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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29052/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente contestava il mancato riconoscimento di ulteriori agevolazioni connesse a un finanziamento agevolato (aumento del contributo a fondo perduto fino al 75% e proroga della durata a 25 anni) successive all'intervento legislativo (leggi nn. 35/1995 e 228/1997 e disposizioni successive). Sosteneva che, dopo aver ottenuto il finanziamento ex lege 228/1997, avrebbe avuto diritto: a) all'estinzione con fondi pubblici del precedente mutuo ex lege 35/1995; b) all'aumento del contributo a fondo perduto del 45% residuo; c) alla proroga del piano di ammortamento. Denunciava in particolare il ritardo e l'errata istruttoria da parte del gestore dei contributi (Mediocredito Centrale) e/o della banca erogatrice (Mediocredito Italiano/Intesa Sanpaolo) che avrebbero determinato la perdita dei benefici. In Cassazione la ricorrente prospettava sei motivi: violazione di norme processuali per eccesso di potere del giudice d'appello, errata applicazione delle norme sul decorso dei termini (data di entrata in vigore della legge di riapertura dei termini), erroneo inveramento dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), violazione delle regole di diligenza e responsabilità contrattuale (d.lgs. 123/98 e art. 1218 c.c.), mancata dimostrazione del nesso causale e del quantum del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i censure relative al riparto dell'onere della prova perché la Corte d'appello aveva motivato la decisione su due autonome e alternative rationes decidendi: 1) la ricorrente non aveva provato che al momento dell'esame della sua domanda vi fossero ancora fondi disponibili né il nesso causale tra eventuale ritardo e danno; 2) indipendentemente da ciò, risultava accertato che la ricorrente aveva omesso i pagamenti delle rate del finanziamento sin dall'origine, circostanza che avrebbe comunque escluso la possibilità di ottenere il contributo dal gestore. Inoltre la Corte territoriale ha attribuito valore probatorio all'avviso pubblicato in G.U. dal gestore (Mediocredito Centrale) sull'esaurimento delle risorse, salvo prova contraria non fornita dalla ricorrente. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile/senza fondamento e le spese di giudizio compensate per intero tra le parti; la Corte ha anche richiamato l'eventuale versamento ulteriore del contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Legge n. 35/1995

    Disciplina il finanziamento agevolato originario con contributo a fondo perduto; richiamata come normativa del primo mutuo la cui estinzione era chiesta dalla ricorrente

  • Legge n. 228/1997

    Disciplina il secondo finanziamento agevolato e, all'art. 4-quinquies, individua l'ente gestore e le procedure per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni; fonte della possibilità di estinzione e integrazione del contributo

  • Legge 19 ottobre 2004 n. 257 (conversione d.l. 3 agosto 2004 n. 220)

    Ha introdotto ulteriori agevolazioni (aumenti del contributo e modifiche della durata) operative sulle fattispecie agevolative pregresse; richiamata come base normativa delle maggiori agevolazioni richieste

  • Decreto-legge n. 300/2006 e legge di conversione n. 17/2007

    art. 3-quinquies inserito dalla legge di conversione n. 17/2007

    Ha riaperto termini per la presentazione delle domande; nel giudizio sono state discusse le modalità e la data di entrata in vigore (la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini decisori la censura sulla tempistica, valorizzando comunque l'assenza di prova contraria sulla disponibilità dei fondi)

  • Art. 4-quinquies della L. n. 228/1997

    Individua Mediocredito Centrale quale soggetto preposto all'istruttoria, deliberazione ed erogazione delle agevolazioni; l'avviso pubblicato dallo stesso è stato ritenuto prova dell'esaurimento delle risorse, salvo prova contraria

  • Art. 2697 c.c.

    Norma sul riparto dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che, nel contesto probatorio concreto, spettava alla ricorrente provare la disponibilità delle risorse e il nesso causale, in mancanza di prova contraria all'avviso del gestore

  • Art. 1218 c.c.

    Rilevante rispetto alla doglianza su responsabilità contrattuale e obbligo di adempimento; la Corte ha ritenuto non provato l'inadempimento e il nesso causale

  • D.lgs. n. 123/1998

    Richiamato dalla ricorrente in ordine agli obblighi di diligenza dell'ente gestore; la Corte ha ritenuto invece che non fosse provato il ritardo imputabile e il nesso causale

  • Codice di procedura civile

    artt. 112, 342, 329, 346, 359, 115, 324, 360 c.p.c.

    Richiamati rispetto alle censure processuali (eccesso di potere del giudice d'appello, onere della motivazione, specificità dei motivi di cassazione e limiti dell'effetto devolutivo dell'appello); la Corte ha rigettato le censure rilevando la presenza di due autonome rationes decidendi e la mancata impugnazione di una di esse

  • D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater e 1-bis

    Richiamato in relazione all'obbligo di eventuale versamento ulteriore del contributo unificato in caso di ricorso

Massime di principio

  • Il beneficiario di agevolazioni pubbliche deve conservare e produrre prove solide non solo della tempestiva presentazione della domanda ma anche della concreta disponibilità delle risorse al momento dell'esame: l'onere di provare la sussistenza della condizione che avrebbe determinato il vantaggio può gravare sul richiedente se vi è un avviso ufficiale dell'ente gestore che indica l'esaurimento delle risorse.
  • Un avviso o comunicazione ufficiale pubblicata dall'ente gestore delle agevolazioni (es. in G.U.) può assumere valore probatorio rilevante circa l'esaurimento delle risorse, salvo che il richiedente non lo confuti con elementi probatori idonei.
  • Il giudice di appello può motivare la decisione su più ragioni alternative autonome; il ricorrente in cassazione deve censurare tutte le rationes decidendi rilevanti altrimenti il ricorso può risultare inammissibile o inefficace.
  • La regolarità dei pagamenti da parte del beneficiario (es. rate di un finanziamento) può essere condizione di erogabilità di contributi pubblici: inadempimenti contrattuali del beneficiario possono precludere l'accesso alle agevolazioni anche se la domanda fosse per altri aspetti corretta.
  • In contenziosi su agevolazioni pubbliche, documentare le comunicazioni intercorse con l'ente gestore e con la banca erogatrice (richieste, istanze, atti aggiuntivi, piani di ammortamento) è essenziale per dimostrare ritardi imputabili a terzi e per stabilire il nesso causale con l'eventuale danno.
  • Chi impugna una decisione deve curare la specificità e completezza dei motivi: censure generiche o non dirette contro tutte le possibili ragioni della decisione rischiano di essere dichiarate inammissibili.

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