Cassazione Civile, Ordinanza n. 17717/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente dell'I.N.F.N. volta ad ottenere l'accertamento del diritto, sin dall'assunzione a tempo indeterminato del 28 luglio 2008, all'accensione della cosiddetta polizza I.N.A., stipulata nel 1963 tra l'ente e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. I giudici di merito hanno respinto la pretesa ritenendo la polizza avente natura previdenziale e insussistente una disparità di trattamento rispetto ai colleghi beneficiari. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 127 ter c.p.c. e la nullità della sentenza d'appello, sostenendo che la Corte territoriale aveva deciso nel merito nonostante il mancato deposito delle note sostitutive dell'udienza, invece di fissare un nuovo termine o un'udienza in presenza come imposto dal comma 4 della norma; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sulle impugnazioni e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando che la Corte d'appello avesse riformato il capo sulle spese senza appello incidentale della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, quando nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., il giudice deve assegnare un nuovo termine o fissare udienza; decidere direttamente la causa nel merito integra una violazione della norma processuale che incide sul concreto dispiegarsi del contraddittorio e sulla facoltà della parte di determinare il passaggio in decisione. Tale violazione comporta di per sé nullità della sentenza, senza necessità di allegare un concreto pregiudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
se nessuna parte deposita le note nel termine assegnato, il giudice non può decidere immediatamente nel merito ma deve assegnare un nuovo termine perentorio o fissare udienza; la mancata osservanza di questa sequenza determina nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in modo improprio per denunciare una violazione processuale, poi qualificata dalla Corte come error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la doglianza è stata sussunta sotto il vizio di nullità della sentenza per violazione di norma processuale.
art. 369, comma 1, n. 4 c.p.c.
citato in relazione alla produzione dei documenti necessari per il controllo del vizio processuale denunciato.
richiamato per affermare che occorre valutare gli effetti sostanziali della violazione processuale sull'atto conclusivo del procedimento.
menzionato come limite alla sanatoria della nullità della sentenza.
richiamato come espressione del principio dispositivo, secondo cui il potere del giudice di decidere presuppone l'impulso di parte.
richiamati in via sistematica per spiegare che la disciplina dell'inattività delle parti viene estesa anche al caso di sostituzione dell'udienza con note scritte.
citato in chiave analogica per ribadire che, in appello, la mancata comparizione della parte non consente la decisione nel merito ma impone la fissazione di nuova udienza.
richiamato nel precedente giurisprudenziale utilizzato in motivazione per il rito del lavoro in appello.
invocato nel secondo motivo in relazione alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato sulle spese.
invocato nel secondo motivo sul tema del giudicato interno relativo alle spese.
invocato nel secondo motivo con riguardo alla rinuncia tacita e ai limiti dell'impugnazione.
invocato nel secondo motivo con riferimento all'appello nel rito del lavoro.
Massime di principio
- Quando il giudice sostituisce l'udienza di discussione con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., se nessuna parte deposita le note nel termine assegnato egli deve seguire la scansione imposta dal comma 4 della norma: nuovo termine perentorio oppure fissazione di udienza; la decisione immediata nel merito è illegittima.
- La violazione di una regola processuale che incide sul concreto esercizio del contraddittorio e sulla facoltà della parte di determinare il passaggio in decisione integra una nullità rilevabile senza necessità di allegare uno specifico pregiudizio.
- Le norme sull'inattività delle parti e sulle conseguenze del mancato impulso processuale operano anche nel rito del lavoro e nel giudizio di appello, salvo incompatibilità espressa della disciplina speciale.
- Nel processo di cognizione il passaggio dalla trattazione alla decisione non ha carattere officioso: il giudice non può anticipare il momento decisorio in assenza delle condizioni processuali previste dalla legge e in difetto dell'impulso dovuto alle parti.
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