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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29053/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa contrattuale su fornitura e diffusione di palinsesto e raccolta pubblicitaria: Italia 7 Gold aveva comunicato la risoluzione del contratto per presunti inadempimenti (manipolazioni/omissioni del palinsesto e mancato rispetto degli orari). Publivideo e Il Gelsomino avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per corrispettivi pubblicitari e avevano chiesto risarcimenti per danni patrimoniali e all'immagine; in primo grado il Tribunale aveva confermato il decreto, riconosciuto la risoluzione per inadempimento di Italia 7 Gold e liquidato penali/risarcimenti. In appello era stata confermata la condanna ma con diversa interpretazione della clausola risolutiva; Italia 7 Gold ha quindi proposto ricorso per cassazione; Publivideo e Il Gelsomino hanno resistito e proposto ricorso incidentale relativo all'ulteriore risarcimento per mancati introiti pubblicitari e rimborso spese palinsesto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Italia 7 Gold (confermando, in definitiva, la decisione favorevole alle controparti sul punto principale) ma ha accolto, in parte, il ricorso incidentale proposto da Publivideo/Il Gelsomino: ha ritenuto che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato la penale contrattuale come comprensiva di tutti i danni; invece la clausola 10 prevedeva espressamente la penale "oltre al risarcimento del maggior danno", pertanto la Corte d'appello ha violato l'art. 1382 c.c. e la sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla Corte d'appello di Firenze per nuovo esame (compresa la quantificazione di eventuali maggiori danni e le spese del giudizio).

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto è rimessa al giudice di merito; la Cassazione può censurare solo se l'interpretazione del giudice di merito è manifestamente implausibile. Nel caso la Corte d'appello ha dato un'interpretazione plausibile della clausola risolutiva.

  • art. 1363 c.c.

    Collegato all'art.1362 c.c.; richiamato nella critica all'ermeneutica contrattuale ma la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione di merito.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato in ordine alla risoluzione per inadempimento: la Corte d'appello ha ritenuto che gli inadempimenti lamentati non rientravano fra quelli previsti dalla clausola risolutiva espressa.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato nella discussione sulla valutazione degli effetti della modifica del palinsesto e sui rimedi contrattuali; la Corte d'appello ha applicato i principi generali ma ha escluso rilevanza risolutoria per le mancate condotte contestate.

  • art. 21 legge n. 223/1990 (legge Mammì)

    Invocata dalla ricorrente per rilevare effetti sulla qualifica di emittente nazionale e sull'immagine: la Corte ha considerato la censura carente di specificità e non coglibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla presunta omissione di esame di censure: la Corte ha ritenuto che le censure fossero state esaminate o non sufficientemente specifiche.

  • art. 1382 c.c.

    Fondamentale nella decisione incidentale: la clausola penale, se la stessa prevede espressamente il "risarcimento del maggior danno", non esclude la risarcibilità del danno ulteriore; la Corte di appello aveva invece fatto rientrare tutto nel quantum della penale, violando l'art.1382 c.c.

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato insieme ad art.1382 nel ricorso incidentale; la Corte ha valorizzato la distinzione fra penale e maggior danno prevista dal contratto.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5)

    Richiamato come fondamento delle censure di cassazione (omesso esame di fatto decisivo e violazione di norme processuali). La Corte ha accolto il motivo incidentale fondato sul vizio di applicazione dell'art.1382 c.c. (n.3 o n.5 a seconda della censura), mentre altri motivi di cassazione sono stati ritenuti inammissibili o infondati.

  • art. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati dalla parte ricorrente incidentale con riferimento all'onere di motivazione e alla corretta istruzione sulla prova del danno; la Corte ha ritenuto invece che, quanto al rimborso di spese per il nuovo palinsesto, la Corte d'appello avesse dato una motivazione sufficiente sul nesso causale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il livello minimo di motivazione richiesto: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sul nesso causale rispettasse il minimo necessario.

  • precedente Cass. n. 4796/2016

    Richiamato per il principio secondo cui la clausola risolutiva espressa deve indicare in modo specifico le obbligazioni il cui inadempimento comporta la risoluzione del contratto.

  • clausola contrattuale n.10 (testo contrattuale)

    Italia 7 Gold si impegnava a "non immettere nel circuito e quindi a non fornire né il palinsesto, né a reperire pubblicità nazionale per altre emittenti operanti nelle regioni Toscana e Umbria"; per la violazione era "pattuita una penale ... pari a otto volte al corrispettivo annuale pattuito per la fornitura del palinsesto comune, oltre al risarcimento del maggior danno".

    La Corte ha rilevato che la clausola 10 prevedeva la penale ma anche espressamente la possibilità di "risarcimento del maggior danno": pertanto la penale non doveva essere automaticamente intesa come copertura esclusiva di tutti i danni subiti.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è prerogativa del giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo se l'ermeneutica è manifestamente implausibile.
  • Una clausola risolutiva espressa è operativa solo con riferimento alle obbligazioni specificamente indicate: non può essere estesa ad inadempimenti di diverso contenuto se il testo non lo prevede chiaramente.
  • Se una clausola penale prevede espressamente "oltre al risarcimento del maggior danno", il giudice non può considerare la penale come esclusiva fonte di ristoro: va valutato separatamente l'eventuale maggior danno e il nesso causale con l'inadempimento.
  • Le censure di merito in appello devono essere specifiche; le doglianze generiche o non adeguatamente articolate possono essere dichiarate inammissibili.
  • Le ordinanze cautelari (es. sospensione dell'esecutorietà) hanno valore provvisorio e non vincolano la decisione di merito successiva.
  • La prova del nesso causale fra inadempimento e voci di danno (es. spese per nuovo palinsesto) grava su chi invoca il risarcimento; decisioni di fatto della Corte di merito sul nesso causale hanno efficacia vincolante in cassazione salvo manifesta illogicità.

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