Cassazione Civile, Ordinanza n. 03289/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, assunto dal 1997 con una successione di contratti a tempo determinato annuali, per periodi variabili compresi tra aprile e dicembre, in qualità di addetto all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di irrigazione, chiedeva la declaratoria di nullità del termine apposto ai vari contratti per asserita mancanza di ragioni giustificatrici, per l’illegittimità della successione e delle proroghe, nonché per il superamento del limite di trentasei mesi; domandava inoltre la conversione del rapporto in tempo indeterminato sin dalla prima stipulazione e il risarcimento del danno. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che l’attività svolta fosse riconducibile alla disciplina collettiva dei lavori stagionali, in forza dell’art. 128 del CCNL dei consorzi di bonifica, e che tale disciplina consentisse assunzioni a termine ripetute senza il limite di 36 mesi. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, con un primo motivo, la violazione dell’art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001, sostenendo che la norma consentisse alla contrattazione collettiva di individuare solo attività ulteriori rispetto a quelle stagionali tipizzate dal d.P.R. n. 1525/1963, e non anche attività non stagionali; con un secondo motivo, in via subordinata, denunciava l’erronea interpretazione dell’art. 128 del CCNL, lamentando l’uso di criteri ermeneutici non corretti e sostenendo che la clausola collettiva non potesse estendere la nozione legale di stagionalità nel senso adottato dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che l’art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001 abilita le fonti collettive nazionali a individuare ulteriori attività stagionali, sempre stagionali ma diverse e aggiuntive rispetto a quelle elencate nel d.P.R. n. 1525/1963, e non attività non stagionali. Ha poi ritenuto corretta l’interpretazione dell’art. 128 del CCNL di settore, osservando che la clausola contrattuale, letta nel suo dato letterale e nel contesto del CCNL, amplia il novero delle attività stagionali includendo manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali e l’irrigazione, mediante una formulazione non tassativa ma esemplificativa. Di conseguenza, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la nullità dei termini e la conversione del rapporto. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamo al rito camerale per la decisione dell’ordinanza
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
prevede il limite complessivo di trentasei mesi per la successione dei contratti a termine, limite derogabile in presenza delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva
art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001
consente alle attività stagionali definite dal d.P.R. n. 1525/1963 e a quelle individuate da avvisi comuni e contratti collettivi nazionali di derogare al limite dei 36 mesi; la delega alle parti collettive riguarda attività comunque stagionali, ulteriori rispetto a quelle tipizzate dalla legge
d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525
individua attività a carattere stagionale; la contrattazione collettiva può aggiungere attività stagionali ulteriori, ma consimili, rispetto a quelle elencate
art. 128 CCNL per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 25 marzo 2010
qualifica come stagionali gli operai addetti ai lavori di manutenzione delle opere e degli impianti consorziali e gli operai addetti all’esecuzione di opere in amministrazione diretta; la formula è letta come ampliativa e non tassativa
è utilizzato per valorizzare il senso letterale delle parole e la comune intenzione delle parti collettive nella lettura della clausola contrattuale
invocato dal ricorrente come criterio ermeneutico alternativo, ma non accolto
richiamato dal ricorrente per il tema delle indicazioni esemplificative, ma la Corte ritiene decisiva la lettura testuale della clausola nel suo insieme
art. 23, comma 1, legge 28 febbraio 1987, n. 56
richiamato nel CCNL quale base per l’assunzione degli operai avventizi stagionali a tempo determinato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- La deroga al limite di trentasei mesi nella successione dei contratti a tempo determinato per attività stagionali presuppone che la contrattazione collettiva individui specificamente attività che abbiano natura stagionale; la delega non consente di sottrarre al limite attività non stagionali.
- La contrattazione collettiva può ampliare l’elenco legale delle attività stagionali tipizzate dal d.P.R. n. 1525/1963, purché il contenuto contrattuale resti nell’alveo della stagionalità e non introduca una disciplina incompatibile con il sistema legale.
- Nell’interpretazione delle clausole collettive sulla stagionalità occorre valorizzare il dato letterale e il contesto sistematico del contratto, verificando se l’elencazione sia esemplificativa o tassativa e se le attività richiamate siano effettivamente temporanee e stagionali.
- Se la clausola collettiva descrive attività come stagionali in modo coerente con il quadro normativo e con una formulazione non chiusa, il giudice può riconoscere l’operatività della deroga al limite dei 36 mesi e negare la conversione del rapporto.
- In tema di contratti a termine stagionali, la verifica della legittimità della successione dei rapporti richiede di confrontare la prestazione concretamente svolta con l’elenco legale o collettivo delle attività stagionali, senza isolare singole espressioni dal loro complessivo significato letterale e sistematico.
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