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Sentenza

Sentenza n. 2442/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di euro 500,00 sulla carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 763/2024, passata in giudicato il 24 dicembre 2025, che aveva condannato l’amministrazione all’accreditamento di euro 500,00 a titolo di carta del docente. Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, essendo stata notificata all’amministrazione la sentenza in data 8 gennaio 2025. La ricorrente ha chiesto anche la corresponsione degli interessi sulla sorte capitale, assumendo che tale accessorio fosse stato liquidato nella sentenza civile.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza nei confronti di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e ha verificato il rispetto del termine dilatorio e degli ulteriori presupposti processuali. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha accolto la domanda principale, ordinando all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento di euro 500,00 sulla carta del docente entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stata respinta la domanda relativa agli interessi, poiché la sentenza ottemperanda non conteneva alcuna statuizione in materia e il giudice dell’ottemperanza non può estendere il contenuto del titolo esecutivo. È stato nominato, per l’eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte interessata e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Le spese sono state compensate in ragione dell’accoglimento parziale.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di chiedere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    La proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    accredito della cd. “carta del docente”

    Costituisce il riferimento normativo del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziario.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina sull’assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta può essere applicata analogicamente anche nei giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne pecuniarie.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione obbligata non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve verificare il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 e gli ulteriori presupposti di proponibilità dell’azione.
  • L’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine determinato e di nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve rispettare i limiti oggettivi del giudicato e non può riconoscere accessori, quali gli interessi, non contemplati dal titolo esecutivo.
  • La disciplina relativa all’assenza di un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche ad altri giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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