Sentenza n. 4027/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per ottemperanza, assegnando al Ministero sessanta giorni per costituire la carta elettronica del docente, ma liquidando le spese del primo grado in euro 400,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta eccessivamente ridotta e inferiore ai parametri tariffari. Ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, nonché dei parametri professionali previsti dai d.m. n. 55 del 2014, n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, dell'art. 2233 c.c. e delle l. n. 247 del 2012 e n. 794 del 1942. La controversia originaria riguardava l'ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della carta elettronica per il docente, per gli anni scolastici richiesti, mediante accredito complessivo di euro 2.000,00.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR quanto alla misura delle spese del primo grado. Ha ritenuto non corretta la liquidazione di euro 400,00, perché inferiore ai valori tariffari applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione prevista dal d.m. n. 147 del 2022. Il Collegio ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica: la controversia era oggettivamente non complessa e seriale. La serialità, pur non costituendo un'eccezione al principio della soccombenza, può essere valorizzata quale indice di minore impegno difensivo per ridurre il compenso entro i limiti dei parametri applicabili. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate equitativamente in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, in ragione del parziale accoglimento della pretesa economica e del fatto che l'importo richiesto era superiore a quello riconosciuto.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
Richiamato dall'appellante in relazione ai limiti della compensazione e della liquidazione delle spese.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Utilizzato dal Collegio per motivare la decisione mediante richiamo a precedenti sentenze della Sezione su casi analoghi.
art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per il docente riconosciuto nella sentenza posta in ottemperanza.
art. 2, comma 1, d.m. n. 55 del 2014
il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera
Il compenso deve essere proporzionato all'importanza dell'attività professionale; la serialità e la ridotta complessità possono giustificare una liquidazione contenuta, purché non simbolica e rispettosa dei parametri applicabili.
art. 4, comma 4, d.m. n. 147 del 2022
Consente la riduzione dei valori parametrici, ma non legittima una liquidazione al di sotto dei valori minimi ritenuti applicabili dal Collegio.
I valori tariffari applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200 costituiscono il riferimento per la liquidazione delle spese, anche in presenza di controversia seriale.
Richiamato dall'appellante in relazione alla tutela del decoro professionale e alla congruità del compenso.
art. 6 CEDU
Richiamato dall'appellante in relazione alle garanzie del processo equo; il Collegio ha deciso sulla congruità della liquidazione secondo i parametri professionali.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice; la motivazione è necessaria quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza, mentre la mera quantificazione secondo i criteri applicabili non richiede una motivazione analitica ulteriore.
- La discrezionalità giudiziale nella liquidazione delle spese non consente l'attribuzione di somme meramente simboliche o comunque lesive del decoro professionale e deve rispettare i valori parametrici applicabili, comprese le soglie minime previste dalla disciplina vigente.
- La serialità e la non particolare complessità della controversia possono essere valorizzate per ridurre il compenso professionale, in quanto indici di un minore impegno difensivo, ma non legittimano una liquidazione inferiore ai limiti parametrici applicabili.
- Il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera; nella liquidazione delle spese il giudice può tenere conto della natura seriale del contenzioso e dell'attività concretamente svolta, assicurando al contempo una remunerazione non simbolica e conforme ai parametri.
- In appello, quando la pretesa di rideterminazione delle spese viene accolta solo entro una misura inferiore a quella richiesta, le spese del grado possono essere compensate in ragione del parziale accoglimento e della reciproca soccombenza sostanziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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