Sentenza n. 1765/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Comune di Limone Piemonte, Sevizio Tecnico Urbanistica – Edilizia privata – Sportello Unico per l'Edilizia, prot. n. 8404/2022 del 04.10.2022, notificato alla ricorrente in data 27.10.2022, avente ad oggetto: “Annullamento d'ufficio in autotutela a norma dell'art. 21 nonies L. 7.8.1990 n. 241 della licenza di costruire 12.8.1968 N. 518, certificato di abitabilità 411 del 04.10.1972, delle concessioni edilizie 17.8.1982 N. 20, 4.8.1968 N. 22, 7.4.1987 N. 4 e dei permessi di costruire in sanatoria 28.10.2004 NN. 177 e 178”; - di ogni altro atto antecedente, successivo, o comunque connesso a quello impugnato, anche non conosciuto dalla ricorrente; nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Sig.ra Laura Ragogna, conseguenti all'adozione dell'atto impugnato, e consistenti nella lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto dalla ricorrente nella legittimità dei titoli edilizi annullati in autotutela. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente il 7.11.2025: - dell'ordinanza del Comune di Limone Piemonte n. 30 del 26.08.2025, avente ad oggetto “Ordinanza del responsabile del servizio tecnico urbanistica-edilizia privata demolizione parziale fabbricato autorimesse a ridosso del torrente Vermenagna, condominio San Carlo”, con la quale è stato ordinato, fra l’altro, «ai proprietari delle unità immobiliari di provvedere entro e non oltre giorni 90 (novanta) dal ricevimento della presente all’esecuzione della demolizione relativamente alle parti di fabbricato illegittimamente realizzate interessate dal dissesto statico del locale destinato ad autorimesse/spazi auto, a confine con il Torrente Vermenagna in fascia di rispetto di assoluta inedificabilità meglio individuate nella cartografia allegata»; - di ogni altro atto antecedente, successivo, o comunque connesso a quello impugnato, anche non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi relativi al Condominio San Carlo e successiva ordinanza di demolizione parziale delle opere ricadenti nella fascia di rispetto idraulico del torrente Vermenagna
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 4 ottobre 2022 con cui erano stati annullati in autotutela i titoli edilizi rilasciati tra il 1968 e il 2004 per la costruzione e le successive trasformazioni del Condominio San Carlo, nonché, con motivi aggiunti, l'ordinanza di demolizione parziale del 26 agosto 2025. Il Comune aveva fondato gli atti sulla collocazione del fabbricato a distanza inferiore a dieci metri dal ciglio della sponda del torrente Vermenagna, in violazione dell'art. 96, comma 1, lett. f), r.d. 523/1904, e sulla necessità di salvaguardare il corretto deflusso delle acque, anche alla luce dei danni provocati dall'esondazione del 2 ottobre 2020. Nel ricorso introduttivo sono stati dedotti: violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 per l'eccessivo tempo trascorso dal rilascio dei titoli, irragionevolezza e lesione dell'affidamento; disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione in relazione alla presenza di altri manufatti nella fascia fluviale; difetto di istruttoria, mancata partecipazione e mancata ponderazione degli interessi dei proprietari, nonché violazione dei principi di buon andamento, leale collaborazione e buona fede. È stato chiesto anche il risarcimento dei danni da lesione dell'affidamento, quantificati in relazione al valore dell'immobile e ai costi di ristrutturazione. Con i motivi aggiunti sono stati dedotti, rispetto all'ordinanza di demolizione, perplessità, ambiguità, contraddittorietà e difetto di motivazione quanto ai destinatari e al contenuto dell'ordine; erroneità e incertezza dei richiami agli artt. 31, 38 e 41 d.P.R. 380/2001; difetto di istruttoria, mancata considerazione dell'affidamento dei proprietari e dei pregiudizi loro imposti; nonché invalidità derivata dai vizi del provvedimento di autotutela. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative all'annullamento d'ufficio, all'ordinanza di demolizione e alla domanda risarcitoria. Ha accolto l'eccezione del Comune e dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio ha applicato l'art. 143, lett. a), r.d. 1775/1933, secondo cui spettano alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge contro provvedimenti definitivi dell'amministrazione in materia di acque pubbliche. Secondo il criterio dell'incidenza elaborato dalla giurisprudenza, la giurisdizione del giudice specializzato sussiste quando l'atto incide in modo diretto e immediato, e non meramente occasionale, sul regime delle acque pubbliche, anche se adottato da un'amministrazione diversa da quella preposta istituzionalmente al settore e per finalità edilizie o più generali. Tale criterio comprende i provvedimenti riguardanti divieti di edificazione posti a tutela del libero deflusso delle acque e della sicurezza idraulica. Nel caso concreto, sia l'annullamento in autotutela dei titoli edilizi sia l'ordinanza di demolizione erano direttamente fondati sulla violazione della fascia di rispetto idraulico di dieci metri prevista dall'art. 96, comma 1, lett. f), r.d. 523/1904 e sulla necessità di salvaguardare il deflusso del torrente Vermenagna. La controversia è stata quindi devoluta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con possibilità di riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi, anche dello stesso TAR.
Norme richiamate
art. 143, lett. a), r.d. 1775/1933
appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche… i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche
La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ricorre quando il provvedimento impugnato incide direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche, anche se adottato da un'amministrazione non istituzionalmente preposta alla tutela delle acque.
art. 96, comma 1, lett. f), r.d. 523/1904
La disposizione stabilisce il limite di inedificabilità nella fascia di rispetto idraulico di dieci metri, la cui tutela è funzionale al regolare deflusso delle acque pubbliche e alla difesa dal rischio idraulico.
art. 11 c.p.a.
In caso di difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta innanzi al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 21-nonies l. 241/1990
È richiamato quale base normativa del provvedimento comunale di annullamento d'ufficio, ma la relativa legittimità non è stata esaminata dal TAR per il difetto di giurisdizione.
artt. 31, 38 e 41 d.P.R. 380/2001
Sono stati richiamati nei motivi aggiunti in relazione all'ordinanza di demolizione, ma le censure sulla loro applicazione non sono state esaminate nel merito.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste quando il provvedimento amministrativo impugnato incide in modo diretto e immediato, e non meramente occasionale, sul regime delle acque pubbliche, anche se l'atto è adottato da un'amministrazione diversa da quella istituzionalmente competente in materia di acque e per finalità edilizie o comunque ulteriori rispetto alla tutela del demanio idrico.
- Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i provvedimenti che impongono o fanno rispettare divieti di edificazione posti a tutela del libero deflusso delle acque pubbliche e della sicurezza idraulica, compresi l'annullamento di titoli edilizi e gli ordini di demolizione relativi a opere realizzate nella fascia di rispetto idraulico.
- Il criterio dell'incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche prevale sulla qualificazione formale dell'atto come provvedimento edilizio: per determinare la giurisdizione rilevano la funzione concreta dell'atto e il bene pubblico immediatamente tutelato.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda può essere riproposta davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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