Sentenza n. 565/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la revocazione della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, 25 novembre 2025, n. 940, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del CGARS che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Sicilia relativa al silenzio della Croce Rossa Italiana sull’istanza di definizione del procedimento di avanzamento di carriera
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. contro la sentenza del CGARS che aveva ritenuto insussistente un nuovo obbligo di provvedere sulla sua istanza del 19 dicembre 2024. Ha dedotto, in sintesi, che il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non prodotta o documentata la sentenza penale di assoluzione, che avrebbe dovuto considerare depositata in altro fascicolo processuale; che avrebbe erroneamente valorizzato la nota della Croce Rossa Italiana del 17 ottobre 2024, da lui asseritamente mai ricevuta; e che avrebbe fondato la decisione su una risposta dell’amministrazione inviata al difensore, anch’essa asseritamente mai ricevuta. Il giudice ha preliminarmente esaminato l’eccezione di tardività della memoria e dei documenti depositati il 28 aprile 2026, ritenendola fondata in applicazione dei termini dimezzati propri del rito camerale. Ha poi rilevato, da un lato, la mancata riproposizione nel ricorso per revocazione dei motivi dell’originario appello in funzione della fase rescissoria e, dall’altro, l’assenza dei presupposti dell’errore di fatto revocatorio.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile per due autonome ragioni. In primo luogo, il ricorso non conteneva alcuna domanda rescissoria specifica né la puntuale riproposizione dei motivi dell’originario appello, necessaria per attivare l’eventuale fase rescissoria e soggetta alla regola di specificità dei motivi. In secondo luogo, le doglianze non integravano errori di fatto revocatori. L’asserita mancata ricezione della nota del 17 ottobre 2024 non era decisiva, poiché la comunicazione espressa dell’amministrazione integrava comunque l’adempimento dell’obbligo di provvedere; la ricezione avrebbe potuto rilevare, eventualmente, ai fini del termine per impugnare l’atto, impugnazione che non risultava proposta. La mancata considerazione della sentenza penale non era parimenti decisiva e il documento non era stato ritualmente prodotto nel giudizio, essendo stato allegato a un diverso fascicolo relativo all’opposizione contro il diniego del patrocinio a spese dello Stato; inoltre, non risultava univocamente riferibile alla vicenda. Il giudice ha ribadito che l’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva immediatamente rilevabile, riguardare un punto non controverso, essere decisivo e non coinvolgere l’attività di interpretazione o valutazione delle risultanze processuali. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
Rinvia, per la revocazione delle sentenze amministrative, alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di revocazione.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L’errore revocatorio è configurabile soltanto come pura svista percettiva su un fatto documentale decisivo, non controverso, immediatamente rilevabile e non oggetto di valutazione giudiziale.
tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario
Nei giudizi camerali indicati dalla disposizione, compresi quelli in materia di silenzio, i termini processuali sono dimezzati, salvo le eccezioni previste per alcuni atti introduttivi nei giudizi di primo grado.
Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche [...] fino a venti giorni liberi
I termini ordinari per il deposito di documenti e memorie devono essere dimezzati nei giudizi camerali soggetti all’art. 87, comma 3, c.p.a.; il deposito tardivo comporta l’espunzione dal fascicolo.
La domanda rescissoria proposta nel giudizio di revocazione deve contenere motivi specifici; la natura revocatoria del giudizio non esonera dalla specificità della riproposizione della domanda originaria.
Disciplina il rito relativo all’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto il giudice ha ritenuto che il precedente riscontro espresso avesse escluso un nuovo obbligo di provvedere.
art. 1687, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 66/2010
È stato richiamato dall’amministrazione quale base della sospensione del giudizio sull’avanzamento in presenza di un procedimento penale rilevante ai fini dei requisiti di condotta, idoneità morale e meritevolezza.
È stato richiamato con l’art. 1687 d.lgs. n. 66/2010 quale fondamento della sospensione del procedimento di avanzamento e della verifica attuale dei requisiti soggettivi.
art. 1987, comma 2, d.lgs. n. 66/2010
Costituiva la disposizione invocata dal ricorrente a fondamento dell’istanza di definizione del procedimento di avanzamento per anzianità.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione che si limiti a chiedere la rimozione della sentenza senza riproporre, in modo espresso e specifico, la domanda e i motivi destinati all’eventuale fase rescissoria è inammissibile, perché non consente di attivare la successiva decisione sul rapporto controverso.
- L’errore di fatto revocatorio consiste esclusivamente in una falsa percezione materiale degli atti processuali, tale da far ritenere esistente un fatto documentale incontestabilmente escluso dagli atti oppure inesistente un fatto documentale positivamente risultante dagli atti. Deve riguardare un punto non controverso, non essere stato oggetto di espressa decisione, essere decisivo e risultare immediatamente rilevabile senza attività interpretativa.
- L’erronea interpretazione o valutazione delle prove, il mancato approfondimento di una circostanza, la contestazione dell’apprezzamento giudiziale delle risultanze processuali e ogni errore di giudizio non integrano errore di fatto revocatorio e non possono trasformare la revocazione in un ulteriore grado di merito.
- Quando l’amministrazione abbia già adempiuto all’obbligo di provvedere mediante un atto espresso, la sua eventuale mancata ricezione da parte dell’interessato non incide, di per sé, sull’esistenza dell’adempimento e può rilevare soltanto, se del caso, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l’atto.
- Nei giudizi camerali soggetti al dimezzamento dei termini processuali, il deposito tardivo di memorie e documenti deve essere espunto dal fascicolo, in applicazione del combinato disposto degli artt. 87, comma 3, e 73, comma 1, c.p.a.
Come è indicizzato
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