Cassazione Penale, Sentenza n. 11812/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Todaro impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione, con ruolo direttivo, ad un'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). I motivi principali: 1) vizio motivazionale e violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria; le intercettazioni - anche se numerose - non proverebbero la "caratura mafiosa" dell'indagato, potendosi interpretare diversamente (insulti, derisioni, esclusione da affari rilevanti, episodi ambigui come il taglio degli alberi o la vendita del gregge); 2) violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.): mancherebbe motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio e la valutazione del pericolo di recidiva sarebbe affrettata e non adeguatamente contrastata dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il ricorrente abbia proposto censure non consentite in cassazione (sostanzialmente una diversa valutazione dei fatti/intercettazioni) invece di denunciare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale che aveva valorizzato, unitamente alla precedente condanna irrevocabile di Todaro per adesione alla famiglia mafiosa di Valderice, intercettazioni e comportamenti che denotano un ruolo di riferimento e autorità (es. interlocuzioni che rimandano a lui come "numero uno" e la mediazione/ingerenza in affari commerciali come indicativa di potere mafioso). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati di mafia e ha ritenuto che la difesa non abbia fornito elementi idonei a superarla; pertanto è stata confermata la custodia cautelare in carcere. Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; ha disposto la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'eventuale annotazione/effetti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostantiva contestata (associazione di tipo mafioso). La Corte ha ritenuto che gli elementi emersi (precedente condanna per adesione, intercettazioni che indicano ruolo di riferimento) possano costituire gravi indizi per tale fattispecie.
Criterio della gravità, precisione e concordanza degli indizi. La Corte ha ricordato che, pur essendo richiesti per gli indizi, le intercettazioni di conversazioni alle quali l'imputato non ha partecipato possono costituire prova diretta senza ulteriore riscontro esterno, purché il convincimento del giudice sia razionalmente motivato.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha valutato i limiti del sindacato in cassazione sulle valutazioni di fatto.
Norma generale sulle esigenze cautelari. La Corte ha osservato che, per reati di mafia, la specifica disciplina di cui all'art. 275 prevale sulla norma generale.
Previsione di una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (e dell'adeguatezza della custodia in carcere) per i reati di cui al comma 3; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non sia stata efficacemente superata dalla difesa.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento per ricorso inammissibile; applicata per imporre il pagamento delle spese al ricorrente.
Norme procedurali sull'informazione al direttore dell'istituto penitenziario e sugli effetti della decisione; la Corte ha disposto l'inoltro della decisione al carcere.
art. 23 comma 8 D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020)
Norma che autorizza la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; invocata per il procedimento scritto.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: non è ammessa una semplice diversa valutazione dei fatti o delle intercettazioni; è necessario dimostrare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Le intercettazioni, anche quando l'indagato non vi partecipa, possono costituire prova diretta se il convincimento del giudice di merito è razionalmente motivato; se hanno natura indiziaria, devono essere gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 192 c.p.p.
- Per i reati di mafia opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.); la difesa deve fornire elementi specifici e concreti per superare tale presunzione, non deduzioni generiche.
- Una precedente condanna irrevocabile per adesione allo stesso sodalizio e la persistenza di elementi successivi possono rafforzare la prova della perdurante partecipazione e giustificare la misura cautelare.
- Impugnazioni inammissibili possono comportare condanne alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, sanzioni alla cassa delle ammende; dunque è necessaria attenzione nella formulazione dei motivi.
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