Sentenza n. 304/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento: a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2023 avente ad oggetto “Comune di Cefalù. C.da -OMISSIS-. Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS-”. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2020 e del Parere definitivo Prot. n. -OMISSIS- del 23.03.2021”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato (doc. 1); b) della nota prot. -OMISSIS- del 22 agosto 2023, avente ad oggetto “Accertamento di compatibilità paesaggistica per istanze di Condono Edilizio – provvedimento di diniego”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato (doc. 2); - nonché, di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione III, che aveva annullato per tardività l'atto generale di autotutela della Soprintendenza, ma aveva interpretato restrittivamente la portata degli atti favorevoli di compatibilità paesaggistica e aveva respinto l'impugnazione dell'atto di ritiro specifico relativo alla proprietà dell'appellante; in primo grado erano stati impugnati anche l'annullamento in autotutela della perizia di stima e del parere favorevole di compatibilità paesaggistica e il successivo diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario aveva ottenuto, insieme agli altri condomini, la regolarizzazione delle varianti alle concessioni edilizie originarie e l'accertamento di compatibilità paesaggistica per ulteriori difformità, mediante una perizia di stima del 23 dicembre 2020 e un parere definitivo favorevole del 23 marzo 2021, adottati dalla Soprintendenza previo pagamento della sanzione pecuniaria. Nel giugno 2023 la Soprintendenza aveva annullato in autotutela tali atti, richiamando una presunta erronea e fuorviante rappresentazione dei fatti, oltre il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990. In via conseguenziale erano stati ritirati anche gli atti favorevoli relativi alla proprietà dell'appellante. Il TAR aveva annullato l'atto generale di autotutela per tardività, riconoscendo la reviviscenza degli atti favorevoli, ma aveva precisato d'ufficio che questi riguardassero soltanto opere di completamento e finitura, e non l'intero complesso edilizio, e aveva mantenuto fermo il ritiro specifico. L'appellante ha dedotto: a) erroneità e travisamento del contenuto degli atti favorevoli; b) ultrapetizione ed eccesso di pronuncia, perché il TAR avrebbe ridefinito d'ufficio la portata dispositiva degli atti amministrativi oltre i limiti della domanda e del thema decidendum; c) illegittimità derivata del provvedimento di ritiro specifico, in quanto adottato in conseguenza dell'annullamento generale; d) ulteriori vizi autonomi del provvedimento di ritiro, non esaminati per l'assorbimento delle censure principali.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello. Ha ritenuto che il giudizio di primo grado fosse circoscritto alla legittimità dell'atto generale di autotutela e che, una volta annullato tale atto per violazione del termine massimo di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990, il sindacato del TAR dovesse arrestarsi. L'annullamento dell'autotutela determina la reviviscenza ex tunc degli atti favorevoli precedentemente ritirati, i quali riacquistano efficacia secondo il loro originario contenuto. La precisazione del TAR sulla portata limitata degli atti del 2020 e del 2021 costituiva una statuizione ultronea, lesiva dei limiti della domanda e del divieto di pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati, perché il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nella reinterpretazione o conformazione di atti la cui efficacia è stata ripristinata. Il Collegio ha quindi espunto dalla sentenza i paragrafi contenenti tale interpretazione, lasciando fermi gli altri capi, incluso l'annullamento dell'atto generale di autotutela. Ha inoltre accolto il motivo relativo all'atto di ritiro specifico: la motivazione di tale atto poggiava sulla limitazione degli effetti degli atti favorevoli del 2020 e del 2021, limitazione introdotta dal TAR e non risultante dal loro ripristinato contenuto. Venuto meno il presupposto logico-giuridico del ritiro generale, l'atto specifico, adottato in conseguenza di quello generale, è stato annullato per illegittimità derivata. Le ulteriori censure sono state assorbite. La sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata; le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
L'annullamento d'ufficio degli atti favorevoli è stato ritenuto illegittimo perché adottato oltre il termine massimo di dodici mesi, senza che ricorressero i presupposti per una deroga; l'annullamento giurisdizionale dell'atto tardivo determina la reviviscenza ex tunc degli atti amministrativi precedentemente ritirati.
art. 34, comma 1, lett. a), c.p.a.
in caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato
La pronuncia giurisdizionale deve rimanere entro i limiti della domanda e deve riguardare la legittimità del potere amministrativo già esercitato.
in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
La disposizione vieta l'ultrapetizione e l'invasione della riserva di amministrazione; il giudice non può ridefinire o conformare il contenuto di atti amministrativi la cui efficacia è stata ripristinata, né anticipare l'eventuale esercizio futuro del potere amministrativo.
art. 25, comma 3, l.r. Sicilia n. 16/2016
È richiamato quale base della regolarizzazione delle varianti alle concessioni edilizie originarie.
artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004
Sono richiamati quali norme poste a fondamento dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per ulteriori lievi difformità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo annulla un provvedimento di autotutela per tardività o per altra ragione, gli atti amministrativi anteriormente ritirati riacquistano ex tunc la loro originaria efficacia, secondo il contenuto risultante dai loro dispositivi, senza che il giudice possa ridefinirne o limitarne d'ufficio la portata.
- Il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 34 c.p.a., deve pronunciarsi nei limiti della domanda e sul potere amministrativo già esercitato; non può sostituirsi all'amministrazione interpretando in senso conformativo o restrittivo atti la cui efficacia è stata ripristinata, né anticipare valutazioni relative a poteri amministrativi futuri o eventualmente nuovamente esercitati.
- L'annullamento giurisdizionale dell'atto generale di autotutela determina l'illegittimità derivata del successivo atto di ritiro specifico quando quest'ultimo sia stato adottato in conseguenza del primo e la sua motivazione dipenda dal presupposto venuto meno con l'annullamento.
- Il sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell'autotutela si esaurisce, in linea di principio, una volta accertata l'illegittimità dell'atto di ritiro; il giudice non può aggiungere d'ufficio una propria ricostruzione limitativa della portata degli atti favorevoli ripristinati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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