Cassazione Civile, Ordinanza n. 02080/2026 del 31/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto l’ammissione al passivo della procedura concorsuale, in via privilegiata, per differenze retributive asseritamente dovute perché, pur formalmente inquadrato nell’area A, posizione A2, aveva svolto sin dall’inizio del rapporto mansioni di autista-soccorritore che riteneva riconducibili all’area B, posizione B1, secondo la contrattazione collettiva applicabile. Il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva rigettato la domanda dopo un giudizio trifasico sulle declaratorie contrattuali e sulle mansioni in concreto svolte. Con il ricorso per cassazione si denunciava violazione e falsa applicazione di norme processuali e collettive, lamentando che il giudice di merito non avesse rispettato il vincolo derivante dall’ordinanza di rinvio, non avesse correttamente individuato e comparato i contratti collettivi rilevanti ratione temporis, avesse omesso il corretto giudizio di equivalenza tra area A e area B e avesse erroneamente attribuito al lavoratore caratteristiche di autonomia e responsabilità proprie dell’area C. Il ricorrente invocava anche l’art. 36 Cost. e alcuni atti amministrativi regionali, sostenendo che la qualifica di autista-soccorritore conseguita tramite corso e deliberazioni regionali dovesse incidere sull’inquadramento e sul trattamento economico.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha respinto il ricorso. Ha osservato che il Tribunale aveva effettivamente esaminato le declaratorie dei CCNL rilevanti, aveva svolto il giudizio trifasico richiesto e aveva motivato in modo coerente che le attività dedotte erano di mero supporto al personale sanitario, prive dell’autonomia decisionale e della responsabilità del risultato proprie dell’area B. Ha inoltre affermato che la contrattazione collettiva integrativa non poteva, in ogni caso, discostarsi legittimamente dalla disciplina del CCNL di riferimento, che il precedente giurisprudenziale invocato non conduceva a soluzioni diverse e che gli atti amministrativi regionali non potevano alterare l’assetto delle declaratorie contrattuali. Non sono state liquidate spese per mancanza di attività difensiva dell’intimato; è stato invece dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
la censura di legittimità era formulata come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che in concreto tendesse a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto e delle risultanze istruttorie.
norma posta a fondamento dell’opposizione allo stato passivo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa.
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
la domanda di differenze retributive per mansioni superiori richiede la verifica delle mansioni concretamente svolte e la loro riconducibilità alle mansioni di inquadramento o a quelle superiori.
art. 12 del c.c.n.i. della Croce Rossa Italiana del 20 febbraio 2009
non ha determinato una trasposizione di figure professionali da un’area all’altra né uno scivolamento automatico degli inquadramenti; ha invece enucleato un nuovo profilo per assunzioni successive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrendone i presupposti processuali, comporta il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’esito del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio sulle mansioni superiori, il giudice deve confrontare in modo effettivo le declaratorie contrattuali applicabili e le attività concretamente svolte, verificando autonomia, responsabilità e collocazione funzionale delle mansioni.
- La contrattazione collettiva integrativa non può legittimamente derogare in peius o alterare l’assetto delle declaratorie fissato dal contratto collettivo di riferimento.
- La qualificazione di un’attività come mansione superiore non può fondarsi su qualifiche o corsi regionali o su atti amministrativi, se questi non incidono sulla struttura delle declaratorie contrattuali applicabili.
- Quando il giudice di merito applica correttamente il giudizio trifasico e motiva sulla prevalenza di attività di mero supporto, il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.
- In materia di inquadramento e differenze retributive nel pubblico impiego contrattualizzato, la verifica della corrispondenza tra mansioni svolte e declaratoria superiore resta centrale rispetto a qualsiasi automatismo derivante da denominazioni professionali o da successive evoluzioni della classificazione.
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