Cassazione Civile, Ordinanza n. 19487/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Nel corso di una vicenda originata da un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la promissaria acquirente propose al curatore del fallimento del promittente venditore un accordo transattivo: in cambio del pagamento di una somma, avrebbe ottenuto il trasferimento dell'immobile promesso in vendita e la cancellazione delle ipoteche gravanti sul bene. La transazione era stata autorizzata dal comitato dei creditori, ma il giudice delegato non aveva aderito alla richiesta di cancellazione delle ipoteche senza il consenso dei creditori ipotecari. La promissaria acquirente propose quindi reclamo ex art. 26 l. fall., respinto dal Tribunale di Lecce. Nel ricorso straordinario per cassazione venivano dedotti, da un lato, la violazione degli artt. 72 e 108 l. fall. in relazione agli artt. 1326, 1322, comma 2, e 1362-1371 c.c., sostenendo un erroneo inquadramento dell'atto approvato dal curatore e dal comitato dei creditori; dall'altro, violazioni di legge ed eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e per violazione di varie norme della legge fallimentare, oltre agli artt. 99 e 100 c.p.c. e all'art. 97 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, anzitutto, che il ricorso non rispettasse l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non esponeva con chiarezza i fatti essenziali della causa e soprattutto non descriveva in modo sufficientemente comprensibile il contenuto del provvedimento del giudice delegato e del decreto reclamato, impedendo così di verificare se ricorressero i presupposti del ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. Inoltre ha osservato che, anche considerando il tenore del provvedimento riportato, mancavano comunque i requisiti di decisorietà e definitività, poiché il giudice delegato aveva sostanzialmente espresso un parere sulla necessità del consenso dei creditori ipotecari ai fini della transazione. La Corte ha aggiunto che, pur a prescindere da tali profili di inammissibilità, il ricorso sarebbe risultato infondato alla luce dell'orientamento delle Sezioni unite in tema di cancellazione delle ipoteche e vendita competitiva. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 legge fall.
È il mezzo di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato nel procedimento fallimentare.
art. 72 legge fall.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea qualificazione dell'atto presupposto.
art. 108 legge fall.
Richiamato dalla ricorrente in tema di effetti della vendita e cancellazione delle iscrizioni ipotecarie.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla conclusione dell'accordo transattivo.
Invocato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia negoziale e della qualificazione del contratto.
Richiamati come criteri ermeneutici del contratto per sostenere la diversa qualificazione dell'atto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare il difetto di chiara esposizione dei fatti essenziali della causa.
art. 111, comma 7, Cost.
La Corte lo richiama per ribadire che il ricorso straordinario è ammesso solo contro provvedimenti definitivi e decisori, equiparabili sostanzialmente a sentenza.
art. 107 legge fall.
Richiamato nella parte in cui si discute della necessità di vendita competitiva per la cancellazione delle ipoteche.
art. 25 legge fall.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso tra le asserite violazioni.
art. 27 legge fall.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso tra le asserite violazioni.
art. 35 legge fall.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso tra le asserite violazioni.
Richiamati nel secondo motivo di ricorso a sostegno delle censure processuali.
art. 97 Cost.
Richiamato nel secondo motivo quale parametro di buon andamento, ma non ritenuto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è proponibile solo contro provvedimenti aventi natura sostanzialmente decisoria e definitiva; se l'atto impugnato ha contenuto meramente interlocutorio o di semplice parere, il ricorso è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara ed autosufficiente esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, soprattutto quando si contesti l'ammissibilità del rimedio straordinario.
- La mancanza dei requisiti di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato prevale su ogni ulteriore scrutinio di merito, rendendo inammissibile il ricorso.
- In materia fallimentare, la cancellazione delle ipoteche non può essere affermata in via automatica in assenza dei presupposti previsti dall'ordinamento e della necessaria procedura competitiva o del consenso dei creditori garantiti, secondo l'orientamento attuale della giurisprudenza di legittimità.
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