Cassazione Civile, Ordinanza n. 02737/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2008, emesso a seguito di PVC per gli anni 2007-2009, con il quale l'Ufficio aveva assoggettato a IVA prestazioni rese in Italia a due società inglesi in occasione di gare automobilistiche svoltesi a Monza e Imola. La contribuente sosteneva, in sintesi, che le operazioni fossero complesse e inscindibili, comprendenti da un lato la partecipazione alle competizioni con cessione esclusiva dei diritti commerciali a una società e, dall'altro, attività di assistenza e consulenza tecnica e organizzativa verso l'altra società; deduceva inoltre che il criterio di territorialità dovesse essere quello del committente/soggetto passivo estero, che non vi fosse consumatore finale italiano quale base imponibile, che la determinazione forfetaria dell'imponibile fosse illegittima e che dovessero essere disapplicate le sanzioni per obiettiva incertezza interpretativa. Nel ricorso per cassazione denunciava violazione dell'art. 7, comma 4, lett. b), DPR n. 633/1972 in relazione all'art. 9, n. 2, lett. c), primo trattino, della Sesta Direttiva, insistendo sulla natura complessa delle prestazioni, sulla loro tassazione secondo il criterio della committenza e sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso nella parte centrale e ha dichiarato inammissibile la censura finale sul metodo di calcolo dell'imponibile per difetto di decisività. Ha affermato che le prestazioni rese dalla società devono qualificarsi come prestazioni di servizi sportivi e, per tale tipologia, la disciplina applicabile è quella speciale del luogo di esecuzione: essendo le gare svolte in Italia, le prestazioni sono imponibili in Italia, a prescindere dal domicilio del committente estero. Ha inoltre escluso che tali prestazioni possano essere assimilate a servizi complessi per applicare il criterio della committenza, rilevando che la contribuente non aveva dato adeguato conto delle singole obbligazioni contrattuali né della pretesa inscindibilità funzionale delle prestazioni. È stata anche respinta, in sostanza, la richiesta di rinvio pregiudiziale, ritenuta generica e non necessaria, poiché la lettura adottata dalle norme interne risultava già conforme al diritto unionale. Il ricorso è stato quindi respinto/in parte dichiarato inammissibile, con conferma della pretesa fiscale.
Norme richiamate
norma posta a base della rettifica della dichiarazione IVA mediante avviso di accertamento.
art. 7, comma 3, DPR n. 633 del 1972
regola generale di territorialità dei servizi, fondata sul domicilio del prestatore.
art. 7, comma 4, lett. b), DPR n. 633 del 1972
per le prestazioni di servizi sportivi, il criterio decisivo è il luogo in cui la prestazione è materialmente eseguita; il domicilio del prestatore è irrilevante.
art. 7, comma 4, lett. d), DPR n. 633 del 1972
disposizione evocata dalla ricorrente per sostenere l'applicazione del criterio della committenza a prestazioni diverse da quelle sportivi; la Corte la distingue dalle prestazioni sportive.
art. 7, comma 4, lett. f), DPR n. 633 del 1972
richiamata per spiegare che alcune prestazioni sono tassate in base al luogo di utilizzazione, ma non quelle sportive.
art. 3, comma 2, n. 2), DPR n. 633/72
invocato dalla ricorrente per qualificare la rinuncia allo sfruttamento dei diritti commerciali come prestazione di servizio.
art. 40, comma 9, D.L. n. 331 del 1993
norma richiamata nelle fatture per indicare non imponibilità intracomunitaria; la Corte osserva che la fattispecie riguarda servizi sportivi imponibili in Italia, non prestazioni intracomunitarie non imponibili.
art. 41, comma 1, lett. a), D.L. n. 331 del 1993
citata solo per rilevare l'erronea iniziale indicazione in fattura, poi corretta; la norma riguarda cessioni intracomunitarie di beni, non servizi.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 9, n. 2, lett. c), primo trattino, della VI Direttiva CE
per i servizi culturali, artistici e sportivi, il luogo della prestazione è quello in cui la prestazione è materialmente eseguita.
art. 234, comma 3, del Trattato
richiamato dalla ricorrente per chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
Massime di principio
- Le prestazioni di servizi sportivi sono soggette a una disciplina speciale di territorialità: ai fini IVA rileva il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite, non il domicilio del prestatore né, in via generale, quello del committente.
- La qualificazione di una prestazione come "sportiva" esclude l'applicazione analogica di regole pensate per altre categorie di servizi, comprese quelle incentrate sul criterio della committenza o dell'utilizzazione.
- Per sostenere che più attività integrino un'unica prestazione complessa tassabile secondo una disciplina diversa da quella speciale, la parte deve indicare con precisione le singole obbligazioni contrattuali e dimostrare la loro effettiva inscindibilità funzionale e tecnica.
- La censura contro il metodo di determinazione dell'imponibile è inammissibile se non indica un criterio alternativo giuridicamente corretto e non dimostra, in concreto, che l'imposta accertata sia superiore a quella effettivamente dovuta.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la soluzione della controversia deriva da un'interpretazione della norma interna già coerente con il corrispondente precetto unionale e la questione prospettata sia generica o meramente assertiva.
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