Cassazione Civile, Ordinanza n. 18322/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di equa riparazione proposta dopo un processo presupposto di opposizione a sanzione amministrativa dell'importo di 516 euro, conclusosi nel 2021 con l'accoglimento dell'opposizione. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda di indennizzo, ritenendo che la "posta in gioco" nel giudizio presupposto fosse troppo modesta e, secondo la ricorrente, senza considerare correttamente anche l'incidenza della sanzione accessoria consistente nel temporaneo divieto di emettere assegni. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 2 l. 89/2001 e 2697 c.c., sostenendo che la motivazione del diniego fosse basata su un parametro non corretto. Con il secondo motivo deduce che la presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio, collegata al carattere irrisorio o bagatellare della pretesa, sarebbe stata applicata a fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. 89/2001, con violazione anche degli artt. 2, comma 6, par. 1, CEDU, 112, 115 e 116 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Afferma che la presunzione relativa di insussistenza del danno prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. 89/2001 va applicata in coerenza con l'elaborazione giurisprudenziale precedente alla sua introduzione legislativa e che, secondo tale linea, l'equo indennizzo è escluso nei casi in cui il processo presupposto verta su pretese di entità minima, inferiore a 500 euro. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte rileva che vi era anche una sanzione accessoria, da computare nella posta in gioco, sicché la motivazione del decreto impugnato non era corretta nei termini ritenuti dalla ricorrente. Il provvedimento impugnato è quindi cassato in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è richiamato come norma processuale la cui violazione viene dedotta nel primo motivo, in relazione alla motivazione del decreto impugnato.
è invocato quale base normativa della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
è richiamato a sostegno della censura sul riparto dell'onere della prova in tema di pregiudizio da irragionevole durata del processo.
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. 89/2001
la Corte afferma che la presunzione relativa di insussistenza del danno per pretesa irrisoria o bagatellare va applicata in coerenza con l'elaborazione giurisprudenziale anteriore alla sua introduzione legislativa.
art. 2, comma 6, par. 1, CEDU
è richiamato nel secondo motivo quale parametro convenzionale asseritamente violato.
sono richiamati nel secondo motivo come norme processuali asseritamente violate nella valutazione dei fatti e delle prove.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione, la presunzione relativa di insussistenza del danno per irrisorietà o bagatellarità della pretesa del processo presupposto deve essere letta in continuità con i criteri già elaborati dalla giurisprudenza anteriore alla sua codificazione.
- L'equo indennizzo può essere escluso quando il processo presupposto abbia ad oggetto una pretesa di entità minima; nella decisione viene richiamata come soglia orientativa quella inferiore a 500 euro.
- Nel valutare la "posta in gioco" del giudizio presupposto occorre considerare non solo l'importo principale della pretesa, ma anche eventuali sanzioni accessorie che incidano concretamente sul valore della controversia.
- Se il giudice di merito omette di considerare elementi rilevanti della posta in gioco, la motivazione del diniego dell'equa riparazione può risultare viziata e la decisione va cassata con rinvio.
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