Cassazione Penale, Ordinanza n. 13778/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, senza formalità, richiamando l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. come modello procedimentale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso contro sentenza di applicazione della pena. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che, all'esito di giudizio definito con rito del patteggiamento, aveva applicato la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. I difensori hanno dedotto, con distinti ricorsi, vizi della motivazione per mancanza e manifesta illogicità, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e la violazione dell'art. 133 c.p. La Corte ha però rilevato che, nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, il ricorso è proponibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. I motivi dedotti non rientravano in tale catalogo.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna patteggiata per il fatto oggetto del giudizio.
Il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per motivi tassativi: difetti della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contro sentenza di applicazione della pena è previsto il procedimento de plano, senza formalità.
Norma invocata dalla difesa per lamentare la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Norma invocata dalla difesa per dedurre violazione dei criteri di commisurazione della pena.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- Le doglianze relative alla motivazione della sentenza, alla mancata concessione di attenuanti o alla valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio non sono deducibili in cassazione contro il patteggiamento, salvo che integrino una denuncia di illegalità della pena o una delle altre ipotesi tipizzate.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena può essere pronunciata de plano, senza contraddittorio camerale ordinario.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ritenuto equo, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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