Sentenza n. 2443/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della procedura selettiva per titoli e degli atti consequenziali, nonché successive procedure di conferimento di incarichi, stabilizzazione, ricognizione del personale e progressione verticale
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato alla selezione pubblica per soli titoli indetta nel 2022 dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per la formazione di graduatorie finalizzate al conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, risultando collocata in posizione utile nella graduatoria approvata e successivamente rettificata. Ha impugnato la deliberazione con cui l'Azienda aveva revocato la procedura e gli atti successivi, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 1 e 7 della l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria e motivazione e l'omesso avvio del procedimento nei confronti dei candidati utilmente collocati. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 3 e 21-quinquies della l. n. 241/1990, dell'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 24 della l. n. 150/2009, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, illogicità, contraddittorietà, violazione del legittimo affidamento e dei principi di buona fede, sostenendo che mancassero sopravvenuti motivi di pubblico interesse e che l'Amministrazione non avesse bilanciato l'interesse pubblico con l'affidamento dei candidati. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato l'indizione di una nuova selezione per un incarico di collaboratore amministrativo, deducendo l'illegittimità derivata dalla revoca e vizi propri dell'atto. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato il riavvio della procedura di stabilizzazione, l'avviso di ricognizione del personale ai fini della stabilizzazione e la selezione interna per progressioni verticali, deducendo illegittimità derivata, violazione della disciplina sulla stabilizzazione e della riserva di accesso dall'esterno, nonché violazione dell'art. 20 del CCNL Comparto Sanità e dell'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001. L'Azienda ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha sostenuto la legittimità della revoca, fondata sulle istanze di revisione della graduatoria, sulla procedura di stabilizzazione, sull'esigenza di evitare ulteriore precariato e sulla clausola dell'avviso che consentiva proroga, sospensione o revoca.
La decisione
Il TAR ha affermato la propria giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse l'esercizio di un potere autoritativo di organizzazione e riesame relativo a una procedura pubblica comparativa, con valutazione dei titoli e formazione di una graduatoria, anche se finalizzata a eventuali incarichi a tempo determinato. Il ricorso introduttivo è stato rigettato. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non ha determinato l'illegittimità della revoca, poiché questa riguardava un avviso pubblico e una procedura selettiva di natura generale; inoltre, la ricorrente non aveva ancora ricevuto l'invito a prendere servizio né stipulato il contratto, sicché la sua posizione era una mera aspettativa qualificata e non una posizione consolidata. Nel merito, il giudice ha ritenuto legittima la revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990: l'Amministrazione aveva indicato ragioni organizzative e di pubblico interesse, quali le ulteriori istanze di revisione, la pendenza della stabilizzazione del personale precario, l'esigenza di evitare ulteriore precariato e la clausola di riserva dell'avviso. La motivazione, pur sintetica, non era apparente. La persistenza del fabbisogno di personale non impediva la revoca, poiché l'Amministrazione poteva modificare lo strumento organizzativo per soddisfarlo. La collocazione utile in graduatoria non costituiva un vincolo assoluto all'assunzione né fondava un affidamento pienamente tutelabile. Le censure relative alla regola del concorso pubblico e alla riserva di accesso dall'esterno non incidevano direttamente sulla revoca, non avendo questa disposto stabilizzazioni o progressioni. I primi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'atto impugnato era stato ritirato dall'Amministrazione. I secondi motivi aggiunti sono stati dichiarati in parte inammissibili e, per la restante parte, rigettati. Il TAR ha escluso un rapporto di presupposizione necessaria tra la revoca della procedura originaria e gli atti successivi di stabilizzazione, ricognizione e progressione verticale, qualificati come espressione di procedimenti autonomi, con differenti presupposti, destinatari e finalità. Le censure proprie sono state dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione e interesse, poiché la ricorrente non apparteneva alle platee destinatarie delle procedure, non vi partecipava e vantava soltanto un interesse mediato e strumentale. In ogni caso, tali censure sono state ritenute infondate, non emergendo vizi macroscopici nelle scelte organizzative dell'Azienda. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra le norme poste a fondamento della censura relativa alla partecipazione procedimentale; la censura è stata respinta.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto, poiché la motivazione della revoca, pur sintetica, non era apparente.
art. 7 l. 241/1990
Non imponeva la comunicazione individuale di avvio del procedimento di ritiro di un avviso pubblico e di una procedura selettiva generale, in assenza di posizioni individuali consolidate.
art. 13 l. 241/1990
La disciplina della partecipazione non si applica ai procedimenti diretti all'emanazione di atti amministrativi generali; tale regola è stata estesa al ritiro di una procedura selettiva non ancora sfociata nella costituzione di rapporti individuali.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Consente la revoca di una procedura selettiva prima della costituzione di posizioni consolidate, quando sussistano ragioni organizzative o di pubblico interesse non manifestamente illogiche, arbitrarie o pretestuose.
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
Richiamato in relazione alla riserva di accesso dall'esterno e alle progressioni verticali; le relative censure sono state dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione e interesse e comunque ritenute infondate.
art. 97 Cost.
Il principio del concorso pubblico non impedisce, di per sé, la revoca di una procedura per eventuali incarichi a tempo determinato non ancora sfociata nella costituzione di rapporti di lavoro.
art. 24 l. 150/2009
Richiamato dalla ricorrente tra i parametri della censura sulla copertura del fabbisogno e sulla riserva di accesso dall'esterno; la censura non è stata accolta.
art. 15-octies d.lgs. 502/1992
Costituiva la base normativa della procedura per il conferimento di un incarico di collaboratore amministrativo successivamente ritirata; l'impugnazione è stata dichiarata improcedibile.
art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021
Richiamato quale fondamento dell'avviso di ricognizione del personale ai fini dell'eventuale stabilizzazione; l'atto è stato considerato parte di un procedimento autonomo rispetto alla selezione revocata.
art. 20 CCNL Comparto Sanità
Richiamato in relazione alla selezione interna per progressioni verticali; la ricorrente, estranea alla platea dei destinatari, non era legittimata a contestarne direttamente la disciplina.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, una procedura pubblica comparativa con valutazione dei titoli, regole predeterminate e formazione di una graduatoria integra una procedura concorsuale rilevante per la giurisdizione amministrativa anche quando sia finalizzata soltanto al conferimento di incarichi temporanei o eventuali.
- Il ritiro di un avviso pubblico o di una procedura selettiva di carattere generale non richiede, di regola, la comunicazione individuale di avvio del procedimento ai partecipanti, quando non siano ancora sorte posizioni individuali consolidate mediante chiamata in servizio, stipulazione del contratto o altro atto costitutivo del rapporto.
- La collocazione utile in una graduatoria destinata al conferimento di incarichi eventuali e a tempo determinato attribuisce un'aspettativa qualificata, ma non un diritto all'assunzione né una posizione consolidata che impedisca la revoca della procedura.
- La revoca di una procedura selettiva è legittima quando l'Amministrazione espliciti ragioni organizzative o di pubblico interesse, anche consistenti nella scelta di una diversa modalità di copertura del fabbisogno, purché tali ragioni non siano manifestamente illogiche, arbitrarie, pretestuose o affette da travisamento o sviamento.
- La permanenza del fabbisogno di personale non rende di per sé illegittima la revoca di una procedura: l'esigenza di personale e la scelta dello strumento giuridico-organizzativo per soddisfarla sono piani distinti.
- Chi non appartiene alla platea dei destinatari e non partecipa a procedure di stabilizzazione o progressione verticale non è legittimato a impugnarle per ottenere indirettamente la riattivazione di una precedente graduatoria; l'interesse deve essere personale, concreto e attuale, non meramente mediato o strumentale.
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