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Sentenza

Sentenza del 22/01/2020 n. 1288 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Per l’anno d’imposta 2007 la S.p.A. S. aveva incluso nella liquidazione IVA di gruppo il credito IVA trasferito automaticamente dalla controllata S.r.l. D. L’Agenzia delle Entrate recuperò il credito, ritenendolo derivante da operazioni oggettivamente inesistenti. La società sostenne che la somma fosse già stata riscossa tramite escussione di una polizza fideiussoria stipulata a favore dell’Agenzia; contestò inoltre la novità del motivo d’appello sulla portata della garanzia, la motivazione della sentenza regionale, la mancata pronuncia sulla necessità di un previo avviso di accertamento e sull’inesistenza dell’atto presupposto, nonché l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo. In Cassazione chiese anche l’interruzione del processo per l’intervenuta amministrazione straordinaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso l’interruzione del giudizio per l’amministrazione straordinaria; ha dichiarato il primo motivo insieme inammissibile, per difetto di autosufficienza, e infondato, perché l’Agenzia aveva già contestato in primo grado l’attinenza della polizza all’atto di recupero. Ha respinto il secondo motivo, rilevando che la Commissione tributaria regionale aveva motivato adeguatamente sulla portata della garanzia. Ha respinto il quarto motivo: nella liquidazione IVA di gruppo, l’accertamento può essere svolto direttamente nei confronti della controllante, senza una previa rettifica delle dichiarazioni delle controllate, poiché la controllante presenta le dichiarazioni e assume gli obblighi e i diritti relativi alla liquidazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse: l’atto impugnato riguardava la controllante e non dipendeva dall’atto riferito alla società cancellata. È stato respinto anche il quinto motivo sul contraddittorio preventivo, perché la società non ha superato la prova di resistenza: la documentazione che affermava avrebbe prodotto era irrilevante, anche in considerazione dell’accertata partecipazione consapevole alla frode. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia 15.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; dichiarati inoltre i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    La censura di novità del motivo d’appello è stata respinta: oltre a non essere autosufficiente per la mancata trascrizione delle controdeduzioni di primo grado, risultava che l’Ufficio aveva già contestato l’attinenza della polizza all’atto di recupero.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 73, comma 3 (nel testo vigente ratione temporis)

    la speciale modalità di compensazione infragruppo dell'obbligazione tributaria, che consente il sollecito rimborso dei crediti iva vantati da una, o da alcune società del gruppo, mediante compensazione con l'eventuale iva a debito delle altre del medesimo gruppo, presuppone che la controllante presenti, unitamente al prospetto di liquidazione, la propria dichiarazione e quelle delle controllate, di cui fa propri i contenuti tramite la sottoscrizione del proprio legale rappresentante, sicchè l'attività di controllo e accertamento è legittimamente esercitata, senza la necessità di pregiudiziali rettifiche alle controllate, nei confronti della sola controllante

    Nella liquidazione IVA di gruppo la controllante, che presenta anche le dichiarazioni delle controllate facendone propri i contenuti, è il soggetto nei cui confronti l’Amministrazione può svolgere direttamente controllo e accertamento, senza dover prima rettificare le posizioni delle controllate.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella liquidazione IVA di gruppo, la controllante può essere direttamente destinataria dell’accertamento relativo ai crediti utilizzati nella compensazione infragruppo; non è necessario che l’Amministrazione rettifichi prima le dichiarazioni delle controllate.
  • Chi deduce in Cassazione la novità di una questione introdotta in appello deve riportare in modo autosufficiente gli atti processuali rilevanti, in particolare le difese svolte in primo grado. Un richiamo o un allegato non sostitutivo della necessaria esposizione può rendere il motivo inammissibile.
  • La contestazione sull’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo non comporta l’annullamento dell’atto se il contribuente non supera la prova di resistenza, indicando elementi difensivi pertinenti che avrebbero potuto incidere sull’esito dell’accertamento.
  • La censura relativa a un atto presupposto non è utilmente proponibile quando l’atto impugnato riguarda direttamente il ricorrente e, secondo la decisione, non dipende dall’atto riferito a un altro soggetto.
  • L’intervenuta amministrazione straordinaria della società non determina, di per sé, l’interruzione del giudizio di legittimità.

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