Cassazione Civile, Ordinanza n. 36469/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente previdenziale aveva emesso un avviso di addebito per contributi previdenziali e sanzioni civili, fondato su un verbale ispettivo che contestava l'illiceità di due rapporti contrattuali intercorsi tra una società e una cooperativa per servizi di facchinaggio e pulizia, con riferimento al distacco di alcuni lavoratori in un determinato periodo. I giudici di merito avevano escluso il dovuto e, soprattutto, avevano ritenuto che l'ente previdenziale non fosse legittimato a chiedere, anche solo in via incidentale, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente/utilizzatore e lavoratore dell'appaltatore, in assenza di una domanda del lavoratore volta alla costituzione del rapporto. Con l'unico motivo di ricorso l'ente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che, per recuperare contributi omessi, esso potesse chiedere l'accertamento della natura fittizia del rapporto e della conseguente obbligazione contributiva, senza che fosse necessaria una previa azione del prestatore di lavoro; ha richiamato varie disposizioni del d.lgs. n. 276/2003, del d.lgs. n. 251/2004, della L. n. 296/2006, del d.lgs. n. 81/2005 e l'art. 100 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in tema di omesso versamento di contributi previdenziali, l'accertamento della natura fittizia del rapporto e della conseguente posizione datoriale dell'effettivo utilizzatore integra una questione pregiudiziale che il giudice può esaminare incidenter tantum, senza che sia necessaria una precedente azione del lavoratore per la costituzione del rapporto. Ha inoltre precisato che, nel caso di somministrazione irregolare, la legittimazione esclusiva del lavoratore a far valere l'illegittimità della somministrazione non impedisce all'ente previdenziale di agire contro l'effettivo utilizzatore per accertare i presupposti delle obbligazioni contributive. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'ente ricorrente ha dedotto il proprio interesse ad agire e a impugnare per il recupero dei contributi omessi.
La legittimazione del solo lavoratore a far valere l'illegittimità della somministrazione non esclude l'azione dell'ente previdenziale per l'accertamento dei presupposti contributivi nei confronti dell'effettivo utilizzatore.
art. 29, commi 1, 2 e 3-bis, d.lgs. n. 276/2003
Norma richiamata dall'ente a sostegno della pretesa contributiva e dell'erroneità del diniego di legittimazione ad agire.
art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 251/2004
Richiamato in combinazione con la disciplina del lavoro somministrato e dell'interposizione fittizia.
art. 1, comma 911, L. n. 296/2006
Norma richiamata dall'ente a sostegno del quadro normativo applicabile alla pretesa contributiva.
art. 31, comma 8, d.lgs. n. 81/2005
Norma richiamata nel ricorso quale base normativa della censura proposta.
È stato il parametro processuale della censura per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio avente ad oggetto il recupero di contributi previdenziali, l'ente può ottenere l'accertamento incidentale della natura fittizia del rapporto di lavoro o dell'utilizzatore effettivo, senza dover attendere una domanda giudiziale del lavoratore volta alla costituzione del rapporto.
- La previsione che attribuisce al solo lavoratore la legittimazione a contestare l'illegittimità della somministrazione non impedisce agli enti previdenziali di agire contro l'effettivo utilizzatore della manodopera per far accertare i presupposti delle obbligazioni contributive.
- Quando l'azione dell'ente è finalizzata al recupero dei contributi omessi, l'oggetto dell'accertamento riguarda i soggetti effettivamente tenuti alla contribuzione e non è precluso dal rapporto formale tra committente, appaltatore e lavoratori.
- L'accertamento della interposizione fittizia o della somministrazione irregolare può costituire questione pregiudiziale scrutinabile dal giudice incidenter tantum nel giudizio contributivo.
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