambiti europei.
La VIG deve costituire una componente autonoma ma integrata dell’AIR. I suoi risultati devono influenzare la comparazione delle opzioni regolatorie e la scelta dell’opzione preferita, comprese eventuali misure di mitigazione o monitoraggio. La Sezione propone di eliminare alcune disposizioni ridondanti e di coordinare meglio la disciplina con l’Osservatorio nazionale per l’impatto generazionale delle leggi.
Valutazione di impatto di genere
La VIGE si applica a tutti gli atti normativi del Governo e opera sia nell’AIR sia nella VIR. Essa considera gli effetti diretti e indiretti, positivi e negativi, delle misure sulla parità tra donne e uomini.
La Sezione ritiene opportuno dettagliare maggiormente la metodologia, articolandola nella definizione dello scopo dell’intervento, nella verifica dei potenziali impatti, nell’analisi quantitativa basata su dati disaggregati per sesso e nella formulazione di proposte per ridurre le disuguaglianze e promuovere la parità. Suggerisce inoltre il coordinamento con il bilancio di genere previsto dalla normativa contabile.
Programmazione normativa e digitalizzazione
La nuova disciplina sostituisce i singoli programmi ministeriali con un Programma normativo semestrale del Governo. La programmazione comprende disegni di legge, decreti legislativi e regolamenti ex articolo 17 della legge n. 400 del 1988.
La trasmissione avviene tramite una piattaforma digitale dedicata, con indicazione della base normativa, dei termini, degli obiettivi, delle amministrazioni coinvolte, dei pareri da acquisire, delle eventuali esclusioni dall’AIR e delle consultazioni programmate. Al DAGL è attribuito un controllo anche sostanziale sulla correttezza delle informazioni e sulla fondatezza delle esclusioni. La Sezione valuta positivamente il sistema, compresa la pubblicazione dei programmi sui siti istituzionali.
AIR pluristrutturata ed esenzioni
Lo schema distingue tra AIR monostrutturata e AIR pluristrutturata, semplice o complessa. Nella forma complessa, l’AIR resta unitaria ma si articola in parti curate dalle amministrazioni co-proponenti o concertanti, sotto il coordinamento dell’amministrazione capofila.
La possibilità di trasmissione frazionata al DAGL è testualmente riferita alla sola AIR soggettivamente complessa. Se l’Amministrazione intende estenderla anche all’AIR pluristrutturata semplice, deve modificare il testo.
Quanto alle esclusioni, la Sezione condivide quelle relative ai disegni di legge costituzionale, alle norme di attuazione degli statuti speciali, agli interessi fondamentali di sicurezza, alle emergenze tipizzate, ai trattati, ai bilanci e ai testi unici meramente compilativi. Suggerisce però di estendere l’esclusione elettorale anche alla legislazione elettorale degli enti locali e ai principi fondamentali del sistema elettorale regionale.
È criticata l’esclusione automatica delle proroghe normative, perché la proroga degli effetti di una norma temporalmente limitata può produrre nuovi impatti. Tale ipotesi dovrebbe essere valutata caso per caso nell’ambito dell’esenzione, anziché essere esclusa a priori.
L’esenzione dall’AIR deve essere basata su una valutazione complessiva dei fattori, ma tale criterio è accettabile solo se comporta un effettivo bilanciamento concreto. Non è sufficiente valorizzare isolatamente la neutralità finanziaria, la limitata platea dei destinatari o i ridotti costi amministrativi.
Decreti-legge
La riforma semplifica l’istruttoria AIR dei decreti-legge, riducendo gli adempimenti descrittivi e privilegiando una valutazione qualitativa degli impatti. La Sezione condivide l’esigenza di proporzionalità e rapidità, ma ritiene preferibile mantenere almeno la possibilità di stimare i destinatari, il rapporto tra costi e benefici e le modalità di monitoraggio in itinere, soprattutto perché i decreti-legge possono incidere su contesti sociali, economici e ambientali di grande rilievo.
AIR e VIR europee
La nuova disciplina dell’AIR europea rafforza il coordinamento tra amministrazioni, Dipartimento per gli affari europei e DAGL. L’analisi si concentra sui progetti di atti dell’Unione europea più significativi per l’impatto nazionale e può essere supportata da tavoli di coordinamento o dal Comitato tecnico di valutazione. I risultati confluiscono nella relazione governativa al Parlamento. La Sezione non formula rilievi sostanziali.
Per la VIR europea, lo schema recepisce la prassi di coordinamento attivo del DAGL nella piattaforma Fit4Future della Commissione europea; anche questa modifica è ritenuta coerente.
Piano biennale VIR e consultazioni
La sostituzione del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri con la facoltà del DAGL di richiedere VIR su singoli provvedimenti mira a superare rigidità applicative. Tuttavia, la Sezione segnala il rischio che, in assenza di una sanzione o di un meccanismo alternativo, la redazione dei piani biennali divenga di fatto facoltativa, nonostante l’obbligo posto a carico di ogni amministrazione.
Il regime delle consultazioni nella VIR diventa più flessibile: l’amministrazione può scegliere tra consultazione aperta e ristretta, con termini differenziati. È rafforzata la pubblicità dei contributi ricevuti, salvo ragioni di riservatezza, ed è adottata una formulazione tecnologicamente neutra per le modalità di partecipazione. Le modifiche sono ritenute condivisibili, con un solo rilievo di drafting sulla soppressione di parole ridondanti.
Disposizioni finali
L’efficacia delle modifiche su VIG e VIGE è differita al giorno successivo alla pubblicazione della direttiva di aggiornamento della Guida AIR. La Sezione considera coerente tale collegamento, poiché garantisce la disponibilità degli strumenti tecnici necessari. Suggerisce tuttavia di chiarire espressamente che l’articolo 3 entra in vigore secondo l’ordinaria vacatio legis.
Conclusioni
Il parere è favorevole nei sensi della motivazione. Lo schema è ritenuto complessivamente coerente e funzionale, ma la sua adozione definitiva richiede il recepimento o la valutazione dei numerosi rilievi relativi alla VIG, alla VIGE, alle esenzioni dall’AIR, all’istruttoria dei decreti-legge, alla programmazione della VIR, agli adempimenti finanziari e al drafting.
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