Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/01/2020 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Macerata

Notifica cartella esattoriale a mezzo pec. file pdf. nullità della notifica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata ha accolto il ricorso ritenendo nulla la notifica effettuata tramite PEC allegando un file .pdf non firmato digitalmente (mancanza dell'estensione .p7m). La nullità della notifica ha comportato l'illegittimità della cartella impugnata e la relativa annullamento. Le altre questioni sono state ritenute assorbite dalla decisione sulla nullità della notifica. Spese di lite compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 per IRES e IVA anno 2015. Tra le censure: carenza di motivazione, errori nei calcoli di imposta, interessi e aggio, mancanza di allegati e, in via principale, nullità della notifica perché la cartella è stata inviata via PEC come semplice file .pdf privo di estensione p7m/firma digitale, per cui non risulterebbero garantite integrità, immodificabilità e paternità dell'atto ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973

    Norma sulla procedura di riscossione a seguito di liquidazione automatizzata; la cartella è stata emessa in base a tale disposizione ma la questione principale è la validità della notifica, che se nulla rende irrilevanti gli altri vizi sostanziali.

  • Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

    art. 20 comma 1-bis; art. 21

    Il tribunale interpreta il CAD nel senso che la notificazione via PEC richiede che il documento informatico sia tale da garantire l'identificabilità dell'autore, la paternità dell'atto e l'integrità/immodificabilità; tali garanzie, secondo la Commissione, si raggiungono con la firma digitale/presentazione del file con estensione .p7m; il semplice .pdf non è sufficiente.

  • Cassazione, sent. n. 9872/2016 (giurisprudenza)

    La Corte di Cassazione aveva a suo tempo affermato che non sempre è necessaria la sottoscrizione nel contesto delle notifiche via PEC; la Commissione però considera tale pronuncia non direttamente applicabile alla notifica delle cartelle esattoriali e segue un orientamento più restrittivo richiedendo la firma digitale (.p7m).

Massime di principio

  • Per notifiche via PEC di atti impositivi o di riscossione è prudente allegare il documento informatico firmato digitalmente (file con estensione .p7m, es. nome.pdf.p7m) in modo da garantire integrità, immodificabilità e paternità dell'atto.
  • La ricezione di una cartella via PEC come semplice .pdf può essere impugnata per nullità della notifica: molte commissioni tributarie ritengono il pdf non firmato insufficiente e dichiarano l'annullamento dell'atto.
  • Esiste giurisprudenza contrastante (anche Cassazione) sul requisito della firma digitale per valide notifiche PEC: in caso di dubbio processuale è probabile che i giudici tributari più recenti richiedano il .p7m, soprattutto per atti di riscossione.
  • Se si contesta la notifica con successo la decisione sulla nullità può assorbire le altre censure sostanziali; tuttavia va valutata la possibilità e i termini per una rinnovata notifica valida e gli effetti sulla prescrizione.
  • Quando si riceve una cartella via PEC non firmata è consigliabile impugnare tempestivamente la notifica (con ricorso al giudice tributario) e documentare la mancanza di firma digitale; valutare contestualmente termini di opposizione e eventuali soluzioni concordate con l'Agente della Riscossione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.