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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02077/2026 del 31/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da domande proposte da due lavoratori assunti a termine nei confronti dell'ente datore di lavoro, volto in liquidazione coatta amministrativa, per ottenere l'accertamento del diritto alla stabilizzazione previsto dall'art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006. La Corte d'appello aveva ritenuto che solo uno dei due lavoratori avesse maturato il triennio richiesto entro la data rilevante del 28 settembre 2007, mentre per l'altro il requisito non risultava integrato. Il ricorrente principale ha censurato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 519, L. 296/2006 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare un contratto a termine stipulato il 13 marzo 2006, prorogato il 13 settembre 2007, e che tale proroga, intervenuta prima del 28 settembre 2007, avrebbe consentito il maturare del triennio utile alla stabilizzazione. L'ente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale nei confronti dell'altro lavoratore, ma quest'ultimo non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché la doglianza, formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto storico e della documentazione già esaminata dal giudice di merito; inoltre la censura difettava di specificità e di adeguata localizzazione degli atti e documenti richiamati. È stato dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale perché tardivo, essendo stato notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; la Corte ha inoltre rilevato che, trattandosi di cause scindibili o indipendenti, il ricorso incidentale tardivo non poteva estendere il giudizio a parti diverse da quelle che avevano proposto l'impugnazione principale. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato sia per il ricorso principale sia per quello incidentale.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 519, L. 296/2006

    norma invocata dal ricorrente per sostenere il diritto alla stabilizzazione dei lavoratori a termine; la Corte non ne offre una nuova interpretazione, ma rileva che la censura mira in sostanza a contestare l'accertamento di fatto sulla maturazione del requisito temporale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente insieme alla violazione di legge, ma la Corte osserva che la doglianza non evidenzia un errore nell'applicazione della regola processuale, bensì una richiesta di nuova valutazione dei fatti e dei documenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    il motivo è formalmente ricondotto al vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte lo riqualifica come contestazione di merito inammissibile in cassazione.

  • art. 327 c.p.c.

    è il termine semestrale oltre il quale il ricorso incidentale è stato ritenuto tardivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale e di quello incidentale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile sotto la veste della violazione di legge una censura che, in realtà, miri a ottenere la rivalutazione del fatto storico o della documentazione già apprezzata dal giudice di merito.
  • La deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede specificità: occorre indicare con precisione il fatto processuale o il documento decisivo, il luogo di produzione e il contenuto rilevante; un generico richiamo al fascicolo di parte non è sufficiente.
  • Quando la questione dipende dalla verifica di una proroga contrattuale o di altri elementi fattuali decisivi, la contestazione deve investire correttamente l'accertamento di merito e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
  • Nelle cause scindibili o indipendenti, il ricorso incidentale tardivo non può ampliare soggettivamente il giudizio né essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno impugnato in via principale.
  • Il ricorso incidentale proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. è inammissibile, anche se inserito nel controricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna della parte soccombente alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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