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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28425/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il privato aveva agito in giudizio per ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione di un fondo, sostenendo di averlo posseduto in modo pacifico, pubblico e incontestato fin dal 1982, anche sulla base di testimonianze che avrebbero confermato la recinzione del terreno e il suo coltivarlo stabilmente. La domanda era stata respinta in primo grado e il rigetto era stato confermato in appello, sul presupposto che il richiedente non avesse provato adeguatamente gli elementi costitutivi dell'usucapione e che, inoltre, l'atto di cessione volontaria del 6 dicembre 1988 avesse avuto effetto traslativo incompatibile con un possesso utile ad usucapionem. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava violazione degli artt. 1140 e 1141 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse trascurato la prova del possesso esclusivo del ricorrente e dell'inesistenza dell'immissione in possesso del Comune; con il secondo si denunciava violazione dell'art. 1165 c.c. e degli artt. 12 e 14 della l. n. 865 del 1971, sostenendo che l'atto di cessione volontaria non poteva essere equiparato al decreto di esproprio quanto agli effetti estintivi e che, per tardività e irregolarità procedimentale, dovesse essere considerato un ordinario contratto di compravendita, privo altresì di effetti sul patrimonio indisponibile dell'ente.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la decisione di merito si fondava essenzialmente sulla mancata prova da parte del ricorrente del possesso idoneo all'usucapione, non sull'asserito possesso del Comune. La Corte ha ribadito che chi agisce per usucapione deve provare i fatti costitutivi del titolo acquisitivo e che negare il possesso altrui non equivale ad assolvere tale onere probatorio. Ha inoltre osservato che la censura relativa agli artt. 115 e 116 c.p.c. era generica e, comunque, non mirava legittimamente a un riesame del merito della valutazione delle prove testimoniali. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    richiamato per definire il possesso e la sua rilevanza ai fini dell'usucapione

  • art. 1141 c.c.

    richiamato in relazione alla prova e alla presunzione del possesso

  • art. 115 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito forza probatoria illegale

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se si deduce l'uso di prove legali in modo difforme dal loro regime o l'attribuzione di piena prova a elementi liberamente valutabili

  • art. 100 c.p.c.

    il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché i motivi non colpivano la ratio decidendi

  • art. 2697 c.c.

    chi agisce per usucapione deve dare prova dei fatti costitutivi del diritto vantato

  • art. 348-bis c.p.c.

    in caso di doppia conforme preclude il ricorso per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il ricorrente non ha neppure tentato di formulare correttamente una censura per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 1165 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di usucapione e disciplina del possesso, ma la Corte non entra nel merito della doglianza

  • art. 12 l. 22 ottobre 1971, n. 865

    richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità dell'atto di cessione volontaria in ambito espropriativo

  • art. 14 l. 22 ottobre 1971, n. 865

    richiamato dal ricorrente in collegamento agli effetti della cessione volontaria nell'espropriazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata assunta in camera di consiglio a seguito di proposta di definizione per inammissibilità o manifesta infondatezza

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicata la condanna per responsabilità aggravata, in quanto la Corte ha deciso conformemente alla proposta di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile quando i motivi non colpiscono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni marginali o diverse rispetto al fondamento effettivo della decisione.
  • Chi agisce per l'accertamento dell'usucapione ha l'onere di provare in modo pieno e specifico i fatti costitutivi del possesso utile ad acquistare il bene; non basta negare il possesso altrui o prospettare circostanze incompatibili con la titolarità avversaria.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito efficacia probatoria piena a elementi che richiedevano valutazione critica; non consente una rivalutazione del merito delle prove.
  • In presenza di doppia conforme, non è praticabile la censura per omesso esame di un fatto decisivo se non nei limiti consentiti dall'art. 348-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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