Sentenza n. 14250/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - del verbale redatto nella seduta del 19 aprile 2023, nei locali della Corte di Appello di Roma, Via Varisco 3/5, con la quale la ricorrente non è stata ammessa alla seconda prova orale con il punteggio di 15/30, con contestuale ammissione diretta della ricorrente alla seconda prova orale, o, in subordine, la ripetizione della prima prova orale con valutazione di altra Sottocommissione, nel rispetto delle procedure e delle norme di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità del verbale né sono stati valutati i motivi sostanziali relativi alla prova d'esame. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito della controversia.
Atto impugnato: verbale della commissione d'esame che non aveva ammesso la candidata alla seconda prova orale, attribuendole il punteggio di 15/30
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale relativo alla prima prova orale dell'esame di avvocato, contestando la mancata ammissione alla seconda prova orale e chiedendo, in via principale, l'ammissione diretta e, in subordine, la ripetizione della prima prova orale davanti a una diversa sottocommissione, nel rispetto delle procedure e delle norme di legge. Successivamente, con nota depositata il 5 marzo 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione della controversia in presenza della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato svolta da remoto.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando non emergano ragioni per discostarsene, determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il giudizio è definito esclusivamente in rito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in considerazione delle modalità di definizione della controversia.
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