Cassazione Civile, Ordinanza n. 27606/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione pubblica)
La controversia
La controversia riguardava un immobile nel borgo di Bussana, parzialmente distrutto dal terremoto del 1887, che il ricorrente dichiarava di avere posseduto e ristrutturato dal 1973. Nel 2004 il Tribunale di Genova aveva rigettato la domanda di usucapione, dichiarato l’acquisto del bene da parte dello Stato ai sensi dell’art. 827 c.c. e condannato l’occupante al rilascio e alla rimozione delle opere; nel 2010 lo aveva inoltre condannato a pagare € 89.411,92 per danni da occupazione illegittima nel periodo 1973-2007, quantificati in base al valore locativo. In un precedente appello la domanda risarcitoria dell’Amministrazione era stata respinta compensando il danno con il valore dei miglioramenti, stimato dal CTU in € 688.575,00; la Cassazione, con sentenza n. 39917/2021, aveva cassato tale decisione, rilevando che il giudicato sull’obbligo di rimuovere le opere escludeva la stabilità dell’incremento e che l’indennità ex art. 1150 c.c. presupponeva una domanda espressa, non risultante proposta tempestivamente. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Genova aveva nuovamente rigettato la domanda risarcitoria: pur ritenendo coperto da giudicato l’an della pretesa, aveva giudicato non provato un danno-conseguenza concreto, poiché l’Amministrazione non aveva indicato quale facoltà di godimento fosse stata impedita né quale uso avrebbe fatto dell’immobile, che versava in stato di abbandono. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) nullità o ineseguibilità della statuizione del 2004 di rimozione delle opere per indeterminatezza, con conseguente contestazione dell’effetto del giudicato sui miglioramenti; (2) violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei limiti del giudicato, sostenendo che la domanda di rimozione riguardasse soltanto le opere illegittime e che i miglioramenti autorizzati o sanati dovessero poter essere compensati con il danno; (3) violazione dell’art. 1150 c.c., invocando il diritto del possessore all’indennità per i miglioramenti e la disciplina delle addizioni; (4) nullità e violazione dell’art. 92 c.p.c. per la motivazione asseritamente insufficiente sulla compensazione di un terzo delle spese e sulla prevalente soccombenza; (5) violazione dei parametri forensi per la liquidazione delle spese, contestando i criteri applicati e gli importi liquidati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché le questioni erano già state dedotte e respinte nel precedente giudizio di cassazione n. 39917/2021, con conseguente formazione del giudicato interno; in particolare, era già stato affermato che la domanda di indennità per miglioramenti ex art. 1150 c.c. doveva essere proposta espressamente e, nel caso concreto, tempestivamente nella prima udienza di trattazione, mentre dal ricorso non risultava che ciò fosse avvenuto. Il quarto motivo è stato rigettato: la Corte d’appello poteva regolare le spese in base alla reciproca soccombenza, e la valutazione sulla compensazione parziale e sulla sua misura rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in cassazione in assenza di violazione del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa. Il quinto motivo è stato rigettato perché i compensi erano stati liquidati entro gli intervalli tariffari applicabili e la scelta dell’importo entro tali limiti è riservata al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione in favore dell’Agenzia del Demanio: € 4.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, IVA e CPA. È stato inoltre condannato, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di € 3.000,00 in favore della controricorrente e, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Poiché non risultava dal ricorso, per difetto di specificità, l’avvenuta proposizione dell’espressa domanda ex art. 1150 c.c., questa Corte aveva rigettato la doglianza, sulla quale si è formato giudicato interno.
Le questioni già decise con precedente pronuncia passata in giudicato interno non possono essere riproposte nel successivo giudizio; nel caso concreto, le censure relative all’indennità per miglioramenti erano già state respinte.
le doglianze avanzate dal ricorrente risultano essere coperte dal giudicato della sentenza di questa Corte, n. 39917 del 14/12/2021, poiché coincidono con quelle precedentemente avanzate in sede di ricorso incidentale, già rigettate da questa Corte.
Il giudicato formatosi sulla precedente decisione della Cassazione preclude la riproposizione delle medesime questioni già respinte.
il possessore che intenda ottenere il rimborso delle spese sostenute per le riparazioni e l’indennità spettante per miglioramenti e addizioni deve proporre una domanda espressa ai sensi dell’art. 1150 c.c.
Il rimborso delle spese per riparazioni e l’indennità per miglioramenti e addizioni richiedono una domanda espressa del possessore; nel regime processuale applicabile alla controversia, la domanda doveva essere formulata nella prima udienza di trattazione, a pena di inammissibilità.
art. 183, quarto comma, c.p.c. (testo applicabile ratione temporis)
Qualora, come nella specie, egli abbia agito per l’accertamento dell’intervenuta usucapione e il convenuto abbia successivamente proposto domanda riconvenzionale di rivendicazione e restituzione del bene, la suddetta domanda ex art. 1150 c.c. doveva essere formulata, a pena d’inammissibilità, nella prima udienza di trattazione, ai sensi dell’art. 183, quarto comma, c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990 applicabile ratione temporis.
Nel regime processuale applicabile, la domanda del possessore per l’indennità ex art. 1150 c.c. doveva essere proposta, a pena d’inammissibilità, alla prima udienza di trattazione; decorso quel termine, non era più proponibile nel successivo corso del giudizio.
l’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione attuale (v. d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) applicabile al caso di specie, consente al giudice del merito la compensazione delle spese di lite nell’ipotesi – realizzatasi nel caso di specie, come ammette lo stesso ricorrente - di reciproca soccombenza, sulla base di una valutazione discrezionale, fondata sul principio di causalità, sottratta al sindacato di questa Corte.
In caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito può compensare in tutto o in parte le spese sulla base di una valutazione discrezionale fondata sul principio di causalità; tale valutazione non è sindacabile in cassazione, salvo che le spese siano poste a carico della parte vittoriosa.
Con riferimento al regolamento delle spese, il controllo della Corte di cassazione è, pertanto, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi; sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle vigenti.
Il sindacato di legittimità sul regolamento delle spese è circoscritto al rispetto del principio per cui le spese non possono essere addossate alla parte vittoriosa; la scelta di compensare e la quantificazione entro i limiti tabellari appartengono al giudice di merito.
Nel caso che ci occupa, i compensi liquidati dal secondo giudice - secondo i valori medi dello scaglione indeterminabile basso, come precisato in motivazione (v. sentenza pag. 11, 5° capoverso) - rispettano gli intervalli tariffari sia nei minimi sia nei massimi, discostandosi dal calcolo aritmetico con un aumento irrilevante che, per quanto sopra detto, resta insindacabile da parte di questa Corte.
La liquidazione dei compensi entro i limiti minimi e massimi applicabili, anche se non coincidente con un calcolo aritmetico prospettato dalla parte, non è sindacabile in cassazione quando la determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo.
Nel procedimento di definizione accelerata, quando la decisione è conforme alla proposta e il ricorso è rigettato come manifestamente infondato, la Corte applica le conseguenze pecuniarie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., liquidando somme in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Il rigetto del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
La sentenza del Tribunale aveva dichiarato l’acquisto dell’immobile in favore dello Stato ai sensi dell’art. 827 c.c.; la pronuncia qui esaminata non sviluppa ulteriormente l’interpretazione della norma.
Massime di principio
- Il possessore che chieda il rimborso delle spese per riparazioni o l’indennità per miglioramenti e addizioni deve formulare un’espressa domanda ai sensi dell’art. 1150 c.c.; nel regime processuale applicabile ratione temporis, tale domanda va proposta nella prima udienza di trattazione, a pena d’inammissibilità, e non può essere introdotta successivamente.
- Le questioni già decise e respinte con una precedente pronuncia passata in giudicato interno non possono essere riproposte in un successivo giudizio tra le parti.
- In presenza di reciproca soccombenza, la compensazione totale o parziale delle spese e la loro quantificazione entro i limiti tariffari rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo che le spese siano poste a carico della parte vittoriosa o siano superati i limiti tariffari applicabili.
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