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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03289/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, assunto dal 1997 con una successione di contratti a tempo determinato annuali, per periodi variabili compresi tra aprile e dicembre, in qualità di addetto all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di irrigazione, chiedeva la declaratoria di nullità del termine apposto ai vari contratti per asserita mancanza di ragioni giustificatrici, per l’illegittimità della successione e delle proroghe, nonché per il superamento del limite di trentasei mesi; domandava inoltre la conversione del rapporto in tempo indeterminato sin dalla prima stipulazione e il risarcimento del danno. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che l’attività svolta fosse riconducibile alla disciplina collettiva dei lavori stagionali, in forza dell’art. 128 del CCNL dei consorzi di bonifica, e che tale disciplina consentisse assunzioni a termine ripetute senza il limite di 36 mesi. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, con un primo motivo, la violazione dell’art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001, sostenendo che la norma consentisse alla contrattazione collettiva di individuare solo attività ulteriori rispetto a quelle stagionali tipizzate dal d.P.R. n. 1525/1963, e non anche attività non stagionali; con un secondo motivo, in via subordinata, denunciava l’erronea interpretazione dell’art. 128 del CCNL, lamentando l’uso di criteri ermeneutici non corretti e sostenendo che la clausola collettiva non potesse estendere la nozione legale di stagionalità nel senso adottato dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che l’art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001 abilita le fonti collettive nazionali a individuare ulteriori attività stagionali, sempre stagionali ma diverse e aggiuntive rispetto a quelle elencate nel d.P.R. n. 1525/1963, e non attività non stagionali. Ha poi ritenuto corretta l’interpretazione dell’art. 128 del CCNL di settore, osservando che la clausola contrattuale, letta nel suo dato letterale e nel contesto del CCNL, amplia il novero delle attività stagionali includendo manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali e l’irrigazione, mediante una formulazione non tassativa ma esemplificativa. Di conseguenza, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la nullità dei termini e la conversione del rapporto. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamo al rito camerale per la decisione dell’ordinanza

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    prevede il limite complessivo di trentasei mesi per la successione dei contratti a termine, limite derogabile in presenza delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva

  • art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001

    consente alle attività stagionali definite dal d.P.R. n. 1525/1963 e a quelle individuate da avvisi comuni e contratti collettivi nazionali di derogare al limite dei 36 mesi; la delega alle parti collettive riguarda attività comunque stagionali, ulteriori rispetto a quelle tipizzate dalla legge

  • d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525

    individua attività a carattere stagionale; la contrattazione collettiva può aggiungere attività stagionali ulteriori, ma consimili, rispetto a quelle elencate

  • art. 128 CCNL per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 25 marzo 2010

    qualifica come stagionali gli operai addetti ai lavori di manutenzione delle opere e degli impianti consorziali e gli operai addetti all’esecuzione di opere in amministrazione diretta; la formula è letta come ampliativa e non tassativa

  • art. 1362, comma 1, c.c.

    è utilizzato per valorizzare il senso letterale delle parole e la comune intenzione delle parti collettive nella lettura della clausola contrattuale

  • art. 1364 c.c.

    invocato dal ricorrente come criterio ermeneutico alternativo, ma non accolto

  • art. 1365 c.c.

    richiamato dal ricorrente per il tema delle indicazioni esemplificative, ma la Corte ritiene decisiva la lettura testuale della clausola nel suo insieme

  • art. 23, comma 1, legge 28 febbraio 1987, n. 56

    richiamato nel CCNL quale base per l’assunzione degli operai avventizi stagionali a tempo determinato

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • La deroga al limite di trentasei mesi nella successione dei contratti a tempo determinato per attività stagionali presuppone che la contrattazione collettiva individui specificamente attività che abbiano natura stagionale; la delega non consente di sottrarre al limite attività non stagionali.
  • La contrattazione collettiva può ampliare l’elenco legale delle attività stagionali tipizzate dal d.P.R. n. 1525/1963, purché il contenuto contrattuale resti nell’alveo della stagionalità e non introduca una disciplina incompatibile con il sistema legale.
  • Nell’interpretazione delle clausole collettive sulla stagionalità occorre valorizzare il dato letterale e il contesto sistematico del contratto, verificando se l’elencazione sia esemplificativa o tassativa e se le attività richiamate siano effettivamente temporanee e stagionali.
  • Se la clausola collettiva descrive attività come stagionali in modo coerente con il quadro normativo e con una formulazione non chiusa, il giudice può riconoscere l’operatività della deroga al limite dei 36 mesi e negare la conversione del rapporto.
  • In tema di contratti a termine stagionali, la verifica della legittimità della successione dei rapporti richiede di confrontare la prestazione concretamente svolta con l’elenco legale o collettivo delle attività stagionali, senza isolare singole espressioni dal loro complessivo significato letterale e sistematico.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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