Cassazione Civile, Ordinanza n. 02081/2026 del 31/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto l’ammissione al passivo, in via privilegiata, per differenze retributive maturate per il dedotto svolgimento di mansioni superiori. Sosteneva di avere svolto, sin dall’inizio del rapporto instaurato con contratto a termine poi stabilizzato giudizialmente, mansioni di autista-soccorritore pur essendo inquadrato nell’area A, posizione A2, mentre le attività in concreto espletate sarebbero state riconducibili all’area B, posizione B1, secondo la contrattazione collettiva applicabile. Dopo un primo annullamento con rinvio, il Tribunale di Roma ha nuovamente rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo, sulla base delle declaratorie contrattuali, che le mansioni descritte fossero di mero supporto, prive di autonomia decisionale e di responsabilità del risultato, quindi non superiori. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme collettive richiamate e dell’art. 36 Cost., lamentando che il Tribunale non avesse rispettato il vincolo conformativo del precedente rinvio, non avesse individuato tutte le fonti collettive rilevanti e non avesse correttamente svolto il giudizio trifasico di comparazione tra area A e area B; ha inoltre sostenuto che la giurisprudenza di legittimità sul profilo di autista-soccorritore e le delibere regionali richiamate avrebbero dovuto condurre al riconoscimento dell’inquadramento superiore.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che il Tribunale aveva comunque esaminato la contrattazione collettiva rilevante ratione temporis e che la mancata specifica disamina del contratto integrativo non era decisiva, perché esso non può legittimamente derogare alla disciplina del contratto collettivo di riferimento. Ha poi chiarito che la precedente giurisprudenza richiamata non consente uno scivolamento automatico di inquadramento tra aree, ma conferma che, nelle domande ex art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, occorre accertare in concreto le mansioni effettivamente svolte e compararle con le declaratorie contrattuali. La motivazione del Tribunale è stata considerata correttamente articolata nel giudizio trifasico, avendo distinto area A e area B in base al supporto materiale e alla mancanza di autonomia/responsabilità, e avendo poi escluso che le attività dedotte integrassero mansioni superiori. Sono stati ritenuti inconferenti anche i richiami alle determinazioni amministrative regionali, non idonee a modificare l’assetto delle declaratorie contrattuali. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 209 l. fall.
norma processuale richiamata come base dell’opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale; il decreto impugnato ha deciso sull’opposizione proposta dal lavoratore
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
la domanda di differenze retributive per mansioni superiori richiede l’accertamento concreto delle mansioni effettivamente svolte e la loro riconducibilità o meno alla categoria di inquadramento o a una superiore
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è la norma invocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento
art. 12 del c.c.n.i. della Croce Rossa Italiana del 20 febbraio 2009
non ha determinato trasposizioni automatiche di figure professionali da un’area all’altra né scivolamenti generalizzati degli inquadramenti precedenti; ha individuato un nuovo profilo collocato nell’area B per le assunzioni successive
art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-quater
fondamento per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
consente di porre a carico del ricorrente, in caso di rigetto del ricorso, l’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto
Cass. Sez. L, 26/09/2024, n. 25765
richiamata per affermare che il contratto collettivo integrativo non può discostarsi legittimamente dalla disciplina del contratto collettivo di riferimento
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
richiamata per gli effetti processuali connessi all’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nelle controversie sul diritto a differenze retributive per mansioni superiori, il giudice deve accertare in concreto le attività effettivamente svolte e confrontarle con le declaratorie contrattuali applicabili; non è sufficiente il mero richiamo all’inquadramento formale o alla denominazione del profilo.
- Il giudizio di comparazione tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali deve valorizzare gli elementi qualificanti della categoria superiore, in particolare autonomia decisionale e assunzione di responsabilità del risultato, quando previsti dalla classificazione collettiva.
- La contrattazione collettiva integrativa non può introdurre una disciplina incompatibile o derogatoria rispetto alla contrattazione collettiva di riferimento, né può da sola determinare il mutamento automatico di area o il trasferimento generalizzato di inquadramenti preesistenti.
- I precedenti giurisprudenziali che riconoscono nuovi profili professionali in una certa area non comportano, di per sé, il riconoscimento retroattivo del medesimo inquadramento a rapporti pregressi, se la domanda riguarda invece lo svolgimento in concreto di mansioni superiori.
- Le determinazioni amministrative regionali in materia di qualificazione professionale non sono idonee, da sole, a modificare il sistema di classificazione previsto dalla contrattazione collettiva applicabile.
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