Cassazione Penale, Ordinanza n. 09736/2026 del 13/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna emessa dal GUP del Tribunale di Agrigento nei confronti di due imputati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, con contestazione ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, e, per uno dei due, anche di un ulteriore fatto di cui al medesimo articolo. In primo grado erano state riconosciute la continuazione in capo a uno degli imputati e la riduzione per il rito abbreviato, con condanne alla reclusione e multa. In cassazione, il primo imputato deduceva: insufficienza della prova sul suo concorso nella detenzione a fini di spaccio, mancando anche un contributo morale; mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; eccessività della pena. La seconda imputata deduceva: vizi della motivazione sul trattamento sanzionatorio; mancata riqualificazione del fatto in lieve entità; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi generici e volti a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, evidenziando inoltre il giudizio di doppia conforme. Ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito quanto alla prova del concorso del primo imputato, alla non configurabilità del fatto di lieve entità e alla determinazione della pena, valorizzando tra l'altro il luogo del rinvenimento della sostanza, le dichiarazioni dell'assuntore, la varietà e il quantitativo degli stupefacenti, il tentativo di disfarsi di denaro e droga, i precedenti specifici e altri elementi sfavorevoli. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché generici, non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" e ha ritenuto immune da censure la motivazione della Corte territoriale sia sulla responsabilità dell'imputato che contestava il concorso, sia sulla esclusione dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sia sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamati come base della condanna per concorso nella detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
invocato dai ricorrenti per la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità; la Corte ne esclude l'applicabilità alla luce della varietà delle sostanze, del quantitativo, delle modalità della condotta e degli altri indici di una non lieve offensività
richiamato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2000
richiamata in tema di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, subordinata all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che si limitino a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o a prospettare una diversa lettura dei fatti, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- In presenza di "doppia conforme", le motivazioni delle decisioni di primo e di secondo grado possono essere lette congiuntamente, con conseguente rafforzamento della tenuta logica della ricostruzione di merito.
- La contestazione del concorso dell'imputato nella detenzione di stupefacenti può essere ritenuta provata anche sulla base di un compendio indiziario comprendente il luogo di rinvenimento della droga, dichiarazioni accusatorie di terzi e condotte incompatibili con l'uso personale.
- La valutazione sulla configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti richiede un apprezzamento complessivo di quantitativo, qualità e varietà delle sostanze, modalità della condotta e ulteriori elementi fattuali indicativi del disvalore della condotta; la presenza di indici di organizzazione e di ampia attività di spaccio può escluderne l'applicazione.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono inammissibili in cassazione quando non denuncino specifici vizi logici o giuridici della motivazione, ma mirino soltanto a ottenere una diversa ponderazione dei criteri di merito.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato, oltre alle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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