Cassazione Civile, Ordinanza n. 26447/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società ha agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati da un evento occorso sulla rete elettrica di media tensione di proprietà della società distributrice, in corrispondenza della cabina elettrica della danneggiata. In primo grado la domanda è stata respinta sulla base della prova, ritenuta raggiunta dalla convenuta, che non vi fosse stata interruzione della fornitura, nonché della normativa tecnica applicabile. In appello la domanda è stata nuovamente rigettata, ma sulla diversa premessa che il danno derivasse da un "buco di tensione" verificatosi su una linea diversa da quella di alimentazione, con successivo innalzamento della tensione; la Corte territoriale ha aggiunto che tali eventi sono non prevedibili e possono essere prevenuti mediante dispositivi di protezione contro gli abbassamenti di tensione, la cui adozione da parte dell'attrice non risultava provata. In cassazione la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione della normativa tecnica CEI EN 50160 e CEI 64-8/4 e dell'art. 2050 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe confuso fenomeni elettrici diversi, scambiando la sovratensione dedotta in giudizio con i buchi di tensione richiamati dalla controparte, e che, correttamente qualificato il fenomeno come sovratensione, sarebbe spettato alla convenuta provare il caso fortuito o l'adozione di misure idonee a evitare l'evento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà contestasse la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, cioè l'individuazione del fenomeno elettrico causativo del danno. La censura non investiva l'erronea interpretazione della norma astratta, ma l'accertamento in concreto delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità ex art. 360, n. 3, c.p.c. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il controricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di autentica della procura speciale da parte del difensore, alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite sulla necessità del potere certificatorio limitato alla firma.
Norme richiamate
la censura della ricorrente presupponeva l'applicazione della disciplina dell'attività pericolosa e del relativo regime probatorio, ma la Corte non è entrata nel merito perché ha ritenuto la doglianza una critica al fatto accertato dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge ricorre solo quando si contesti l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; non quando si deduca un'erronea ricostruzione del fatto concreto
richiamato in tema di procura speciale e limiti del potere certificatorio del difensore
richiamato in tema di procura speciale per il giudizio di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
utilizzato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
legge 1° marzo 1968, n. 186
richiamata quale base del rinvio alla normativa tecnica CEI di riferimento
normativa tecnica CEI EN 50160
indicata come normativa tecnica di riferimento per la qualità della tensione di alimentazione e per la qualificazione dei buchi di tensione come eventi non prevedibili
normativa tecnica CEI 64-8/4
richiamata per prescrivere dispositivi di protezione contro gli abbassamenti di tensione a carico degli utenti
Massime di principio
- Il vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è configurabile solo quando la decisione di merito erri nell'individuazione della norma astratta o nella sua interpretazione; non è invece deducibile quando la censura investe la ricostruzione del fatto concreto effettuata dal giudice di merito.
- La contestazione della qualificazione del fenomeno materiale che ha generato il danno, se si risolve nell'alternativa ricostruzione delle risultanze istruttorie, non integra un motivo di legittimità per violazione di legge ma una critica al giudizio di merito.
- Nei giudizi di cassazione, la procura speciale deve consentire di verificare il valido conferimento del potere al difensore; il potere certificatorio del difensore è limitato alla sottoscrizione della firma e non si estende ad altri elementi del mandato.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando dovuto secondo la normativa vigente.
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