Cassazione Civile, Sentenza n. 28998/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Rapporto contrattuale per intermediazione e valorizzazione immobiliare (incarico 23.09.2013 e scrittura privata 27.02.2014). La ricorrente chiedeva il pagamento di euro 132.332 a titolo di IVA dovuta su importi indicati nella scrittura come "al netto di IVA"; era stato emesso un decreto ingiuntivo su quella scrittura, poi revocato in primo grado per presunto abuso del frazionamento del credito. In appello la Corte ha ritenuto separabili le pretese (seguendo orientamenti di Cassazione) e ha esaminato un documento (estratto conto, doc. n.15) ritenendo adempiuta l'obbligazione portata dal decreto. La Cassazione contesta che la Corte d'appello non abbia valutato specificamente la questione dell'IVA non pagata e l'effettivo contenuto documentale delle fatture/bonifici contestati dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale della Agenzia Immobiliare Milanese ritenendo che la Corte d'appello non abbia esaminato il profilo essenziale relativo al mancato pagamento dell'IVA. Ha rigettato il ricorso incidentale di Isola Capuccini. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione perché riesamini le doglianze omesse (compresa la questione sull'IVA e sulla corrispondenza fra fatture e pagamenti). La Corte ha inoltre rilevato l'onere processuale relativo ad un eventuale maggior contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso per decreto ingiuntivo; nel caso la ricorrente ha agito con questa procedura per ottenere il pagamento documentato dalla scrittura privata
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione all'interpretazione degli obblighi contrattuali; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo che tutte le pretese fossero inscindibilmente unitarie
Richiamato dal resistente incidentale sul dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto; non ha portato a ritenere fondata la tesi dell'unicità ostativa alla frazionabilità processuale
Richiamati nel ricorso incidentale in tema di oneri e modalità processuali; la Corte li ha considerati ma ha confermato la possibilità di frazionare le tutele quando vi sia interesse oggettivo
Cass., sez. un., n. 4090/2017
Giurisprudenza che ammette la proposizione di domande separate per crediti diversi, pur derivanti da un unico rapporto, quando il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata; la Corte d'appello l'ha applicata e la Cassazione ne ha condiviso il principio
Cass. n. 22574/2016 (massima richiamata)
Principio secondo cui il creditore può prima agire con procedimento monitorio per la parte documentalmente provata e poi in via ordinaria per il residuo senza configurare abuso di processo; richiamato come supporto alla separazione delle azioni
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma che prevede l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento
Massime di principio
- Quando un rapporto contrattuale unitario comprende prestazioni diverse e autonomamente valutabili, il creditore può proporre separatamente azioni giudiziali (es. decreto ingiuntivo per la parte documentalmente provata e azione ordinaria per il residuo) senza automaticamente incorrere in abuso del processo.
- Per provare l'adempimento e l'estinzione di un'obbligazione di pagamento occorre valutare non solo gli importi riportati in un estratto conto, ma anche la corrispondenza con fatture e la presenza di componenti accessorie (es. IVA): bonifici per importi netti non dimostrano automaticamente l'avvenuto pagamento dell'IVA dovuta.
- La Corte d'appello è tenuta ad esaminare tutti i profili essenziali dedotti dalle parti; l'omesso esame di circostanze decisive (es. il concreto contenuto delle fatture e la questione IVA) può determinare la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
- La giurisprudenza di legittimità tutela il diritto del creditore ad una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per la parte di credito documentalmente provata, senza dover attendere l'esito di eventuali domande risarcitorie o accertative in sede ordinaria.
- In lite, chi allega il pagamento di somme deve fornire prove idonee e comparabili rispetto a quanto fatturato (es. evidenze che i bonifici abbiano incluso IVA quando le fatture erano indicate al lordo), altrimenti la pretesa al saldo IVA può rimanere meritevole di accoglimento.
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