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Sentenza

Sentenza del 22/01/2020 n. 1302 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2002, emesso a seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. L’accertamento contestava sei rilievi: omessa fatturazione di vendite per € 34.625,55; omessa fatturazione di acquisti per € 24.395,75; deduzione non di competenza di provvigioni per € 402.758,42 e di costi pubblicitari per € 23.444,28; mancata variazione in aumento, ai fini IRAP, di oneri finanziari per € 2.866.037,65; insufficiente applicazione e versamento di ritenute sugli interessi obbligazionari, per € 37.381. La CTP di Torino aveva respinto il ricorso della società; la CTR del Piemonte, con sentenza n. 86/34/2010 depositata il 17 dicembre 2010, aveva accolto parzialmente l’appello, annullando i rilievi 2, 3 e 6 e confermando gli altri. N. S.p.A. ha proposto sei motivi di ricorso per Cassazione; l’Agenzia ha resistito e presentato ricorso incidentale con tre motivi. La società ha inoltre chiesto un rinvio per riunire il giudizio a un altro ricorso tra le stesse parti.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere perché N. S.p.A. ha dimostrato di avere perfezionato la definizione agevolata della lite prevista dall’art. 11, comma 10, del D.L. n. 50/2017: la domanda era stata presentata nei termini, quanto dovuto era stato pagato e non risultava notificato un diniego entro il 31 luglio 2018. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è rimasto assorbito; non è stata decisa nel merito la fondatezza dei rilievi fiscali né dei motivi delle parti. Nessuna statuizione sulle spese, il cui costo è assorbito dalla definizione agevolata. Escluso anche l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, per la ricorrente.

Norme richiamate

  • Art. 11, comma 10, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

    Va dichiarata l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, avendo la ricorrente comprovato, con la documentazione allegata alla memoria depositata in atti, il perfezionamento della definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96, avendo presentato la relativa domanda nei termini ed avendo effettuato, come da ricevuta di versamento allegata, il pagamento di quanto dovuto, non risultando notificato da parte dell'Amministrazione finanziaria diniego della definizione agevolata della lite entro il termine del 31 luglio 2018, ciò comportando altresì l'assorbimento del ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate.

    La definizione agevolata perfezionata mediante domanda tempestiva e pagamento dovuto, in assenza di diniego notificato entro il termine previsto, comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e assorbe il ricorso incidentale.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo di cui all'art. 13, comma 1-quater, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14872).

    Quando la controversia è definita in via agevolata nei termini riconosciuti dalla decisione, non è dovuto dalla ricorrente l’ulteriore contributo unificato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Se una lite tributaria pendente è definita mediante una procedura agevolata, occorre verificare che la domanda sia stata presentata nei termini, che sia stato eseguito il pagamento dovuto e che non sia stato notificato tempestivamente un diniego; se tali condizioni risultano soddisfatte, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • L’estinzione conseguente alla definizione agevolata impedisce una decisione sul merito delle contestazioni e comporta l’assorbimento del ricorso incidentale collegato alla stessa controversia.
  • In questa specifica fattispecie, la definizione agevolata ha assorbito le spese del processo e ha escluso l’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso; la decisione non stabilisce quale parte avrebbe prevalso nel merito dell’accertamento.

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