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Sentenza

Sentenza del 22/01/2020 n. 1284 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2006, con cui l’Ufficio aveva ridotto la quota di ammortamento dedotta per il marchio «(OMISSIS)», ritenendo che il costo fiscalmente riconoscibile fosse inferiore a quello imputato dalla società. L’acquisto del marchio e di una partecipazione del 41% nella C. s.p.a. era avvenuto per un prezzo complessivo di Euro 4.740.000,00, senza indicare separatamente nel contratto il prezzo del marchio. L’Ufficio, utilizzando la stima giurata della società pari a Euro 5.557.110,00, aveva quantificato la partecipazione in Euro 2.278.415,00 e, per differenza, il marchio in Euro 2.461.585,00. La società ha contestato tale criterio con quattro motivi: violazione dell’art. 103, comma 1, TUIR; omesso esame della precedente negoziazione del prezzo delle partecipazioni e della loro natura minoritaria; omessa considerazione di elementi sul valore commerciale e sull’andamento del marchio; omesso esame della natura non unitaria dell’operazione e della pluralità di soggetti con interessi distinti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto come infondato il primo motivo, affermando che, in mancanza di una quantificazione contrattuale distinta del costo del marchio e di altri elementi utili, è legittimo ricavarlo sottraendo dal prezzo complessivo il valore della partecipazione, stimato anche sulla base della relazione giurata ex art. 2465 c.c. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati inammissibili: il secondo e il quarto miravano a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, mentre gli elementi indicati nel terzo non erano decisivi, perché non idonei a infirmare con certezza la motivazione della sentenza. È quindi rimasta ferma la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e dichiarato legittimo l’accertamento. La società è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 2.935,00, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 103, comma 1

    In assenza di una specifica quantificazione, in sede contrattuale, del costo dell'acquisto del marchio, distinto da quello dell'acquisto della partecipazione sociale, nonchè di altri elementi dai quali evincere tale costo, risulta corretta la determinazione dello stesso attraverso la stima del valore di tale partecipazione sociale e nella sottrazione di questo dal costo complessivo dell'operazione.

    Per determinare il costo ammortizzabile di un marchio acquistato insieme a una partecipazione con un prezzo complessivo, quando il contratto non attribuisce prezzi distinti e mancano elementi alternativi, è possibile stimare il valore della partecipazione e sottrarlo dal corrispettivo complessivo per ricavare il valore del marchio.

  • Codice civile, art. 2465

    Quanto al valore della partecipazione sociale, si evidenzia che la stima effettuata dal revisore contabile con relazione giurata ex art. 2465 c.c. in occasione della costituzione della GC Partecipazioni s.r.l. costituisce un elemento che può essere utilizzato al fine di pervenire all'individuazione del costo dell'operazione in esame.

    La relazione giurata di stima redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c. può essere impiegata come elemento probatorio per determinare il valore della partecipazione e, conseguentemente, ripartire il prezzo complessivo tra partecipazione e marchio.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La disposizione è richiamata quale base per il deposito della memoria della ricorrente nel giudizio di Cassazione; la sentenza non ne enuncia una specifica interpretazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    Quando il ricorso è rigettato e ricorrono i presupposti di legge, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.

Massime di principio

  • Se un unico corrispettivo riguarda più beni o diritti e il contratto non ne separa i valori, il costo attribuibile a ciascun componente può essere ricostruito mediante una stima attendibile degli altri componenti e una ripartizione per differenza, purché non emergano elementi contrari più specifici.
  • Una relazione giurata di stima societaria può costituire un elemento probatorio utilizzabile per ricostruire il valore della partecipazione in una ripartizione del prezzo complessivo; non è automaticamente decisiva, ma la sua valutazione spetta al giudice di merito.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione complessiva delle prove semplicemente presentando una diversa lettura dei fatti o degli elementi negoziali: occorre individuare un vizio ammissibile della decisione, non sollecitare un riesame del merito.
  • Per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, il fatto deve poter incidere concretamente sulla motivazione e, se considerato, privarla del suo fondamento; elementi soltanto indicativi o compatibili con la ricostruzione accolta non bastano.
  • La parte che soccombe in Cassazione può essere condannata alle spese del giudizio e, in presenza dei presupposti normativi, al contributo unificato aggiuntivo.

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