Cassazione Civile, Ordinanza n. 02082/2026 del 31/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto l'ammissione al passivo, in via privilegiata, per differenze retributive sostenendo di avere svolto, sin dall'inizio del rapporto e poi in continuità, mansioni di autista soccorritore e successivamente di soccorritore di prossimità, pur essendo inquadrato nell'area A, posizione A2, mentre le attività concretamente svolte sarebbero state riconducibili all'area B, posizione B1, secondo il c.c.n.l. applicabile. Il Tribunale di Roma, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, ha nuovamente rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo che le mansioni descritte fossero solo di supporto al personale sanitario, prive di autonomia decisionale e di responsabilità sul risultato, quindi non superiori. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme collettive richiamate e dell'art. 36 Cost., lamentando che il Tribunale non avrebbe rispettato il vincolo conformativo della precedente ordinanza di rinvio, non avrebbe individuato correttamente tutta la contrattazione rilevante e non avrebbe svolto adeguatamente il giudizio trifasico sulla comparazione tra area A e area B; inoltre sosteneva che la giurisprudenza di legittimità già qualificasse l'autista soccorritore nell'area B e che fossero state ignorate le delibere regionali di formazione e qualifica professionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che il Tribunale aveva esaminato le declaratorie collettive rilevanti e che la mancata specifica considerazione della contrattazione integrativa non era decisiva, non potendo essa derogare alla disciplina collettiva di riferimento. Ha poi chiarito che il precedente citato dal ricorrente non comportava il trasferimento automatico degli autisti già inquadrati in area A in area B, ma soltanto la creazione di un nuovo profilo per le assunzioni successive; per la domanda di superiore inquadramento resta invece necessario accertare in concreto le mansioni svolte. Quanto al merito, la Corte ha reputato correttamente eseguito il giudizio trifasico dal Tribunale, che aveva comparato le declaratorie, ricostruito le attività allegate e concluso che esse erano di mero supporto, senza autonomia decisionale né responsabilità sul risultato, quindi non riconducibili all'area B. È stato ritenuto inconferente anche il richiamo alle delibere regionali. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stata dedotta la violazione/falsa applicazione di legge quale vizio del ricorso per cassazione
norma posta a base dell'opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
la Corte ribadisce che la domanda impone l'accertamento in concreto delle mansioni effettivamente svolte e della loro riconducibilità o meno all'inquadramento o a mansioni superiori
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato
art. 13 del CCNL - quadriennio normativo 1998-2001 - sottoscritto il 16 febbraio 1999
richiamato dal ricorrente come fonte della classificazione professionale
art. 10 del CCNL - quadriennio normativo 2002-2005 - sottoscritto il 09 ottobre 2003
richiamato dal ricorrente come fonte contrattuale rilevante
art. 6 del CCNL - quadriennio normativo 2006-2009 - sottoscritto il 01 ottobre 2007
richiamato dal ricorrente come fonte contrattuale rilevante
art. 12 del Contratto Integrativo del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 - sottoscritto il 18 febbraio 2009
la Corte, richiamando un precedente, afferma che non aveva effetto traspositivo di figure professionali da un'area all'altra, ma solo di istituzione di un nuovo profilo per future assunzioni
artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo di Croce Rossa Italiana 1998-2001 - sottoscritto il 14 novembre 2001
richiamati dal ricorrente come fonti della classificazione professionale
Massime di principio
- Nella domanda di riconoscimento di mansioni superiori, il giudice deve confrontare le declaratorie contrattuali applicabili e verificare in concreto se le attività svolte dal lavoratore presentino i tratti qualificanti del livello superiore, secondo un giudizio comparativo articolato e non meramente assertivo.
- La contrattazione integrativa non può derogare alla disciplina collettiva di riferimento in modo da alterare l'assetto delle declaratorie; eventuali previsioni integrative vanno lette in coerenza con il contratto collettivo principale.
- Il riconoscimento di un nuovo profilo professionale in sede collettiva non comporta automaticamente la trasposizione in quel profilo dei lavoratori già inquadrati in livelli diversi, soprattutto quando il nuovo assetto sia destinato alle sole assunzioni successive.
- Per l'accertamento del superiore inquadramento non rileva la sola qualifica formale o la formazione professionale acquisita, ma l'effettivo contenuto delle mansioni espletate e la loro riconducibilità alla declaratoria contrattuale invocata.
- È legittimo negare il superiore inquadramento quando le attività risultino di mero supporto, prive di autonomia decisionale e di responsabilità sul risultato, se tali elementi sono invece richiesti dalla declaratoria del livello superiore.
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