Sentenza del 22/01/2020 n. 1283 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007 per il recupero della quota di ammortamento dedotta in eccesso sull'acquisto del marchio "(OMISSIS)". L'Ufficio aveva rideterminato il valore del marchio perché dal prezzo complessivo pagato (Euro 4.740.000) aveva sottratto il valore della partecipazione del 41% nella società (determinato con perizia giurata ex art. 2465 c.c. in Euro 2.278.415), attribuendo al marchio il residuo (Euro 2.461.585), e aveva così rettificato le deduzioni operative sul marchio. La ricorrente censura la modalità di determinazione del costo del marchio (diverso dal costo effettivamente sostenuto), l'uso esclusivo di elementi negoziali, e solleva questioni sulla perizia, sulla natura non unitaria del prezzo e sul valore comparativo di marchi simili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la metodologia dell'Ufficio: in mancanza di una specifica quantificazione contrattuale del prezzo attribuito al marchio distinto dalla partecipazione sociale, è legittimo determinare il costo del marchio sottraendo dal prezzo complessivo l'ammontare attribuibile alla partecipazione, avvalorato dalla relazione giurata ex art. 2465 c.c. La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che in realtà impugnavano la valutazione di merito delle risultanze probatorie (fattore non sindacabile in sede di legittimità) e ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento e del recupero dell'ammortamento. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio e conferma degli obblighi di contributo unificato previsti dal D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 103, comma 1
L'individuazione del costo ammortizzabile del bene immateriale deve corrispondere al costo effettivamente sostenuto; tuttavia, se il contratto non specifica la parte del prezzo riferibile al marchio, è ammessa una determinazione del costo tramite allocazione basata su elementi probatori (es. perizia) valutati dall'Amministrazione e dal giudice di merito.
relazione giurata ex art. 2465 c.c.
La perizia giurata redatta in occasione della costituzione della società costituisce elemento probatorio idoneo per la determinazione del valore della partecipazione sociale e può essere utilizzata per l'allocazione del prezzo complessivo tra partecipazione e marchio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Prevede l'obbligo del versamento del contributo unificato dovuto per il ricorso; la sentenza dà atto delle condizioni per l'applicazione dell'omologo contributo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Previsione collegata al riparto e all'ulteriore versamento del contributo unificato in caso di determinate condizioni; la Corte ne prende atto ai fini del contributo richiesto al ricorrente.
Massime di principio
- Se un'operazione comporta un prezzo complessivo non ripartito contrattualmente tra più beni (es. partecipazioni e marchio), l'Amministrazione può legittimamente allocare il prezzo tra le componenti utilizzando elementi probatori idonei, come perizie giurate, e rettificare le deduzioni fiscali conseguenti.
- Una perizia giurata (ex art. 2465 c.c.) prodotta in sede di operazioni societarie costituisce prova rilevante e utilizzabile per la determinazione del valore di partecipazioni e, per differenza, degli altri beni acquistati contestualmente.
- In sede di legittimità (Cassazione) non è possibile riesaminare liberamente la valutazione di merito delle prove: le deduzioni che mirano a rinnovare la valutazione dei fatti sono inammissibili. Occorre fornire elementi nuovi o far emergere errori di diritto o di procedimento.
- Per contestare efficacemente una rettifica basata su allocazione del prezzo, il contribuente deve produrre prove decisive e non meramente probabilistiche (es. clausole contrattuali esplicite, elementi documentali che distinguano il prezzo del marchio dalla partecipazione, perizie alternative robuste).
- La circostanza che il prezzo delle partecipazioni sia stato negoziato in epoca diversa o che si tratti di partecipazioni di minoranza incide sulla valutazione ma resta questione di fatto in capo al giudice di merito; per farne valere l'incidenza in Cassazione è necessario dimostrare vizi di diritto nella decisione di merito.
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