Sentenza n. 1764/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Comune di Limone Piemonte, prot. n. 8404 del 4 ottobre 2022 (conosciuto il 21 ottobre 2022), avente ad oggetto “Annullamento d'ufficio in autotutela a norma dell'art. 21 nonies l. 7.8.1990 n. 241 della licenza di costruzione 12.8.1968 n.518, certificato di abitabilità 411 del 04.10.1972, delle concessioni edilizie 17.8.1982 n. 20, 4.8.1986 n. 22, 7.4.1987 n. 4 e dei permessi di costruire in sanatoria 28.10.2004 nn. 177 e 178”; - di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato in via principale, ivi espressamente comprendendo, ove occorra, la nota del Comune di Limone Piemonte prot. n. 7526 del 15 ottobre 2021 di comunicazione di avvio del procedimento; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla società ricorrente il 20.11.2025: - dell’Ordinanza n. 30 del 26 agosto 2025, con cui il Comune di Limone Piemonte ha ingiunto al Condominio San Carlo ed ai proprietari delle unità immobiliari interessate di provvedere alla “demolizione relativamente alle parti di fabbricato illegittimamente realizzate interessate al dissesto statico del locale destinato ad autorimesse/spazi auto, a confine con il Torrente Vermenagna in fascia di rispetto di assoluta inedificabilità meglio individuate nella cartografia allegata”; - di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e/o comunque connesso con quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi relativi a un fabbricato realizzato entro la fascia di rispetto idraulico del torrente Vermenagna e successiva ordinanza di demolizione della porzione interessata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale che, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, aveva annullato d’ufficio la licenza edilizia, il certificato di abitabilità, le concessioni edilizie e i permessi di costruire in sanatoria relativi al complesso condominiale, ritenendo l’edificio realizzato a distanza inferiore a dieci metri dal ciglio della sponda del torrente Vermenagna, in violazione dell’art. 96, comma 1, lett. f), r.d. 523/1904. Sono stati dedotti: violazione del principio del contrarius actus, mancata consultazione della Commissione edilizia e omissione di un parere ritenuto obbligatorio; violazione degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990, per difetto dei presupposti dell’autotutela, insufficiente comparazione tra interesse pubblico e affidamento maturato in ragione del tempo trascorso, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e ingiustizia manifesta; violazione dell’art. 3 Cost. e del principio di uguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ad altri manufatti presenti nella fascia dei dieci metri. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un’ordinanza di demolizione della porzione del fabbricato insistente sulla fascia di rispetto idraulico. La società ha impugnato tale ordinanza con motivi aggiunti, deducendo invalidità derivata dall’illegittimità dell’annullamento dei titoli, violazione degli artt. 31 e 38 d.P.R. 380/2001 — sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi l’art. 38, relativo all’annullamento del permesso di costruire, e non l’art. 31 — nonché violazione delle garanzie partecipative e del giusto procedimento, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, perplessità e contraddittorietà dell’ordinanza.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative all’autotutela edilizia, alla demolizione, alla partecipazione procedimentale, alla motivazione o alla disparità di trattamento. Ha accolto l’eccezione del Comune relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando l’art. 143, lett. a), r.d. 1775/1933, che attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la cognizione sui ricorsi contro provvedimenti amministrativi definitivi in materia di acque pubbliche. Secondo il criterio dell’incidenza, elaborato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la giurisdizione del giudice specializzato sussiste quando l’atto incide direttamente e immediatamente, e non solo occasionalmente, sul regime delle acque pubbliche, anche se adottato da un’autorità diversa da quella preposta istituzionalmente al settore e anche se formalmente riconducibile all’esercizio di poteri edilizi. Il Collegio ha ritenuto che sia l’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi sia l’ordinanza di demolizione fossero direttamente finalizzati a tutelare il libero deflusso delle acque del torrente e la sicurezza idraulica, in relazione al divieto assoluto di edificazione nella fascia di dieci metri previsto dall’art. 96, comma 1, lett. f), r.d. 523/1904. La controversia è stata quindi dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la presenza di precedenti giurisprudenziali difformi, anche dello stesso TAR.
Norme richiamate
art. 143, lett. a), r.d. 1775/1933
appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche… i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche
Attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la cognizione dei ricorsi contro provvedimenti amministrativi definitivi che incidono direttamente sul regime delle acque pubbliche.
art. 96, comma 1, lett. f), r.d. 523/1904
Prevede il divieto di edificazione nella fascia di rispetto di dieci metri dai corsi d’acqua; la sua applicazione, quando è diretta a garantire il libero deflusso delle acque e la sicurezza idraulica, radica la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria.
art. 21-nonies l. 241/1990
È richiamato quale base del provvedimento comunale di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi, ma le relative censure non sono state esaminate per difetto di giurisdizione.
art. 38 d.P.R. 380/2001
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere che, in caso di annullamento del permesso di costruire, l’ordinanza avrebbe dovuto seguire il regime previsto per gli interventi eseguiti sulla base di un titolo annullato; la questione non è stata esaminata.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste quando il provvedimento amministrativo incide direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche, anche se l’atto è adottato da un’amministrazione diversa da quella istituzionalmente competente in materia di acque e persegue formalmente finalità edilizie o urbanistiche.
- Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie concernenti titoli edilizi, annullamenti d’ufficio e ordinanze di demolizione relativi a opere collocate nella fascia di rispetto idraulico, quando tali atti siano motivati dalla necessità di garantire il libero deflusso delle acque pubbliche e la sicurezza idraulica.
- Il criterio per individuare la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è l’incidenza sostanziale dell’atto sul regime delle acque pubbliche, non la qualificazione formale del provvedimento né l’autorità amministrativa che lo ha emanato.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la domanda può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
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