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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29127/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Arciconfraternita ha opposto la cartella di pagamento per la TARSU relativa agli anni 2003-2005, contestando: vizio di notifica (avviso di avvenuta notifica a persona diversa dal destinatario), prescrizione della pretesa e, nel merito, la mancanza dei presupposti impositivi per essere soggetta alla tassa trattandosi di ente ecclesiastico e luoghi di culto/esenzioni. Ha inoltre invocato il difetto di legittimazione passiva fondandosi su precedenti sentenze civili/tributarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i sei motivi proposti, affermando: (1) il presunto "giudicato esterno" non assume rilievo nel senso prospettato dalla ricorrente e, anzi, sul tema è già intervenuta sentenza di questa Corte (n.13740/2017) che ha escluso le ragioni della contribuente; (2) i vizi di notifica dedotti integrano nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, atteso che la parte ha comunque impugnato l'atto; (3) le doglianze relative alla partecipazione al procedimento e alla motivazione degli atti prodromici non erano idonee in questa sede di opposizione alla cartella, né efficacemente dedotte in appello; (4) le eccezioni sulla legittimazione passiva e sull'esenzione per luoghi di culto sono questioni di merito non decisorie in sede di opposizione alla cartella, e la giurisprudenza ha già escluso l'automatica esenzione per aree cimiteriali gestite da enti ecclesiastici; (5) la cartella è impugnabile per vizi propri e non per questioni sostanziali degli atti impositivi già definitive. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2909

    Richiamato dalla ricorrente in tema di giudicato esterno; la Corte ha ritenuto che il giudicato tributario rileva solo nei limiti oggettivi della causa petendi e quando riguarda fatti o qualificazioni aventi efficacia pluriennale o permanente, non estendendosi automaticamente ad altre annualità senza i presupposti

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato in relazione alla motivazione; la Corte ha richiesto che, in caso di "doppia conforme", il ricorrente indichi motivazioni di fatto diverse tra primo e secondo grado per poter impugnare per cassazione

  • Codice di procedura civile, art. 324

    Richiamato dalla ricorrente in rapporto alla formazione del giudicato e delle parti; la Corte ha valutato la portata del giudicato esterno secondo la giurisprudenza consolidata

  • Codice di procedura civile, art. 145

    Riguarda la nullità degli atti; la Corte ha distinto tra inesistenza materiale della notificazione (ipotesi eccezionale) e nullità sanabile che può essere curata per raggiungimento dello scopo

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7, comma 1

    Invocata in tema di diritto alla partecipazione al procedimento; la Corte ha ritenuto che le doglianze relative alla partecipazione non erano efficacemente dedotte in sede di impugnazione della cartella e che, in ogni caso, la contestazione andava svolta nei giudizi sugli atti impositivi

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Richiamata con riferimento al diritto di partecipazione e trasparenza del procedimento amministrativo; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura nella sede di opposizione alla cartella se non adeguatamente sollevata nei gradi precedenti

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Norma sui motivi di cassazione; la Corte ha rigettato i motivi per vizi di motivazione e violazione di norme processuali, richiamando i limiti del controllo di legittimità in presenza di pronunce conformi di merito

  • Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 e 70

    Richiamati in rapporto al principio "chi inquina paga" e alla possibilità che il Comune riconosca l'inidoneità alla produzione di rifiuti per talune aree; la Corte ha precisato che l'esenzione non è automatica e richiede un accertamento concreto e la previsione regolamentare/comunicazione preventiva

  • Legge 27 maggio 1985, n. 222, art. 2, comma 1

    Citata dalla ricorrente per la qualifica di ente ecclesiastico; la Corte ha ritenuto che la qualifica non comporta automaticamente esenzioni dalla tassa sui rifiuti per aree cimiteriali

  • D.P.R. 22 settembre 2000, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in dispositivo in relazione ad oneri/accessori e versamenti connessi alle spese di giudizio e alla eventuale ulteriore somma dovuta dal ricorrente

  • Codice di diritto canonico, can. 1205

    Citato per distinguere 'luoghi sacri' e 'luoghi di culto'; la Corte ha richiamato tale distinzione nel ritenere che il cimitero, pur "sacro", non equivale automaticamente a un edificio destinato al culto esente

Massime di principio

  • Difetti formali di notifica (es. consegna a persona diversa) possono integrare nullità sanabile: se il destinatario ha comunque esercitato il diritto di difesa (ha impugnato l'atto), la nullità può considerarsi rimediata per "raggiungimento dello scopo".
  • Il giudicato tributario "esterno" vincola solo nei limiti oggettivi della causa petendi; per estenderne gli effetti ad altre annualità occorrono elementi di permanenza/pluriennalità del fatto o identità dell'oggetto controverso; non tutte le sentenze passate in giudicato producono effetto estensivo automatico.
  • In opposizione alla cartella di pagamento rilevano prioritariamente i vizi propri dell'atto di riscossione; le questioni di merito relative all'atto impositivo (accertamento) vanno trattate nel relativo giudizio e risultano spesso inammissibili se sollevate solo in sede di opposizione alla cartella.
  • L'esenzione dalla tassa sui rifiuti per enti ecclesiastici o per edifici destinati al culto non è automatica: è necessario che l'immobile sia effettivamente destinato al culto, che ciò sia previamente comunicato/denunciato e che vi sia eventualmente apposita previsione regolamentare comunale; le aree cimiteriali possono produrre rifiuti assimilabili agli urbani e quindi essere assoggettate a tassa.
  • Nei ricorsi per cassazione contro decisioni di merito "conformi" (doppia conforme), il ricorrente deve dimostrare che le argomentazioni di fatto o di diritto tra primo e secondo grado sono discordanti per evitare l'inammissibilità del motivo per vizio di motivazione.
  • Quando si invoca il giudicato sopravvenuto nel corso del giudizio di appello, la parte deve eccepire la sua esistenza nel corso dell'appello; altrimenti la via corretta per far valere la contrarietà dell'appello al nuovo giudicato è il ricorso per revocazione e non la cassazione.

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