Sentenza del 04/03/2015 n. 4301 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato l'avviso di accertamento IRPEG e ILOR relativo al periodo 1 gennaio-30 aprile 1997. L'accertamento recuperava a tassazione un credito IRPEG di lire 344.268.000, composto da lire 293.303.000 per crediti d'imposta non spettanti, collegati a dividendi ritenuti fittizi, e da lire 51.965.000 per ritenute alla fonte non spettanti sui medesimi dividendi. L'Agenzia ha contestato, tra l'altro, che l'avviso fosse adeguatamente motivato mediante rinvio al processo verbale di constatazione notificato alla società e che la CTR non avesse esaminato gli elementi probatori indicati dall'Ufficio sulla natura fittizia delle operazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che l'avviso di accertamento potesse essere motivato mediante rinvio a un PVC regolarmente notificato, senza necessità di riportare tutte le prove o allegare la documentazione relativa ad accertamenti svolti nei confronti di società terze, soprattutto considerando che il medesimo soggetto ricopriva ruoli di amministrazione e controllo nelle società coinvolte. Ha inoltre rilevato che la CTR non aveva esaminato gli specifici elementi di prova e le spiegazioni dell'Ufficio riguardo alla presunta catena di dividendi fittizi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione. Non vi è stata una decisione definitiva sulla debenza delle imposte.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di contestarne efficacemente l'esistenza e l'ammontare. Il rinvio a un PVC regolarmente notificato può soddisfare tale obbligo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
l'avviso di accertamento [...] soddisfa l'obbligo di motivazione [...] ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali
L'avviso ha natura di provocatio ad opponendum: non deve necessariamente contenere tutte le prove dell'accertamento, ma deve fornire al contribuente gli elementi essenziali per comprendere e contestare la pretesa fiscale.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione della legge, in particolare delle regole sulla motivazione dell'avviso di accertamento.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per denunciare l'omesso esame e l'insufficiente motivazione su fatti decisivi, poiché la CTR non aveva valutato gli elementi probatori indicati dall'Agenzia.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere validamente motivato per relationem mediante rinvio a un PVC previamente notificato al contribuente, purché il documento consenta di comprendere gli elementi essenziali della pretesa.
- L'Amministrazione non è necessariamente tenuta a riportare nell'avviso tutte le prove raccolte né ad allegare ogni documento richiamato, se il contribuente dispone già degli elementi sufficienti per difendersi.
- La conoscenza effettiva o presumibile della documentazione può essere particolarmente rilevante quando il contribuente o i suoi amministratori hanno avuto ruoli nelle società oggetto delle verifiche collegate.
- Il giudice tributario deve esaminare concretamente gli elementi probatori e le deduzioni dell'Ufficio: una motivazione meramente assertiva sull'assenza di prova può comportare la cassazione della sentenza.
- La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria dell'Amministrazione sul merito dell'imposta: la controversia deve essere nuovamente esaminata dal giudice di rinvio.
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