Cassazione Civile, Ordinanza n. 02079/2026 del 31/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva chiesto l’ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, in privilegio, per differenze retributive asseritamente dovute perché, pur formalmente inquadrata in area A, avrebbe svolto sin dall’inizio del rapporto e fino al 31 dicembre 2016 mansioni di autista soccorritore riconducibili all’area B, posizione B1, del contratto collettivo applicabile al personale non dirigente degli enti pubblici economici. Il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo che non fosse stata provata la prevalenza di mansioni superiori né, soprattutto, l’assunzione di responsabilità del risultato propria dell’area superiore. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice denunciava violazione e falsa applicazione di varie disposizioni contrattuali collettive e di norme di legge, sostenendo che il giudice di merito non avesse correttamente individuato la contrattazione applicabile ratione temporis e non avesse svolto il necessario procedimento trifasico di comparazione tra mansioni di fatto e declaratorie contrattuali. Contestava inoltre la mancata valorizzazione della qualifica di autista-soccorritore, del corso seguito, delle delibere regionali lombarde e dell’asserito inserimento in équipe, deducendo che tali elementi avrebbero dimostrato la riconducibilità delle mansioni all’area B. La resistente non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata considerazione di tutte le contrattazioni collettive succedutesi nel tempo, osservando che nel pubblico impiego privatizzato il giudice conosce d’ufficio il contratto collettivo e deve comunque confrontare mansioni dedotte e declaratorie applicabili. Ha però escluso che la decisione del Tribunale fosse viziata, perché il giudice di merito aveva correttamente ricostruito il contenuto delle aree A e B, aveva applicato in modo adeguato il giudizio trifasico e aveva fondato il rigetto sulla mancata prova della prevalenza delle mansioni superiori, con particolare riguardo alla responsabilità del risultato, elemento assente nell’area A. La Corte ha anche ritenuto inconferenti le delibere regionali richiamate, perché non idonee a modificare l’assetto delle declaratorie contrattuali. Le questioni sulla prescrizione sono state dichiarate assorbite. Nessuna statuizione sulle spese, perché la resistente non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata quale base dell’opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 36 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa retributiva per mansioni superiori
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dalla ricorrente in tema di adibizione a mansioni superiori nel pubblico impiego
art. 10 del CCNL quadriennio normativo 2002-2005
richiamato dalla ricorrente tra le fonti collettive applicabili ratione temporis
art. 13 del CCNL quadriennio normativo 1998-2001
richiamato dalla ricorrente tra le fonti collettive applicabili ratione temporis
artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo di Croce Rossa Italiana 1998-2001
richiamati dalla ricorrente tra le fonti collettive applicabili ratione temporis
art. 6 del CCNL quadriennio normativo 2006-2009
richiamato dalla ricorrente tra le fonti collettive applicabili ratione temporis
art. 12 del Contratto Integrativo del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009
richiamato dalla ricorrente tra le fonti collettive applicabili ratione temporis
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. Sez. L, 17/06/2024, n. 16766
richiamata per il principio secondo cui il giudice conosce d’ufficio il contratto collettivo nel pubblico impiego e deve confrontarlo con le mansioni dedotte
Cass. Sez. L, 26/09/2024, n. 25765
richiamata per confermare che i testi contrattuali del 1998-2001 e del 2006-2009 non presentano mutamenti sostanziali rilevanti ai fini della comparazione
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
richiamata per gli effetti processuali connessi all’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, in controversie relative a mansioni superiori, il giudice deve conoscere d’ufficio la contrattazione collettiva applicabile e confrontarla con le mansioni concretamente dedotte e con l’inquadramento formale.
- La verifica della pretesa economica per mansioni superiori richiede un giudizio comparativo tra attività svolte e declaratorie contrattuali, secondo un percorso che individui le differenze tra le aree o categorie e ne applichi i relativi tratti caratterizzanti.
- Se le mansioni dedotte sono solo in parte riconducibili al profilo superiore, il lavoratore deve provare la prevalenza qualitativa e quantitativa delle attività superiori rispetto a quelle proprie dell’inquadramento originario.
- Per integrare il diritto alle differenze retributive non basta allegare attività operative più ampie o un maggior coinvolgimento nell’équipe: occorre dimostrare anche l’elemento qualificante della responsabilità del risultato, quando questo sia previsto dalla declaratoria superiore.
- Atti o delibere amministrative regionali non possono alterare l’assetto delle qualifiche e delle declaratorie fissato dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto.
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